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Articolo 133 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Responsabilitą del venditore

Dispositivo dell'art. 133 Codice del consumo

1. (1)Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135 bis.

4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata interamente modificata dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Spiegazione dell'art. 133 Codice del consumo

La norma in esame, dapprima dedicata alla garanzia convenzionale, adesso contiene le norme sulla responsabilità del venditore.
Quest’ultimo è responsabile per qualunque vizio di conformità del bene che si provi esistente al momento della sua consegna e che si manifesti entro il termine massimo di due anni.
La stessa forma di garanzia è prevista con riferimento ai beni con elementi digitali, relativamente ai quali si ammette una possibile estensione della responsabilità nel caso in cui il contratto preveda anche la fornitura continuativa del contenuto digitale per più di due anni.
La garanzia opera solo per i difetti preesistenti alla vendita e non per quelli prodotti dall’acquirente; tuttavia, tutti i difetti che vengono a manifestarsi entro un anno dall’acquisto (prima sei mesi) si presumono come preesistenti alla vendita, salvo prova contraria da parte del venditore (il quale dovrà dimostrare che il vizio è stato determinato da un uso non conforme da parte del consumatore acquirente).

L’azione diretta a far valere i difetti che il venditore non abbia dolosamente occultati si prescrive in 26 mesi, sempre decorrenti dalla consegna, fatta eccezione per i beni usati, per il quali le parti possono convenire un diverso termine prescrizionale, che in ogni caso non può essere inferiore ad un anno.
L’inutile decorso del termine di prescrizione, tuttavia, non impedisce al consumatore, convenuto in giudizio per l’esecuzione del contratto, di far valere i rimedi che gli vengono messi a disposizione ex art. 135 bis del codice consumo, ovvero di chiedere il ripristino della conformità, una riduzione proporzionale del prezzo, o ancora la risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite in quella stessa norma.

Va sottolineato che a seguito della riforma operata dal D.lgs. n. 170/2021 è stato eliminato l’obbligo, sussistente in capo al consumatore, di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.
Tale modifica, tuttavia, vale per tutte le vendite concluse successivamente al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del citato D.lgs. 170/2021, mentre deve ritenersi ancora in vigore per quelle concluse anteriormente a tale data.
Per queste ultime il consumatore, non appena si accorge del vizio, deve farne denuncia al venditore, ossia deve comunicare al venditore il difetto riscontrato entro 60 giorni da quando si è verificato.
La denuncia può essere sia verbale che scritta, anche se non vi è dubbio che la forma scritta è pur sempre preferibile al fine di munirsi di adeguata prova di aver adempiuto a tale onere.

Si ritiene il caso di precisare che la garanzia da responsabilità del venditore, funziona in modo diverso a seconda che la vendita avvenga tra un consumatore ed un professionista ovvero tra un professionista ed un altro professionista.
Infatti, la disciplina del codice del consumo si applica esclusivamente nelle vendite tra consumatori e professionisti, ma non nel secondo caso (es. nel caso di acquisto di un’auto destinata all’uso personale e non lavorativo, ovvero di un computer, così come nella conclusione di un contratto di telefonia).
Nel secondo caso, invece, ossia quello della vendita da professionista a professionista, continuerà a trovare applicazione la disciplina meno garantista dettata dal codice civile.

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M. P. chiede
mercoledģ 03/04/2024
“Gentili avvocati/e,

sono proprietario di una X (benzina e GPL) comprata nel 2017 e quindi oggi ampiamente fuori garanzia. Su quest'auto sono sempre stati fatti con regolarità tutti i tagliandi di controllo annuali (e tutti in officine autorizzate X).

Nella primavera del 2022 si è accesa la spia del motore, ho portato l'auto in officina (sempre autorizzata X) e mi è stato diagnosticato un guasto agli iniettori del GPL che comportava la loro sostituzione.

Ho chiesto il preventivo e davanti alla cifra considerevole ho chiesto se era possibile risparmiare qualcosa. L'officina mi ha proposto di non usare iniettori originali ma iniettori "normali", questo ha comportato una piccola riduzione del prezzo del ricambio (circa 30%).

Ho effettuato l'intervento di riparazione (sostituzione degli iniettori del GPL) nel luglio 2022.

Un paio di mesi fa si è accesa nuovamente la spia del motore, ho portato l'auto alla stessa officina e mi è stato nuovamente diagnosticato un guasto agli iniettori del GPL che comporta una loro nuova sostituzione, faccio notare che con quelli installati a luglio 2022 ho percorso solo 30.000 km.

Pensando che sulle riparazioni in officina ci fosse sempre una garanzia di due anni ho chiesto che la nuova sostituzione venisse fatta a loro spese.

La risposta dell'officina però è stata che la sostituzione degli iniettori non può essere fatta in garanzia perché a luglio 2022 non ho montato un ricambio originale e sui ricambi non originali la garanzia è di solo un anno, quindi già scaduta.

La domanda che vi pongo è questa: davvero devo pagare per intero la sostituzione degli iniettori del GPL, nonostante mi siano stati da loro sostituiti a luglio 2022 solo perché non ho usato ricambi originali X?

Vi metto in allegato il preventivo fattomi nel 2022 (la modifica a mano è stata fatta quando ho chiesto di usare iniettori non originali), la fattura relativa alla riparazione del 2022 ("20220722_Fattura.pdf") e il preventivo avuto oggi per la sostituzione degli iniettori ("20240322B_Preventivo.pdf").

