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Articolo 1910 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Assicurazione presso diversi assicuratori

Dispositivo dell'art. 1910 Codice Civile

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori(1), l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911].

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno [1908](2).

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [5 l.f.], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299].

Note

(1) Si tratta della c.d. assicurazione cumulativa o plurima: vengono stipulate dall'assicurato più assicurazioni a copertura dello stesso rischio senza che le compagnie di assicurazione siano d'accordo tra di loro, nel qual caso si parla, invece, di coassicurazione (1911 c.c.). Nella prima ipotesi, a differenza di quest'ultima, si è in presenza di una obbligazione solidale (1292 c.c.).
(2) Ciò presuppone che l'assicurato abbia dato avviso a tutti gli assicuratori, oltre che del sinistro, anche delle varie stipule a norma del comma 1.

Ratio Legis

La norma è espressione del principio indennitario: l'assicurato non può ottenere un indennizzo che superi il valore del bene assicurato (v. 1905 c.c.).
La natura solidale dell'obbligazione che sorge a carico dei vari assicuratori, invece, spiega le regole dettate nell'ultimo comma.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1910 Codice Civile

Cass. civ. n. 9003/2023

In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa.

Cass. civ. n. 9380/2021

In tema di assicurazione, l'art. 1910, commi 1 e 2, c.c., il cui fondamento risiede nell'esigenza di evitare che l'assicurato, nel conseguire l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro ed ottenga un indebito arricchimento, si applica all'assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, ma non all'assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita; tale distinto regime delle due differenti categorie di assicurazioni conto gli infortuni, fondato sulla diversità della causa, trova del resto conferma nella disciplina dettata dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private), il quale, nel porre la distinzione tra il "ramo assicurativo vita" e il "ramo assicurativo contro i danni", riconduce al primo le assicurazioni contro gli infortuni caratterizzate dall'elemento della "lunga durata" dell'esposizione al rischio che può esitare nella morte o nell'invalidità grave, cui si correla la non rescindibilità unilaterale del contratto da parte dell'assicuratore, mentre gli infortuni invalidanti privi delle suddette caratteristiche restano collocati all'interno del "ramo danni".

In tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della "compensatio lucri cum damno", perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.

Cass. civ. n. 12565/2018

Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.

Cass. civ. n. 14993/2016

Nel caso di assicurazione plurima contro i danni, è consentito all'assicuratore rinunciare ad avvalersi della facoltà di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, accordatagli dall'art. 1910, comma 2, c.c., quando l'assicurato sia stato reticente circa l'esistenza di altre polizze, senza che ciò comporti una violazione del principio indennitario (secondo cui, in caso di pluralità di assicurazioni, l'assicurato non può mai ottenere un'indennità superiore all'ammontare del danno), se non vi è prova che l'assicurato abbia già percepito indennizzi sufficienti a ristorarlo del pregiudizio subito.

Cass. civ. n. 12691/2008

Il regresso tra assicuratori che con indipendenti contratti abbiano coperto il medesimo rischio, previsto dall'art. 1910, terzo comma, c.c., costituisce un diritto autonomo, scaturente dal pagamento dell'indennizzo. È da tale momento, pertanto, che decorre la prescrizione del diritto in questione, e non dall'avverarsi del rischio dedotto in contratto.

Cass. civ. n. 13953/2007

La disciplina prevista dall'art. 1910 c.c. regola l'ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente (anche da soggetti differenti) più assicurazioni presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato e non si riferisce, invece, al caso in cui si intenda ricorrere all'operatività della garanzia assicurativa per rischi distinti di due soggetti diversi.

Cass. civ. n. 15372/2006

L'art. 1910 c.c., — che regola l'ipotesi in cui, per il medesimo rischio, siano stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, stabilendo che l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno — costituisce principio normativo di carattere generale, finalizzato ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito, che deve, pertanto, essere applicato come tale dal giudice di pace nel giudizio eventualmente instauratosi dinanzi a lui.

Cass. civ. n. 5102/2006

All'assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, primo e secondo comma, c.c., il quale — imponendo, in caso di assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso, l'esonero degli assicuratori dal pagamento dell'indennità — mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro e consegua un indebito arricchimento.

Cass. civ. n. 3544/2004

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nell'ipotesi di coesistenza di più contratti di assicurazione di un medesimo interesse e contro un medesimo rischio, stipulati presso diversi assicuratori (cosiddette assicurazioni cumulative), qualora non vi sia un accordo interno tra gli assicuratori volto a ripartire per quote la copertura del rischio, in applicazione dell'art. 1916 c.c., l' assicurato, anche se ha già riscosso parte dell'indennizzo spettategli da una assicurazione, può agire per ottenere il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione e senza che il giudice possa detrarre dalla somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno quanto già percepito da altro assicuratore.

