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Articolo 135 bis Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 24/03/2026]

Rimedi

Dispositivo dell'art. 135 bis Codice del consumo

1. (1)In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.

2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:

  1. a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
  2. b) l'entità del difetto di conformità; e
  3. c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 quater nel caso in cui:

  1. a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135 ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
  2. b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
  3. c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
  4. d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.

6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Spiegazione dell'art. 135 bis Codice del consumo

Il nuovo art. 135 bis mantiene invariati i rimedi a disposizione del consumatore, a cui già faceva riferimento l’art. 130 ante riforma.
Viene in particolare disposto che, in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto:
a) al ripristino della conformità,
b) alla riduzione proporzionale del prezzo,
c) alla risoluzione del contratto.

Ai fini del ripristino alla conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, a condizione che il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore, tenuto conto:
- del valore del bene in assenza del difetto,
- dell’entità del difetto,
- della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza inconvenienti per il consumatore.

Il consumatore, invece, può far valere il diritto alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene;
- se si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene;
- se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione;
- se il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.

I rimedi secondari della riduzione proporzionale del prezzo e della risoluzione si ritiene che siano tra loro alternativi, a discrezione del consumatore, il quale potrebbe modificare la scelta fino al momento della maturazione delle preclusioni processuali previste dall’art. 183 del c.p.c., ma non proporre entrambe le domande in via gradata.
Si afferma anche che la graduazione gerarchica tra i due ordini di rimedi impedirebbe al consumatore o al venditore di invertirli a pena di improponibilità della domanda (in senso contrario si pone altra parte della dottrina, avanzando perfino dubbi sulla legittimità costituzionale della norma per disparità di trattamento tra acquirenti consumatori e non).

Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è lieve, incombendo sul venditore l’onere di dare prova di ciò.
Inoltre, il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni dettate dal Codice civile in tema di eccezione di inadempimento e di concorso del fatto del consumatore.

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Consulenze legali
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H. G. S. chiede
mercoledģ 22/04/2026
“Buon giorno vorrei sapere se posso recedere dal contratto di acquisto di un letto con dispositivo medicale (reti ortopediche) con XXX
L’acquisto è stato fatto il 22/02 in quanto mio marito,78a.invalidita’al 75%,si è rotto il femore e la struttura riabilitativa ha consigliato di eliminare il vecchio e comodo letto in uso x uno più adatto alla sua condizione fisica attuale.La consegna diceva esser fatta tra il 2eil6 aprile.Consegna non effettuata xche dopo una serie di appuntamenti e successive disdette ,in cui non era chiaro se il letto fosse in magazzino o ,viceversa,non fosse ancora pronto,a seguito di una mia pec del17/04 , di tono’sostenuto’per sollecitare la consegna,hanno tentato la consegna di un letto di 2,15m,invece di 1,95 pattuiti.L’ho rimandato indietro ,rifiutato la loro pratica di supporto in cui mi comunicavano di aver messo in lavorazione un nuovo letto e disdetto il contratto per grave inadempienza . Ovviamente disdetta rifiutata da XXX che non ravvisa motivi per scindere il contratto.
Preciso che ,nel frattempo ,mio marito dorme su una brandina ,scomoda,pericolosamente instabile e inadatta alle sue condizioni ,certamente peggio del nostro vecchio letto ,eliminato per far posto al nuovo letto ,molto costoso,con doghe ortopediche .Lascio immaginare il disagio,fisico ,lo stress e il danno causati da XXX
Ho perso totalmente fiducia nell’azienda e desidero poter comprare altrove il nuovo letto ,al più presto possibile .Dal rientro di mio marito ,stiamo vivendo un incubo che si aggiunge alla sua difficile condizione fisica .
Spero in una vostra risposta positiva .
Se neccessario posso inviare le pec di scambio avvenute tra noi e XXX.
Vi ringrazio molto e esprimo la mia stima per la vostra equipe .

Consulenza legale i 30/04/2026
Dopo aver esaminato la questione proposta e la documentazione allegata al quesito, si osserva quanto segue.

Le condizioni generali del contratto di vendita del letto e della poltrona prevedono espressamente un periodo di 60 giorni di tolleranza tra la data dell’ordine e quella della consegna del prodotto acquistato.
La merce è stata consegnata all’acquirente in data 20 aprile e l’ordine risaliva al 22 febbraio, per cui appena pochi giorni prima dello scadere dei 60 giorni.
La consegna della merce, se il letto fosse stato conforme all’ordine, sarebbe stata quindi corretta e nei termini contrattuali.

Nel caso di specie, però, è accaduto che il letto recapitato fosse più grande rispetto a quello ordinato: quindi non è stato possibile montarlo all’interno della camera.
Poiché è stato consegnato al termine dei 60 giorni, una sostituzione della merce avrebbe comportato una consegna oltre i tempi stabiliti dal contratto.
Le condizioni generali di contratto nulla dicono a tal proposito, ma sembra evidente che a questo punto la consegna sia da ritenere oltre i termini contrattuali e il ritardo giustificherebbe la risoluzione del contratto da parte dell’acquirente.

Se ciò non bastasse, si evidenzia come la lunghezza maggiore del letto consegnato, rispetto a quella del letto contenuto nell’ordine, costituisca una difformità di grave entità tale da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, come previsto dal Codice del consumo all’art. 135-bis.
Poiché l’azienda si è resa disponibile a sostituire il letto, sostiene che la risoluzione non sia possibile.

Si consiglia di aprire un formale reclamo come indicato nelle condizioni generali di contratto, richiedendo la risoluzione del contratto ai sensi della norma di legge citata.
Si suggerisce di sostenere che la difformità del letto lo rende inutilizzabile e che una consegna successiva della merce conforme non è più necessaria perché, a causa dell’inadempimento del venditore, ci si è dovuti organizzare in maniera diversa.

A questo punto il venditore dovrebbe sostenere - e provare - che la difformità sia di lieve entità per poter esigere il pagamento dell’intero.
Si rileva, però, come queste considerazioni valgano per il letto e non anche per la poltrona che, essendo conforme all’ordine, deve essere accettata non sussistendo altri motivi di contestazione sul prodotto.