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Articolo 502 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pagamento dei creditori e dei legatari

Dispositivo dell'art. 502 Codice Civile

Divenuto definitivo lo stato di graduazione [501 c.c.] o passata in giudicato [324 c.p.c.] la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede [474 c.p.c.](1).

La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione [1179 c.c.](2).

I creditori e i legatari che non si sono presentati(3) hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione [508 c.c.](4). Questa azione si prescrive [2934 ss. c.c.] in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato [324 c.p.c.] la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [495, 2934 ss. c.c.].

Note

(1) L'erede può pagare i creditori e i legatari solo quando lo stato di graduazione sia divenuto defenitivo, ossia dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione o quando non sia più esperibile contro di esso impugnazione. Se l'erede paga prima di tale termine decade dal beneficio di inventario e sarà considerato erede puro e semplica. La decadenza non si verifica se l'erede abbia pagato creditori garantiti da ipoteca (v. art. 2808 del c.c.) o privilegio (v. art. 2745 del c.c.).
(2) Posto che il credito condizionato non è ancora certo, in pendenza della condizione si consente all'erede di pagare i debiti posteriori a patto che venga prestata una cauzione. Attraverso quest'ultima viene garantito il pagamento dei suddetti crediti ove la condizione si sia verificata.
(3) Sono tali sia i creditori che non abbiano presentato la dichiarazione di credito sia quelli che siano stati esclusi dallo stato di graduazione contro cui non abbiano proposto reclamo o lo abbiano visto respingere.

(4) L'unica possibilità di ottenere soddisfazione per i creditori di cui alla nota precedente è data dalla liquidazione individuale una volta conclusa quella concorsuale e solo nel caso in cui vi sia una rimanenza. A tali creditori è concesso il diritto di agire solo nei confronti dell'erede, come detto sulle somme che residuano dalla procedura di cui agli artt. 498 ss. del c.c., e non anche contro gli eredi (a differenza di quanto previsto per la liquidazione individuale di cui all'art. 495 del c.c.).

Ratio Legis

Attraverso la procedura di cui agli articoli 498 ss. del c.c. si mira a garantire la par condicio creditorum, ossia la parità di trattamento dei creditori, fatte salve le cause di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca). Si fornisce poi un'ulteriore possibilità di soddisfazione per i creditori che non abbiano partecipato alla procedura, qualora all'esito della stessa vi siano delle rimanenze.

Spiegazione dell'art. 502 Codice Civile

La norma in esame disciplina la fase finale della liquidazione concorsuale che consiste nel pagamento dei creditori ereditari e dei legatari sulla base dello stato di graduazione (art. 499 2° comma del codice civile) utilizzando quanto ricavato dalla liquidazione dell'attivo ereditario (art. 499 1° comma del codice civile).

Presupposto affinché l'erede che ha accettato con beneficio di inventario possa procedere al pagamento dei debiti ereditari è che lo stato di graduazione sia divenuto definitivo e quindi che non siano stati proposti reclami ai sensi e nei termini di cui all'art. 501 del codice civile ovvero sia passata in giudicato la sentenza che ha deciso sugli stessi.

Lo stato di graduazione costituisce titolo esecutivo contro l'erede. Qualora quest'ultimo non proceda alla liquidazione dei creditori e dei legatari utilizzando l'attivo realizzato liquidando i beni ereditari può essere costretto in forza di tale titolo esecutivo a pagare con i beni propri sebbene sempre nei limiti dell'attivo realizzato con la liquidazione delle attività ereditarie.
Anche qualora l'erede decada dal beneficio di inventario lo stato di graduazione non perde l'efficacia di titolo esecutivo.

Il secondo comma della norma in oggetto si riferisce ai crediti sospensivamente condizionati ed, in quanto tali, non ancora certi.
In pendenza della condizione si consente all'erede di pagare i debiti posteriori a patto che venga prestata una cauzione da parte dei creditori posteriori. Attraverso quest'ultima viene garantito il pagamento dei suddetti crediti ove la condizione si venga a verificare.
In caso, invece, di crediti risolutivamente condizionati sarà il creditore soddisfatto a dover prestare una cauzione a favore dei creditori posteriori.
Qualora non venga data la cauzione l'importo del credito deve essere accantonato.

La norma prevede in capo ai creditori o i legatari che:

- non abbiano presentato la dichiarazione di credito;
- siano stati esclusi dallo stato di graduazione e non abbiano proposto reclamo o lo abbiano visto respingere;

la possibilità di ottenere soddisfazione mediante una liquidazione individuale (e dunque mano a mano che si presentano all'erede) una volta conclusa quella concorsuale e solo nel caso in cui vi sia una rimanenza.
A tali creditori è concesso il diritto di agire solo nei confronti dell'erede, come detto sulle somme che residuano dalla procedura di cui agli artt. 498 ss. del c.c., e non anche contro i legatari (a differenza di quanto previsto per la liquidazione individuale di cui all'art. 495 del c.c.).
Secondo la dottrina maggioritaria (Ferri, Burdese),infatti, i creditori non soddisfatti perché non presentatisi non avrebbero azione di regresso nei confronti dei legatari utilmente collocati e soddisfatti.

Nella liquidazione concorsuale, a differenza che in quella individuale, è previsto un termine che decreta la fine della fase ereditaria fissato in tre anni dal momento in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo.





Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 502 Codice Civile

Cass. civ. n. 20713/2018

Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito č preclusa la possibilitā di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.

Cass. civ. n. 2873/1989

La qualitā di erede legittimo spettante allo Stato (a differenza che nel vigore del codice del 1865) ai sensi degli artt. 565 e 586 del codice civile vigente, comporta che nei suoi confronti, nonostante alcune peculiaritā della relativa successione (non necessitā di accettazione, impossibilitā di rinuncia, responsabilitā intra vires hereditatis indipendentemente dalla accettazione con beneficio d'inventario), sia applicabile la norma del terzo comma dell'art. 502 c.c., la quale (in tema di ereditā beneficiata) prevede che i creditori e i legatari non presentatisi possono agire contro l'erede – entro il termine prescrizionale di tre anni ivi indicato – nei limiti della somma residuata dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.

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