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Articolo 503 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Liquidazione promossa dall'erede

Dispositivo dell'art. 503 Codice Civile

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti [495, 504 c.c.](1).

Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura [498, 505 c.c.](2).

Note

(1) A prescindere dall'opposizione dei creditori di cui all'art. 498 ss. c.c., l'erede può avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale per limitare la sua responsabilità.
(2) Il pagamento dei creditori ipotecari o privilegiati non fa venir meno la facoltà dell'erede di cui al primo comma dell'art. 503 del c.c.. Al contrario, il pagamento dei creditori non privilegiati preclude tale possibilità, obbligando l'erede a procedere con la liquidazione individuale.

Ratio Legis

Attraverso la procedura di cui agli articoli 498 ss. del c.c. si mira a garantire la par condicio creditorum, ossia la parità di trattamento dei creditori, fatte salve le cause di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca).

Spiegazione dell'art. 503 Codice Civile

L'erede che ha accettato con beneficio di inventario al fine di procedere alla liquidazione dei creditori ereditari può scegliere tra la procedura di liquidazione individuale (art. 495) o quella concorsuale (art. 498) che pur richiedendo maggiori formalità e comportando maggiori costi garantisce la fine della fase ereditaria.

L'erede sarà invece costretto a ricorrere alla procedura di liquidazione concorsuale qualora i creditori o i legatari abbiano notificato l'opposizione ai sensi e nei termini di cui all'art. 495.

Presupposto affinché l'erede possa scegliere la procedura della liquidazione concorsuale è che non abbia iniziato a pagare individualmente i creditori chirografari al fine di garantire la par condicio creditorum.

Il secondo comma prevede tuttavia che non costituisca impedimento alla libera scelta della liquidazione concorsuale l'aver l'erede liquidato crediti ipotecari o privilegiati che in quanto sorretti da cause legittime di prelazione non alterano la parità di trattamento dei crediti chirografari che sarebbero comunque soddisfatti in subordine rispetto ai creditori privilegiati.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 503 Codice Civile

Cass. civ. n. 5182/1984

Ai sensi dell'art. 503 c.c., colui che abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario, ha la facoltà di avvalersi della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità, anche se non abbia ricevuto opposizione alla liquidazione individuale da creditori o legatari. Tuttavia, quando, su istanza di un creditore, sia iniziata l'azione esecutiva, l'erede non può avvalersi di detta facoltà, qualora, prima dell'esercizio di tale azione, non abbia manifestato la volontà di scegliere la liquidazione concorsuale, servendosi delle formalità prescritte dall'art. 498 c.c., cioè spedendo ai creditori e legatari la raccomandata contenente l'invito a presentare le dichiarazioni di credito e pubblicando l'invito stesso nel foglio annunzi legali della provincia.

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Consulenze legali
relative all'articolo 503 Codice Civile

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Mario Z. chiede
mercoledì 09/12/2020 - Friuli-Venezia
“Due soli eredi: uno accetta con beneficio di inventario, l'altro accetta puramente e semplicemente. L'eredità consiste in una proprietà immobiliare gravata da ipoteca di primo e secondo grado, a garanzia di un mutuo concesso ad una società di persone di cui solo l'erede puro e semplice è socio (l'altro socio era il de cuius). L'erede beneficiato intende promuovere il procedimento di liquidazione concorsuale; che fine fa l'ipoteca? la banca titolare dell'ipoteca rientra nella graduazione dei creditori pur non essendo creditrice dell'erede beneficiato? Oppure, se la metà della proprietà immobiliare viene venduta nell'ambito del procedimento di liquidazione, l'ipoteca viene trasferita all'acquirente?”
Consulenza legale i 15/12/2020
Il caso in esame trova disciplina oltre che nel codice civile, ed in particolare nelle norme che lo stesso detta in tema di liquidazione dell’eredità beneficiata e di ipoteca, anche nelle norme dettate dal codice di procedura civile in materia di vendita forzata.
La prima norma che viene in considerazione è l’art. 503 c.c., secondo il quale, anche nel caso in cui non vi sia opposizione da parte dei creditori o dei legatari, l’erede che abbia accettato con beneficio di inventario può scegliere di valersi della procedura di cui agli artt. 498 e ss c.c., ossia della procedura di liquidazione concorsuale.
La finalità di tale procedura è non soltanto quella di tutelare l’interesse dell’erede (a tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto), ma anche quella di tutti i creditori ereditari e legatari in concorso tra loro nella loro soddisfazione.
Il principio a cui essa si ispira è quindi quello della parità di trattamento tra creditori (cd. par condicio creditorum), per cui essi devono essere soddisfatti in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause legittime di prelazione.

