Innovazioni di forma
Già sotto l'aspetto formale, la disposizione costituisce un notevole progresso rispetto agli art. 704 e 705 del codice del 1865. Mentre, infatti, questi si limitavano a stabilire il diritto del possessore per i miglioramenti, dando cosi adito a controversie varie e specialmente in ordine ai principii regolatori del rimborso della c. d. spese necessarie, la nuova norma dà della materia una disciplina completa ed organica.
Non solo essa prende in considerazione i diritti del possessore in relazione alle varie ipotesi, ma opportunamente precisa anche l'ampiezza di tali diritti, contrapponendo il
rimborso delle spese necessarie all'
indennità spettante in diversa misura per le spese utili, dichiarando espressamente quando il diritto del possessore è subordinato alla sussistenza del risultato della spesa (spese utili) e quando invece da tale circostanza prescinde (spese necessarie) e facendo in ordine alle addizioni fatte dal possessore un esplicito richiamo alla norma che regola il punto (
art. 936 del c.c.).
Riforme sostanziali: distinzione tra spese per riparazioni ordinarie e spese per riparazioni straordinarie
Ma è specialmente dal lato sostanziale che le varie disposizioni contenute nell'articolo meritano di essere segnalate.
a) Il nuovo legislatore ha in primo luogo giustamente considerato che, delle c. d. spese necessarie, ve ne sono alcune (le
spese per riparazioni ordinarie), le quali costituiscono, in un certo senso, un onere inerente al godimento della cosa ed ha perciò distinto queste spese da quelle fatte per le riparazioni straordinarie, sancendo rispetto alle seconde il diritto al rimborso integrale a favore di qualsiasi possessore, ed accogliendo invece in ordine alle prime il principio della c. d.
compensazione con i frutti.
Questo principio, che risponde appieno all'equità e che non è ignoto alle fonti romane, era stato propugnato da taluni autori in sede di interpretazione del codice del 1865, ma senza fondamento, dato l'assoluto silenzio della legge al riguardo: la sua esplicita codificazione è stata perciò quanto mai opportuna.
La sua portata è chiara: il rimborso delle spese per riparazioni ordinarie non compete al possessore di buona fede, nemmeno se l'ammontare di tali spese superi il valore del frutti, esso spetta invece tanto al possessore di mala fede quanto alto stesso possessore di buona fede per le spese fatte dopo la domanda giudiziale.
b) L'articolo distingue poi tra possessore di buona e di mala fede in ordine all'indennità per le
spese utili. Anche questa disposizione è da approvare, non essendovi nessuna ragione per sottoporre allo stesso trattamento due situazioni giuridiche cosi diverse. Naturalmente al possessore di mala fede viene equiparato il possessore di buona fede per le spese fatte dopo la domanda giudiziale.
Concetto di miglioria
È appena il caso di rilevare come, tanto per il nuovo codice quanto per il vecchio, il concetto di miglioria implichi un
aumento intrinseco del valore della cosa e non sia quindi da considerarsi tale il maggior valore acquistato dalla cosa per le oscillazioni della moneta, oppure in relazione al basso prezzo cui per avventura essa sia stata acquistata dal possessore, come essa sia altra cosa che non la semplice tradizionale coltivazione o manutenzione della cosa, come dia luogo a indennizzo soltanto la miglioria dovuta all'opera dell'uomo e non quindi quella che derivi da eventi naturali, come l'indennizzo sia dovuto anche se trattisi di spesa che il rivendicante non avrebbe effettuato, poiché la legge non consente di valutare la miglioria in relazione alle condizioni personali del rivendicante, ma ne impone un apprezzamento astratto.
È del pari inutile avvertire che l'
importo della «
spesa » si calcola con riguardo al momento della erogazione e nel computo di esso non si tiene calcolo delle spese che, seppur presupposte per effettuare il miglioramento, non sono in rapporto causale con esso, nè delle spese di conservazione del miglioramento; mentre, per contro, si calcola anche ciò che non si eroga, ma avrebbe dovuto erogarsi se non si fossero impiegati elementi produttivi propri. Infatti « l'aumento di valore » si valuta in rapporto al momento della rivendica, poiché soltanto dell'aumento di valore allora esistente viene ad arricchirsi ii rivendicante, e si determina, non già in base alla differenza fra il valore che la cosa aveva quando passe al possessore e quello che ha quando torna al proprietario - come si è talvolta ritenuto inesattamente - sebbene in base alla differenza fra il valore che la cosa avrebbe se il miglioramento non fosse stato eseguito e quello che essa ha acquistato in causa dell'esecuzione del miglioramento stesso.
Sulle somme che gli competono per le spese fatte, il possessore ha diritto agli interessi dal giorno della domanda e non dal giorno della spesa, poiché il codice civile all’
art. 2028 del c.c. (corrispondente all'art. 1144 del cod. del 1865), che applica il contrario principio, contiene una disposizione eccezionale relativa alla gestione degli affari altrui, laddove, per contro, il possessore, nel fare le spese non ha agito nell'interesse del proprietario, ma nel proprio.
Liberazione da pegni, ipoteche od oneri reali
Non è stata riprodotta una disposizione, inserita nel progetto della Commissione reale (art. 546) e che riconosceva al possessore il diritto a un’ indennità per le spese fatte per la liberazione della cosa da pegni, ipoteche e da oneri reali; e ciò non perché non si sia inteso accogliere il principio, ma perché il dirlo espressamente era del tutto superfluo: le liberazioni accennate, così come la liberazione del fondo da servitù, costituiscono infatti miglioramenti e rientrano quindi nell'ambito dell'art. 1150.
Spese fatte dal precedente possessore
Poiché il diritto al rimborso o all'indennità per spese nasce non dal possesso ma dall'erogazione fatta dal possessore, è chiaro che il possessore attuale non può vantare alcuna pretesa per le spese fatte dal suo autore o da un precedente possessore, tranne, s'intende, nel caso in cui il diritto relativo gli sia stato ceduto da questo.
Il progetto preliminare regolava espressamente il punto all'art. 547, consentendo l'azione ogni qualvolta il possessore dimostrasse di aver rimborsato tali spese: opportunamente però la disposizione non è stata riprodotta dal codice e la disciplina del punto è stata rimessa ai principi generali.
Spese fatte anteriormente all'acquisto della proprietà da parte del rivendicante
È del pari chiaro che il diritto del possessore sussiste anche in relazione alle spese effettuate anteriormente all'acquisto della proprietà da parte del rivendicante e non può essere limitato o pregiudicato per le varie relazioni giuridiche, che, tra i precedenti titolari della proprietà della cosa, si siano potute stabilire.
La disposizione transitoria dell'art. 38
La disposizione transitoria dell'art. 38 delle norme di attuazione non richiede commento, data la chiarezza dei termini in cui è redatta.