Cass. civ. n. 5119/2002

Alla assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, primo e secondo comma, c.c. il quale — imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso, l'esonero degli assicuratori dal pagamento dell'indennità — mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento. Detta norma, invece, non trova applicazione in caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita.

Cass. civ. n. 8826/1999

In tema di assicurazione presso diversi assicuratori, la norma del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c., la quale stabilisce che l'assicurato può chiedere a ciascuno di essi l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno, è applicabile anche nell'assicurazione contro gli infortuni, essendo espressione di un principio generale, in quanto mira ad evitare che il beneficiario ottenga un indebito arricchimento, con conseguenze pregiudizievoli per l'economia. (Nella specie, peraltro, la Suprema Corte, pur affermando la validità di tale principio e pur mostrandosi consapevole del contrario orientamento di parte della dottrina, ha ritenuto assorbente la circostanza che l'art. 1910 era stato oggetto di espresso richiamo nella polizza assicurativa).

Cass. civ. n. 9786/1998

La clausola di polizza, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dall'assicuratore, che preveda la decadenza dell'assicurato dal diritto di indennizzo per il caso in cui ometta di comunicare la stipulazione di altro contratto di assicurazione per il medesimo rischio, ma non consenta di stabilire se le parti abbiano inteso rifarsi al principio di cui all'art. 1910 comma secondo c.c., circa la perdita dell'indennizzo per la sola ipotesi di omissione dolosa, ovvero derogare a tale norma, prescindendo dal dolo, resta soggetta al criterio ermeneutico fissato dall'art. 1370 c.c., con conseguente soluzione del dubbio interpretativo in senso sfavorevole all'autore della clausola medesima.

Cass. civ. n. 8947/1995

Nel caso in cui per il medesimo rischio siano contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1910 c.c. non è subordinata alla circostanza che i diversi contratti siano stipulati dalla stessa persona, poiché a tal fine assume rilievo solo l'identità dell'assicurato (vale a dire di colui che beneficia della garanzia assicurativa) e non anche quella del contraente (e cioè di chi ha stipulato il relativo contratto). Pertanto, in caso di identità della persona assicurata, l'art. 1910 c.c. è applicabile anche quando uno dei contratti di assicurazione sia stato stipulato con la clausola «per conto di chi spetta» da un soggetto diverso da colui che beneficia della copertura assicurativa.

Cass. civ. n. 12763/1993

L'art. 1910 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, si applica sia allorché le assicurazioni siano state contratte dallo stesso soggetto assicurato, sia allorché le assicurazioni siano state contratte da soggetti diversi e solo successivamente si accerti che beneficiaria di esse è la stessa persona.

Cass. civ. n. 3846/1988

Con riguardo a polizza di assicurazione contro gli infortuni, la clausola che preveda, nel caso di mancata comunicazione da parte dell'assicurato dell'esistenza o della successiva stipulazione di altri contratti analoghi, una riduzione proporzionale dell'indennizzo, fa applicazione delle regole dettate dall'art. 1910 c.c. in tema di assicurazione presso diversi assicuratori, e, pertanto, ancorché inclusa nelle condizioni generali predisposte dall'assicuratore, non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto contemplata dall'art. 1341 c.c.

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Consulenze legali
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Francesco A. chiede
martedì 01/12/2020 - Sicilia
“Lo stabilimento che abbiamo in affitto, il 24/12/2018, ha avuto un incendio.
Lo stabilimento è coperto da due assicurazioni una, Alfa Assicurazioni, fatta dal proprietario anni addietro a garanzia di un mutuo con una banca e l'altra, Beta Assicurazioni, stipulata dalla Gamma srl nell'anno 2014 con beneficiaria la Gamma srl.
Il perito della Beta Assicurazioni mi comunica che applicherà la coassicurazione.
Vi chiedo se questo è corretto.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 09/12/2020
Ai sensi dell’art. 1905 c.c. “L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”.

La volontà legislativa è quella di evitare che l'assicurato possa trarre un lucro dall'indennizzo, ciò che accadrebbe se questo potesse superare il danno patito.
Si tratta del principio indennitario, immanente nel sistema delle assicurazioni. Queste ultime non possono costituire fonte e strumento di lucro per l’assicurato, consentendogli di conseguire un indebito arricchimento.

In applicazione di tale principio, l’art. 1910 c.c., alla cui integrale lettura si rimanda, prescrive che “Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità [...]."

Il termine coassicurazione, invece, viene utilizzato per indicare un contratto di assicurazione in cui più compagnie si accordano per intervenire nella copertura del medesimo rischio.

La coassicurazione viene disciplinata dall’art. 1911 del Codice civile: “qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”.

La coassicurazione può essere di due tipi:
- coassicurazione diretta, quando il rischio viene garantito dalle diverse compagnie tramite un'unica polizza;
- coassicurazione indiretta, qualora vengano stipulati diversi contratti.