La procedura della liquidazione concorsuale consta di diverse fasi che possono così raggrupparsi:
1) accertamento del passivo;
2) liquidazione dell'attivo;
3) formazione dello stato di graduazione;
4) controllo da parte degli interessati;
5) pagamento dei debiti ereditari.

La prima fase è quella dell’accertamento del passivo, nel corso della quale l’erede, a mezzo del notaio scelto, deve invitare i creditori e legatari a presentare le proprie dichiarazioni di credito.
Tale invito deve contenere il termine, fissato dal notaio, non inferiore a giorni trenta, entro cui i destinatari dello stesso debbono presentare le loro dichiarazioni di credito (per tale motivo si ritiene che nella sostanza l'invito debba essere firmato sia dall'erede che dal notaio).
Poiché, come si è evidenziato all’inizio, la procedura di liquidazione concorsuale mira a garantire la par condicio tra creditori ereditari e legatari, soltanto i creditori del defunto saranno legittimati a presentare le loro dichiarazioni di credito, il che esclude che in questa prima fase la Banca, titolare dell’ipoteca a garanzia di un mutuo contratto da diverso debitore (la società di persone) abbia alcuna legittimazione a presentare dichiarazione di credito, né alla stessa dovrà essere indirizzato il preliminare invito.

La situazione muta, invece, nella successiva fase della liquidazione dell’attivo ereditario, alla quale provvede sempre l’erede con l’assistenza del notaio ai sensi del successivo art. 499 del c.c..
Se nell’eredità non vi sono liquidità sufficienti al pagamento delle passività, occorre infatti procedere alla liquidazione dell’attivo, che consiste nella vendita autorizzata del beni ereditari (così dispone la prima parte di tale norma).
La seconda parte dello stesso art. 499 c.c., invece, sancisce il c.d. diritto di sequela, disponendo che, in presenza di creditori garantiti da cause di prelazione, la loro protezione viene assicurata escludendosi l’estinzione di queste per effetto dell’alienazione, salvo che l’acquirente utilizzi il prezzo per il pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione ovvero lo depositi a tal fine.
Sembra evidente che, poiché tale norma fa pur sempre riferimento allo stato di graduazione, quando si parla di creditori garantiti da cause di prelazione ci si intende riferire ai soli creditori ereditari, e non a creditori estranei alla procedura esecutiva, come l’istituto di credito del caso in esame.

Il mancato riferimento a tale categoria di creditori, ovviamente, non può comportare che questi siano destinati a perdere la loro garanzia, come si suppone nel quesito.
Infatti, per espressa disposizione dell’art. 493 del c.c., la vendita dei beni ereditari deve avvenire secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile, e più precisamente secondo quanto disposto dagli artt. 747 e ss. c.p.c.
L’art. 748 del c.p.c., nello stabilire le forme di tale vendita, richiama le norme dettate per la vendita dei beni dei minori, ed in particolare il riferimento va fatto all’art. 376 del c.c., il quale dispone che il Tribunale, nell’autorizzare la vendita, determina se debba farsi all’incanto ovvero a trattativa privata.
In entrambi i casi, si applicheranno le norme dettate dal codice di procedura civile in materia di vendita forzata, e tra queste quella che più interessa per la soluzione del caso di specie è l’art. 498 del c.p.c., norma che impedisce al giudice di provvedere sull’istanza di vendita (o di assegnazione) se non viene fornita prova che di quella procedura è stato dato avviso ai creditori che su quei beni hanno un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri (a seguito di tale avviso, infatti, saranno posti nella condizione di esercitare il diritto di intervento in quella procedura).

Qualora non venissero rispettate le norme sopra citate e si dovesse egualmente procedere alla vendita dell’immobile, senza soddisfare il creditore ipotecario (la Banca), quest’ultima potrebbe far valere il proprio diritto di sequela, che le viene riconosciuto dalle norme dettate in tema di ipoteca, anche nei confronti del terzo acquirente (così art. 2858 del c.c.).

In conclusione, rispondendo sinteticamente alle domande poste nel quesito, può dirsi che:
  1. l’ipoteca non si estingue, potendo la Banca far valere il diritto di sequela nei confronti anche di un eventuale terzo acquirente;
  2. la Banca non rientra tra i creditori da invitare ex art. 498 c.c., in quanto non è titolare di un credito ereditario, ma alla stessa deve essere notificato un avviso ex art. 498 del c.p.c.;
  3. in caso di vendita del bene ereditario, l’ipoteca segue il bene e la Banca può far valere il suo diritto anche nei confronti del terzo acquirente.

