Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 376 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Vendita di beni

Dispositivo dell'art. 376 Codice Civile

Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo(2).

[abrogato](3)

Note

(1) Il mancato reimpiego del prezzo, e quindi la violazione delle precedenti disposizioni, rileva per quanto concerne il rapporto tra minore e tutore, originando solamente sanzioni in capo a quest'ultimo; non costituisce quindi motivo di nullità della vendita.
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").

Spiegazione dell'art. 376 Codice Civile

È notevole la disposizione dell'art. 376 con cui si attribuisce al tribunale il compito di stabilire la modalità della vendita dei beni: se debba cioè farsi ai pubblici incanti o per offerte private, e di fissare in ogni caso il prezzo minimo della vendita.
Da quanto si è detto sul sistema delle autorizzazioni, sia del giudice tutelare sia del tribunale, si deduce che è esente da controllo in senso tecnico (e quindi ha solo come presupposto la compilazione dell'inventario) l'attività che può qualificarsi di ordinaria amministrazione: l'espressione si ricava dall'art. 374, n. 2, che autorizza il tutore ad assumere, senza il compimento di alcuna formalità, obbligazioni che riguardino le spese necessarie per l'ordinaria amministrazione del patrimonio del minore. I limiti che definiscono l'ambito dell'ordinaria amministrazione si ricavano negativamente dagli articoli 374 e 375, ed eventualmente da tutte le norme speciali che pongono particolari controlli.
Dalle suddette disposizioni si deduce tra l'altro che il tutore può, senza bisogno di autorizzazione alcuna:
  1. acquistare i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  2. assumere obbligazioni che riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  3. fare locazioni di immobili entro i nove anni, purché non si prolunghino oltre l'anno dalla maggiore età;
  4. promuovere azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, azioni possessorie o di sfratto e azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi (arg. ex art. 374);
  5. alienare i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (arg. ex art. 375, n. 1).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!