(massima n. 1)
In tema di violazioni amministrative, la mancata contestazione personale dellinfrazione anche quando ne sussista la possibilitā o la mancata menzione nel verbale delle ragioni per le quali non si č proceduto a detta contestazione, non costituisce causa di estinzione dellobbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14 ult. comma legge 24 novembre 1981, n. 689 applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada e non invalida perciō la successiva ordinanza ingiunzione, quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge. (Fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocitā accertata mediante apparecchiature elettroniche).