Anonimo chiede
lunedì 23/10/2017 - Veneto
“Tizio ha accettato l’eredità paterna con beneficio di inventario a causa della presenza di debiti ereditari. Dopo aver completato l’inventario dei beni ereditari ed in assenza di opposizione da parte dei creditori, Tizio decide comunque di promuovere la procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità (Articolo 503 cod. civ.)
in quanto sospetta l’esistenza di un creditore tardivo.
Il notaio incaricato ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’invito ai creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di credito (Articolo 498 cod. civ.) ed ora dovrebbe procedere con la liquidazione delle attività ereditarie (Articolo 499 cod. civ.).
Le attività dell’asse ereditario sono costituite da un bene immobile che è stato valutato 70 e dalla liquidità presente sul conto corrente del de cuius avente un valore pari a 30. All’invito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale hanno risposto due creditori: Caio, creditore ipotecario, avente un credito pari a 80 con ipoteca iscritta sul bene immobile sopra menzionato e Sempronio, creditore chirografario, avente un credito pari a 5 nei confronti dell’eredità.
Dunque la somma delle attività ereditarie risulta essere uguale a 100 mentre la somma delle passività è pari a 85. L’asse ereditario risulta essere capiente.
Occorre però considerare che l’immobile ereditario è stato valutato 70 e che la procedura di liquidazione concorsuale (Articolo 499 cod. civ. primo comma) prevede, previa autorizzazione del giudice delle successioni, la vendita all’asta di tale immobile per recuperare la liquidità necessaria per pagare tutti i creditori.
Essendo probabile che l’immobile possa essere venduto all’asta ad un valore inferiore a quello a cui è stato valutato, ad esempio a 50, sussiste pertanto il rischio che, a seguito della vendita all’asta di tale immobile, l’asse ereditario diventi incapiente con conseguente danno per tutti i creditori.
Il creditore ipotecario Caio ha informato l’erede beneficiato Tizio che lo stesso Caio sarebbe disposto a ricevere in assegnazione l’immobile gravato da ipoteca a suo favore mediante “datio in solutum” ed a rilasciare quietanza di pagamento per 70 in modo che la restante liquidità a compendio dell’eredità sia sufficiente per
pagare tutti i restanti creditori (il restante credito di 10 del creditore ipotecario Caio ed il credito di 5 del creditore chirografario Sempronio).
L’erede beneficiato Tizio dovrebbe pertanto richiedere al giudice delle successioni l’autorizzazione (probabilmente secondo l’articolo 493 cod. civ. oppure secondo interpretazione analogica dell’articolo 499 cod. civ.) ad assegnare l’immobile ereditario al creditore ipotecario Caio mediante “datio in solutum” spiegando che tale operazione è alternativa alla vendita prevista dal articolo 499 cod. civ e risulta essere più conveniente per la liquidazione dei creditori ereditari che, in tal modo, non subirebbero alcun danno.
L’assegnazione del bene immobile al creditore ipotecario Caio avverrebbe comunque dopo che sarà divenuto definitivo lo stato di graduazione dei creditori (articolo 502 cod. civ.) insieme con il pagamento del creditore chirografario Sempronio.
Occorre infine osservare che, nel caso in questione, l’assegnazione del bene immobile al creditore ipotecario Caio non è lesiva della “par condicio creditorum” ma anzi consentirebbe ai due creditori che hanno inviato le dichiarazioni di credito al notaio di ricevere il pagamento per intero del proprio credito. Tale situazione
favorevole per i creditori non si verificherebbe invece nel caso di vendita all’asta del bene immobile per i motivi sopra riportati. Inoltre tale bene immobile verrebbe assegnato al creditore ipotecario Caio che gode di una causa di prelazione che comunque lo favorisce rispetto al creditore chirografario Sempronio.
Quesito Desidererei sapere se, dal vostro punto di vista, nell’ambito della procedura di liquidazione concorsuale dell’eredità, sia possibile “assegnare” un bene ad un creditore ipotecario, come alternativa alla vendita prevista dall’articolo 499 e dagli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile.

