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Articolo 50 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commercial

Dispositivo dell'art. 50 Codice del consumo

1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformità all'articolo 59, comma 1, lettera o).

3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, e il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e chiede inoltre al consumatore di riconoscere che, una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal professionista, il consumatore non avrà più il diritto di recesso(1).

4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtù dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro:

  1. a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalità di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma può scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;
  2. b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 50 Codice del consumo

La dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori ha cercato di uniformare la disciplina, dapprima separata, relativa ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed ai contratti a distanza.
Il legislatore europeo e domestico, invece, ha voluto prevedere dei tratti normativi differenziati relativamente a queste due fattispecie negoziali, e lo ha fatto in particolare con gli artt. 50 e 51, disciplinanti i requisiti formali richiesti in occasione della conclusione di tali contratti.

La norma in esame prevede, con riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, un obbligo di documentazione delle informazioni preliminari (comma 1) ed un obbligo di documentazione del contratto concluso dal consumatore (comma 2).
Tale obbligo di documentazione va assolto mediante consegna di una copia del contratto che sia stato eventualmente sottoscritto oppure tramite una conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su altro mezzo durevole.
Con riferimento all’obbligo di documentazione delle informazioni precontrattuali, viene confermato l’obbligo di rendere le stesse in modo chiaro e comprensibile, con la precisazione che le informazioni devono risultare leggibili ed essere presentate con un linguaggio semplice e di facile comprensione per il consumatore.
Ovviamente, il mancato rispetto degli obblighi di informazione nelle forme prescritte equivale a mancata informazione.

Si ritiene opportuno precisare che dalla forma della documentazione dell’informazione (a cui si riferiscono gli artt. 50 e 51) va tenuta distinta la forma dell’atto, il quale potrà essere scritto od amorfo, non avendo il legislatore imposto alcuna forma particolare, né ad substantiam e neppure ad probationem.
Fatta salva l’eccezione di cui al comma 4 lett. b) della norma in esame, non risulta poi precisato da alcuna parte quale debba essere il contenuto necessario della conferma del contratto a cui fa riferimento il comma 2, anche se in realtà si ritiene ragionevole affermare che il testo del contratto, del quale il professionista deve fornire al consumatore la copia o la conferma, debba contenere quantomeno tutte le informazioni di cui al comma 1 dell’art. 59 del codice consumo.

Il professionista ha l’obbligo di fornire al consumatore una copia del contratto ovvero la conferma dello stesso in forma scritta o su altro mezzo durevole entro un termine congruo dopo la stipula del contratto ed, al più tardi, al momento della consegna del bene o prima che abbia inizio l’esecuzione del servizio.
In tal senso può argomentarsi dal comma 7 dell’art. 51 del codice consumo, sebbene il comma 2 della norma in esame non disponga nulla al riguardo.

Il mancato adempimento del professionista all’obbligo di procurare al consumatore una copia del contratto o la conferma dello stesso, non impedisce l’inizio del decorso del termine entro il quale può essere esercitato lo jus poenitendi, né influisce sulla validità ed efficacia del contratto stipulato tra le parti.
Tuttavia, poiché si tratta di un obbligo inderogabile, che scaturisce ex lege dall’accordo contrattuale, si ritiene che il consumatore sia legittimato a reagire all’inadempimento rifiutandosi di pagare il corrispettivo con l’eccezione di cui all’art. 1460 del c.c. ovvero pretendendo l’esatto adempimento della prestazione o ancora facendo valere la risoluzione del contratto ex artt. [n1453cc]] o 1454.

Al silenzio del legislatore, sia europeo che italiano, sul tema dei rimedi specifici esperibili in caso di violazione degli obblighi informativi e di documentazione delle informazioni precontrattuali, hanno cercato di sopperire sia la dottrina che la giurisprudenza, elaborando a tal fine diverse teorie.
In particolare, secondo la tesi oggi di gran lunga dominante, è possibile in questi casi fare ricorso all’applicazione delle norme sulla risoluzione del contratto per inadempimento, argomentandosi dalla considerazione secondo cui gli obblighi legali di informazione costituiscono delle regole di condotta, destinate ad orientare il contegno del professionista nel corso del rapporto (pertanto, la loro violazione deve qualificarsi come vero e proprio inadempimento, con conseguente diritto per il consumatore alla risoluzione del contratto).

