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Articolo 504 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Liquidazione nel caso di pił eredi

Dispositivo dell'art. 504 Codice Civile

Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario [510 c.c.], ciascuno può promuovere la liquidazione(1) [503 c.c.]; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti(2) [498, [498, 510 c.c.]. I coeredi che non si presentano sono rappresentati [1387] nella liquidazione dal notaio.

Note

(1) La norma fa riferimento alla liquidazione concorsuale ex art. 498 ss. del c.c..
(2) La scelta se procedere con la liquidazione individuale o concorsuale spetta all'erede che per primo agisce. Gli altri coeredi devono essere convocati avanti al notaio entro il termine da questi stabilito per la dichiarazione dei crediti, pena l'invalidità della procedura e l'obbligo per l'erede che ha agito per primo di risarcire l'eventuale danno provocato agli altri coeredi.

Ratio Legis

La liquidazione dei creditori e dei legatari deve avvenire seguendo la procedura individuale (v. art. 495 del c.c.) o quella concorsuale (v. art. 498 ss. del c.c.), non essendo ammissibile le commistione delle due modalità. Per questo la scelta tra le due è accordata all'erede che per primo agisce.

Spiegazione dell'art. 504 Codice Civile

Qualora vi siano più eredi che hanno accettato con beneficio di inventario ciascuno di essi può scegliere di intraprendere la procedura di liquidazione concorsuale di cui all'art. 498 del codice civile con ciò imponendola agli altri.
Qualora più eredi abbiano iniziato la procedura di liquidazione concorsuale vale il principio della prevenzione al fine di individuare quale procedura dovrà essere portata a termine.

La scelta se procedere con la liquidazione individuale (art. 495 del codice civile) o concorsuale spetta all'erede che per primo agisce.
Gli altri coeredi devono essere convocati avanti al notaio entro il termine da questi stabilito per la dichiarazione dei crediti di cui di cui all'art. 498 2° comma del codice civile.

Nel caso in cui l'erede non adempia all'obbligo di convocare gli altri eredi:
- secondo parte della dottrina decadrebbe dal beneficio di inventario;
- secondo altra dottrina si avrebbe l'invalidità della procedura e l'obbligo per l'erede che ha agito per primo di risarcire l'eventuale danno provocato agli altri coeredi.

La convocazione degli altri eredi rileva in quanto le delibere relative alla procedura devono essere prese secondo le norme della comunione in generale e dunque gli altri coeredi possono influire sull'attuazione della procedura stessa.
Qualora insorgano controversie tra i coeredi relativamente alla procedura le stesse dovranno essere risolte dall'autorità giudiziaria.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 504 Codice Civile

Cass. civ. n. 4972/2012

In tema di accettazione di ereditą con beneficio d'inventario da parte di pił coeredi, l'art. 504 c.c. prescrive l'unicitą della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l'iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 c.c., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicitą, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni.

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