Si riporta come bibliografia la sentenza del tribunale di Larino che, nell’ambito di una procedura fallimentare, ritiene applicabile l'istituto dell'assegnazione dei beni, di cui alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di rito, solo ove sia stato positivamente verificato, caso per caso, che non si alteri la “par condicio creditorum” e che l’assegnazione risulti più conveniente rispetto all’alternativa della vendita.
Nel caso dell’eredità beneficiata in questione l’aspetto critico è il rispetto della “par condicio creditorum” di tutti i creditori, tenendo anche in considerazione l’ipotetico creditore tardivo.
Sussiste infatti il rischio che si manifesti tale creditore tardivo, che fino ad oggi non ha ancora inviato il proprio titolo di credito al notaio, e che richieda la decadenza dal beneficio di inventario dell’erede Tizio per violazione della procedura di liquidazione concorsuale ed in particolare dell’articolo 499 del cod. civ. che prevede, come unica possibilità, l’alienazione dei beni ereditari.”
Consulenza legale i 23/10/2017
A seguito dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, occorre instaurare una procedura per la liquidazione dei creditori del de cuius, che assicuri la par condicio creditorum, il diritto dei creditori ad essere soddisfatti nella medesima percentuale rispetto al valore del loro credito (art. 2741 c.c.).
Il procedimento è previsto e disciplinato dagli artt. 498 c.c. e seguenti: occorre anzitutto invitare i creditori dell’erede a dichiarare il loro credito entro un termine stabilito dal notaio che gestisce la procedura, dandone adeguata pubblicità.

Sebbene una risalente sentenza della Cassazione avesse osservato che una volta che tale termine sia decorso, “coloro che non siano stati avvisati individualmente non potranno chiedere, neppure allegando che il loro recapito era noto, di essere ammessi nello stato di graduazione» (Cass. n. 8527/1994), tuttavia ai sensi dell’art. 501 c.c. deve invece ritenersi più corretto ammettere la possibilità di partecipare alla liquidazione dell’eredità ai creditori che siano intervenuti a seguito della pubblicazione dello stato di graduazione, nel termine individuato dal notaio, in ossequio alla più attenta dottrina.
Pertanto come giustamente notato, il creditore tardivo potrebbe ancora intervenire nella procedura per il riconoscimento e la liquidazione del proprio credito, anche dopo la messa in vendita dei beni ereditari.

Ciò chiarito, non si condividono tuttavia le premesse esposte nel quesito.
L’art. 499 c.c. nella parte in cui prevede che l’erede debba farsi autorizzare alle “alienazioni necessarie”, così come gli articoli cui la norma rimanda, non impongono la vendita dei beni ereditari tramite la procedura per pubblici incanti.
Neanche dal combinato disposto degli artt. 748 e 733 c.p.c. può evincersi l’esclusività di tale procedura, sebbene costituisca una prassi costante (sul punto cfr. sent. della Cass. 4469 del 1993).

Ad avviso di chi scrive, vista l’assenza di disposizioni che espressamente impongano una determinata forma della vendita, il riferimento contenuto nell’art. 499 c.c. alle “alienazioni”, deve intendersi in senso ampio comprensivo di tutti gli atti per effetto dei quali si operi un trasferimento di un diritto o di una parte di esso in capo ad altri, inclusa la datio in solutum[1].
Il problema sarebbe semmai quello di aver saldato il creditore ipotecario prima della formazione dello stato di graduazione, circostanza che potrebbe effettivamente pregiudicare gli altri creditori e, soprattutto, il presunto creditore tardivo.

Per tale ragione il Giudice non dovrebbe e non potrebbe autorizzare questo tipo di operazione.
Allo scopo prefissato, sarebbe più utile chiedere al Giudice di autorizzare una vendita prima nel libero mercato per vedere se è possibile ottenere un prezzo più alto, oppure di autorizzare la vendita a favore del creditore stesso, in questo modo aggirando il problema della tutela della par condicio creditorum, motivando la richiesta di autorizzazione sul probabile deprezzamento dell’immobile qualora fosse venduto all’asta.

Ciò detto, la richiesta al Giudice di autorizzare il trasferimento del bene al creditore, potrebbe essere altresì motivata con riguardo all’estensibilità dell’istituto dell’assegnazione del bene ai creditori, dettata per il procedimento d’esecuzione, anche alla procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata, ricalcando il ragionamento del Tribunale di Larino.
Tuttavia in tal senso occorre segnalare che la giurisprudenza di merito (Tribunale, Mantova, sez. civile, ordinanza 18/10/2016) ritiene che, nonostante le modifiche apportate all’art. 588 c.p.c., l’assegnazione del bene ai creditori possa avvenire solo dopo aver infruttuosamente tentato la vendita all’incanto, circostanza che probabilmente renderebbe inutile la richiesta.

Ad ogni modo, una volta accordata l’autorizzazione del Giudice, sarebbero da ritenersi infondate eventuali istanze del creditore tardivo volte a far decadere l’erede dal beneficio d’inventario: l’elencazione contenuta nell’art. 505 è stata ritenuta tassativa e la preventiva autorizzazione del giudice legittimerebbe l’operazione.


[1] Così SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale , Milano, 1985; CONTRA “La successione a causa di morte” A. GUZZANTI,