Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti [c.c. 376], designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale (1) del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale (1) o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto (2) con l'osservanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale [disp. att. 191] (3).
Note
(1)
Le parole «della pretura» e «della stessa pretura» sono state rispettivamente sostituite dalle parole «del tribunale» e «dello stesso tribunale» ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2)
Nel caso in cui il Tribunale autorizzi la vendita dei beni di minori, interdetti o di inabilitati, stabilisce anche la forma della vendita, incanto o trattativa privata, il prezzo minimo e le modalità di reimpiego delle somme ricavate.
(3)
Nel caso in cui il Tribunale disponga la vendita con incanto la norma in analisi rinvia alle sole disposizioni in materia di espropriazione forzata relative alle modalità di vendita e non anche a quelle che regolano le modalità di trasferimento del bene. Questo perchè nel procedimento in questione il processo verbale di vendita dei beni appartenenti ai minori o agli incapaci costituisce titolo esecutivo (
474) per ottenere il rilascio degli immobili e la restituzione dei beni mobili, pertanto tale vendita si conslude con tale processo verbale che sostituisce l'ordinanza di aggiudicazione e il decreto di aggiudicazione.