Il terzo comma richiede che sia il consumatore a rivolgere esplicita richiesta al professionista, su un supporto durevole, qualora voglia che la prestazione dei servizi ovvero che la fornitura di acqua, gas o elettricità o di teleriscaldamento inizi durante lo spatium deliberandi concesso per esercitare il diritto di recesso.
In tal modo si intende contemperare il diritto di recesso accordato al consumatore nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali con la tutela della posizione del professionista, volendosi evitare che il consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver fruito del servizio.

Quanto dettato da quest’ultimo comma deve essere coordinato con il disposto di cui al comma 4 dell’art. 57 del codice consumo, in cui si prevede che, in caso di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, non messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, sul consumatore non grava alcun costo per l’esercizio del diritto di recesso allorchè:
1) il professionista abbia omesso di fornire informazioni in conformità al comma 1, lettere h) ed l) dell’art. 49 del codice consumo;
2) il consumatore non abbia espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 50 Codice del consumo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. G. chiede
giovedģ 12/01/2023 - Veneto
“Venni visitato da un venditore Alfa. Persona preparata, gentile,affabile,quasi un papà.
Mi propose un vantaggioso sistema anti-intrusione.
Avendo richiesto di esaminare il contratto in forma cartacea o di pdf, fui convinto ad attenderne l'invio.
Intanto installano il sistema, e credo di aver fatto una sigla su un POS per una motivazione che mi appariva innocua o ragionevole.
Continuai a richiedere con mail l'invio del contratto anche perchè si erano intestati anche l'autorizzazione ad addebiti bancari continuativi.
Ricevetti il pdf relativo solamente dopo aver interrotto l'addebito bancario.
Senza giustificazione alcuna per la mia dabbenaggine, Vi prego volermi confermare la validità legale del contratto, clausole vessatorie comprese, che allegherò se richiesto.”
Consulenza legale i 19/01/2023
Il contratto oggetto del presente quesito rientra nell’ambito di applicazione del codice del consumo, in quanto concluso, appunto, da un consumatore, ossia da persona fisica che - secondo la definizione contenuta nell’art. 3 del codice consumo - agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Inoltre, stando a quanto riferito, si tratta di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, con conseguente applicabilità delle relative norme.

Ora, nel quesito si domanda di verificare la “validità” del contratto; tuttavia, occorre tenere presente che la violazione di talune norme non inficia necessariamente la validità e/o l’efficacia dell’intero contratto, ma incide, ad esempio, solo su una parte di esso, come avviene nel caso delle clausole vessatorie (art. 36 del codice consumo: “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”), oppure può determinare conseguenze solo risarcitorie.

In ogni caso, possiamo sicuramente partire dagli obblighi di informazione, previsti a carico del professionista dall’art. 49 Codice del Consumo, in riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Tali obblighi, innanzitutto, devono essere adempiuti “prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta”.
In secondo luogo, essi hanno ad oggetto una serie di informazioni, elencate dalla norma in esame (alla cui lettura rimandiamo per comodità), informazioni che devono essere fornite “in maniera chiara e comprensibile”.
L’ultimo comma della norma stabilisce che l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione grava sul professionista.
Quanto alla forma, il successivo art. 50 del codice consumo, sempre con riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, obbliga il professionista a fornire al consumatore “le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile”.
Inoltre il professionista è tenuto a fornire al consumatore “una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole”.

In relazione ai profili fin qui evidenziati il comportamento del professionista, come riferito nel quesito, non sembrerebbe essere stato corretto; tuttavia, sarebbe opportuno chiarire meglio la “dinamica” che ha portato alla conclusione del contratto, fino all’invio del PDF, dal momento che la documentazione esaminata risulta sottoscritta nelle sue varie parti dal cliente.
La lettura del contratto, d'altra parte, ad avviso di chi scrive non ha evidenziato clausole illegittime o particolari problematiche. Peraltro, risulta presente l’informativa sul diritto di recesso, la cui mancanza avrebbe comportato lo “slittamento” in avanti del termine per recedere, ai sensi dell’art. 53 del codice consumo.
È presente anche l’approvazione specifica di talune clausole, specificamente indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Da notare, infine, che l’art. 17 del contratto consente al cliente di recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante invio all’altra parte di apposita comunicazione scritta, fermo restando l’obbligo di corrispondere il canone di abbonamento maturato sino alla data in cui il recesso diventi efficace.