Se per caso fosse vero che c'è una garanzia che posso far valere vi sarei grato se poteste citarmi gli articoli di legge interessanti ed eventuali sentenze di cui siete a conoscenza, in modo da poterli usare nel caso decidessi di scrivere al loro ufficio legale.

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 10/04/2024
Quando ci si rivolge ad un'officina per effettuare delle riparazioni, si è tutelati ai sensi del Decreto legislativo 06/09/2005, n. 206 (Codice del Consumo). Naturalmente, il presupposto perché si applichi tale disciplina è che il soggetto rivesta la qualità di consumatore.

In particolare, per le riparazioni effettuate in officina, si ha diritto alla garanzia di due anni prevista dall'art. 133 del Codice del Consumo, ossia la garanzia che si applica nel caso di prodotti acquistati dal consumatore. Sulla base di tale norma, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni da tale momento. Il meccanico che effettua la riparazione e fornisce i pezzi di ricambio, come in questo caso, è considerato venditore, e pertanto è responsabile ai sensi della norma.

Nel caso in cui, invece, il meccanico presti solo la manodopera, installando pezzi di ricambio forniti dal consumatore stesso, la garanzia biennale non si applica.

Per far valere tale garanzia, il consumatore può proporre azione entro 26 mesi dalla consegna dei beni, e quindi dall'installazione dei pezzi di ricambio, e ha diritto alla riparazione o sostituzione, chiaramente gratuita, o agli altri rimedi previsti dall'art. 135 bis del Codice del Consumo.

A questo punto, fatta salva tale previsione, resta da capire se vi sono dei casi in cui la garanzia può avere una durata inferiore, come affermato dall'officina.
L'officina sostiene che la garanzia sarebbe, nel caso in esame, di un anno, in quanto "ricambi non originali", ed effettivamente sulla fattura n. 4640 del 22/07/2022 viene indicato, come nota a piè di pagina, che "C=I ricambi originali OPEL forniti a pagamento sono garantiti 12 mesi a partire da oggi come da Condizioni Generali di Garanzia". Con la lettera/simbolo C in fattura vengono indicati anche gli iniettori GPL di cui si discute.

Occorrono quindi ulteriori considerazioni. In primo luogo, l'officina parlerebbe di "ricambi non originali", ma nella fattura gli iniettori acquistati sarebbero indicati, sulla base della predetta nota a piè di pagina, come ricambi originali.

In secondo luogo, l'art. 133 del Codice del Consumo, in merito alla garanzia, non fa particolari distinzioni sui prodotti. Quindi, nel caso di pezzi di ricambio, questa si intende applicabile sia ai pezzi nuovi che ai pezzi rigenerati. Relativamente, invece, ai pezzi usati, l'ultimo comma dell'art. 133 prevede che, nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità del venditore, nonché il termine di prescrizione dell'azione, ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Ancora, si sottolinea che, ex art. 130, comma 4 del Codice del Consumo, il difetto di conformità è escluso (e quindi il consumatore non ha a disposizione i rimedi previsti dalla legge) se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti dall'art. 129 comma 3 e 130, comma 2 del Codice del Consumo, e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Fatte queste precisazioni, la situazione va ricostruita come segue.
Ai fini dell'applicazione della garanzia biennale non appare rilevante che si tratti di prodotti "originali" o "non originali". Al massimo, la garanzia è esclusa se l'acquirente è stato informato che i prodotti avevano caratteristiche che si discostavano dai requisiti oggettivi di conformità, purché abbia espressamente e separatamente accertato tale scostamento. Quindi, in questo caso, servirebbe un documento scritto che provi ciò per far si che la garanzia sia esclusa.
La garanzia può essere ridotta ad un anno? Sì, ma se si tratta di prodotti usati, e sempre che ci sia un accordo tra le parti, altrimenti la garanzia è, per legge, di due anni, e questo a tutela del consumatore.
Non sembra che qui si stia trattando di prodotti usati, e in ogni caso non appare sufficiente l'indicazione in fattura, che peraltro non è firmata dall'acquirente.

Occorre quindi soffermarsi su questo particolare aspetto. L'officina effettivamente indica espressamente in fattura che la garanzia è solo di 12 mesi, e richiama alle Condizioni Generali di Garanzia. Di queste condizioni l'acquirente ha preso effettivamente visione? C'è qualche documento firmato in cui accetta espressamente tale garanzia?
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che esista la possibilità di ridurre a 12 mesi la garanzia, ma esclusivamente nel caso di prodotti usati, come prevede la norma predetta. E "ricambi non originali" non corrisponde a "ricambi usati", tralasciando che, in ogni caso, nella nota a piè di pagina della fattura si parla di "ricambi originali". In ogni caso, per ridurre la garanzia a 12 mesi, nel caso di prodotti usati, occorre un accordo delle parti, che dovrebbe comunque risultare da un documento scritto e sottoscritto, non ritenendosi sufficiente la presentazione di una mera fattura non sottoscritta.

Pertanto, l'acquirente può provare a far valere la garanzia biennale di cui all'art. 133 del Codice del Consumo nei confronti dell'officina, chiedendo appunto la riparazione o sostituzione. Le motivazioni dell'officina per negare la garanzia appaiono carenti, e la stessa non sembra, dalle informazioni fornite, neppure contestare la difettosità del prodotto, limitandosi semplicemente a parlare di "pezzi non originali". Tra l'altro, si ribadisce che, nella nota a piè di pagina, si parla di garanzia di 12 mesi per ricambi originali, quindi dalla fattura i prodotti appaiono contraddistinti come originali.