(massima n. 1)
            In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, in relazione a violazione intervenuta precedentemente alla entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 168, di conversione,  con  modificazioni,  del  decreto legge  20 giugno 2002, n. 121, poiché l’art. 142 cod. str. si limita a prevedere  che  possono  essere  considerate  fonti  di prova  le  apparecchiature  debitamente  omologate,  e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R.  n.  495  del  1992,  dispone  che  le  suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in  modo  tale da  raggiungere  detto  scopo  fissando  la velocità  in  un  dato  momento  in  modo  chiaro  e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo  effettuata  a  mezzo  apparecchiature elettronica  denominata «telelaser» — apparecchiatura che  non  rilascia documentazione  fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo,  ma che consente unicamente l’accertamento della  velocità  in  un  determinato  momento,  restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto  alla  rilevazione  la  riferibilità  della  velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato — in quanto  detta  attestazione  ben  può  integrare,  con quanto  accertato  direttamente,  la  rilevazione elettronica  attribuendo  la  stessa  ad  uno  specifico veicolo,  risultando  tale  attestazione  assistita  da efficacia  probatoria  fino a  querela  di  falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente  il  difetto  di  omologazione o di funzionamento  dell’apparecchiatura  elettronica.