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Articolo 588 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termine per l'istanza di assegnazione

Dispositivo dell'art. 588 Codice di procedura civile

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni(1) prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo.(2)

Note

(1) Questo articolo è stato così modificato dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 588. (Esito negativo dell'incanto)
Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni può fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente".
(2) Questo articolo, prima sostituito dall'art. 2, D. L. 14 marzo 2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14 maggio 2005, n. 80 con decorrenza ed efficacia dalle date contenute rispettivamente nei commi 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo, è stato poi così modificato prima dall'art. 13, comma 1, lett. v), D. L. 27 giugno 2015, n. 83 con decorrenza dal 27 giugno 2015, convertito in legge dalla L. 06 agosto 2015, n. 132 con decorrenza dal 21 agosto 2015, e poi dall'art. 4, comma 1, lett. f), D. L. 03 maggio 2016, n. 59 con decorrenza dal 04 maggio 2016 ed applicazione alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, convertito in legge dalla L. 30 giugno 2016. n. 119 con decorrenza dal 03 luglio 2016
Inoltre, ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 con effetto per gli atti emessi dal 16 febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2016, gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui presente articolo, ovvero di una procedura di vendita di cui al di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

Spiegazione dell'art. 588 Codice di procedura civile

L'assegnazione non è un mezzo di soddisfazione coattiva del credito alternativo rispetto alla vendita forzata, ma successivamente concorrente con quest'ultimo, nel senso che i creditori vi possono accedere non prima che sia tentata, con esito negativo, la vendita.
Secondo parte della dottrina legittimati a formulare l’istanza di assegnazione sono soltanto i creditori dotati di potere di impulso processuale (ovvero muniti di titolo esecutivo), mentre secondo altri l'istanza potrebbe provenire da qualunque creditore, munito o meno munito di titolo, che abbia diritto a partecipare alla distribuzione.

Il D.L. 3.5.2016, n. 59, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", prevede che ogni creditore può presentare l'istanza di assegnazione per sé o a favore di un terzo, risultando così possibile che il bene pignorato sia assegnato a favore di un terzo da nominare.

Trattasi di modifica volta a rendere più appetibili le vendite esecutive immobiliare, considerato che risulta possibile che l'assegnazione sia effettuata nei confronti di un soggetto di cui ancora non si conosce la precisa identità.

Massime relative all'art. 588 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8857/2011

Nel procedimento esecutivo, il termine di dieci giorni per presentare istanza di assegnazione, di cui all'art. 588 cod. proc. civ., ha natura non perentoria, ma ordinatoria, sicché il giudice dell'esecuzione non può discrezionalmente decretare l'estinzione della procedura esecutiva con provvedimento anticipatorio che prefiguri tale estinzione quale conseguenza del decorso della decade dall'udienza infruttuosa di incanto, in assenza di fissazione di nuova udienza, e perciò al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, giusta disposto dell'art. 630 cod.proc.civ. (Cassa con rinvio, Trib. Salerno, 01/09/2005).

Cass. civ. n. 16799/2008

Nel procedimento esecutivo, in base alla normativa di cui agli artt. 588 e 590 c.p.c. sia nella formulazione previgente, applicabile, ratione temporis al caso esaminato dalla S.C, sia nell'attuale formulazione, a seguito della novella di cui al D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, affinché il giudice possa disporre l'assegnazione del bene, che è onere del creditore richiedere, è necessario che non vi siano offerte all'incanto che, per l'eorato ; pertanto i due detti mezzi di soddisfazione coattiva del credito non sono tra loro sin dall'inizio in concorso alternativo ma successivo, dovendosi tentare la vendita con incanto almeno una volta per poter poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall'assegnazione.

Cass. civ. n. 1416/1978

Quando sia andato deserto l'incanto, il giudice dell'esecuzione, avendo il potere-dovere di scegliere i provvedimenti più adeguati per la tutela degli interessi del creditore procedente e dei creditori intervenuti, può legittimamente revocare l'ordinanza di disposizione di nuovo incanto ed accogliere un'istanza di assegnazione idonea, presentata entro il termine di cui all'art. 588 c.p.c. (Nella specie l'istanza di assegnazione era stata accolta, considerato che il prezzo offerto, non inferiore a quello di stima, bastava a soddisfare tutti i creditori e che il nuovo incanto presentava il rischio della realizzazione di un prezzo minore o di lasciare il bene invenduto).

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