Nel caso di assicurazioni plurime, in cui vi è la stipula di più polizze per lo stesso rischio ma non vi è un accordo tra gli assicuratori, come nel caso di specie, si suole pertanto parlare di coassicurazione indiretta.

In questo caso, si applicherebbe l’art. 1910 c.c. sopra citato.
L’esistenza di più contratti sullo stesso rischio, infatti, comporta la necessità di eseguire il cosiddetto “riparto” tra i vari assicuratori.

Nel caso di specie, un’assicurazione è stata stipulata dal proprietario, l’altra dalla Gamma Srl a beneficio della Gamma Srl stessa.

Se il rischio assicurato è lo stesso, troverà comunque applicazione l’art. 1910 c.c.
Infatti secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l’art. 1910 c.c. si applica sia allorchè le assicurazioni siano contratte dallo stesso soggetto assicurato, sia allorchè le assicurazioni siano state contratte da soggetti diversi e solo successivamente si accerti che beneficiaria di esse è la stessa persona (Cass. 12763/93).

Tuttavia, la Suprema Corte ha anche affermato che l’art. 1910 c.c. non si riferisce al caso in cui si intenda ricorrere all’operatività della garanzia assicurativa per rischi distinti di due soggetti diversi (Cass. 13953/07).

Nel caso di specie, si potrebbe osservare che il proprietario dello stabilimento assicurato ha stipulato la polizza con la compagnia Alfa Assicurazioni, vantando conseguentemente l’interesse a vedersi risarcire i danni cagionati ai beni di sua proprietà in conseguenza dell’incendio.
La Gamma Srl, dal canto suo, esercita nell’immobile locato la propria attività imprenditoriale e pertanto si potrebbe ritenere che la stessa, stipulando apposita polizza con la Beta Assicurazioni, abbia inteso traslare sulla compagnia assicuratrice il rischio di incendio che gravava sulla propria azienda e non garantire, se non in maniera assolutamente indiretta, il proprietario dell’immobile.
In tal caso, i due contratti di assicurazione devono essere considerati come fattispecie negoziali autonome ed indipendenti, volte a garantire due diversi beni (fabbricato in quanto tale ed attività aziendale del locatario). Pertanto, si deve escludere che il beneficiario delle due polizze possa essere identificato nel medesimo soggetto.

In quest’ultimo caso, si potrebbe invocare l’inapplicabilità dell’art. 1910 c.c., come sostenuto anche da Tribunale di Roma, Sez. VIII, sentenza n. 17815/2003 in un caso analogo.

Se così fosse, la Beta Assicurazioni non sarebbe legittimata ad applicare la coassicurazione.


T. W. chiede
lunedì 11/03/2019 - Emilia-Romagna
“Un mio Cliente ha sottoscritto il 12/12/2014 un polizza infortuni “A”.
Il 31/12/2015 si associa all’associazione “Alfa”, e con la tessera sottoscrive anche una polizza cumulativa con la società di assicurazioni “B”.
Il 22/5/2016 partecipa ad un'escursione in bicicletta organizzata dall’associazione “Alfa” e subisce un infortunio piuttosto importante.
Per farla breve, “B” gli ha riconosciuto 17 punti di I.P. e gli ha rimborsato le spese legali fino al massimale liquidando per l'IP € 9.600,00.
“A” ha riconosciuto 15 punti per dovuto indennizzo di € 15.000,00, ma riconosce solamente € 5.400,00, differenza fra i valutati da “A” e l'indennizzo di “B” pari a 9.600,00. appellandosi al divieto di cumulo stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenze 12565 e 12566 e 12567 del 22/05/2018.
In un primo momento la giustificazione di tale indennizzo fu che l'assicurato non aveva dichiarato al medico legale della Compagnia che aveva un'altra polizza, il medico non gli ha fatto tale domanda.
Posso inviarvi le condizioni di entrambe le polizze ?

Consulenza legale i 11/04/2019
L’esame della fitta corrispondenza avvenuta via mail è risultato fondamentale per capire i vari passaggi della vicenda e inquadrare correttamente la questione sotto il profilo giuridico.
Il fulcro di essa sta essenzialmente nella esatta interpretazione ed applicazione dell’art. 1910 c.c., di cui i contratti assicurativi in esame sembrano (almeno in apparenza) fare diversa applicazione.
Indichiamo con assicurazione “A” quella sottoscritta in data 12.12. 2014 e con assicurazione “B” quella sottoscritta in data 31.12.2015 e connessa all’associazione a cui l’assicurato si è iscritto.

Nell’una (assicurazione “B”) all’art. 2 viene usata un’espressione che, in effetti, non può negarsi essere estremamente contraddittoria e confusa, in quanto:
- da un lato viene richiesto che l’assicurato in caso di sinistro dia comunicazione dell’esistenza di altre coperture assicurative nonché dell’avvenuto sinistro a tutti gli altri assicuratori, riservandosi l’assicurazione B il diritto di recuperare da questi ultimi, in forza del comma 4 dell’art. 1910 c.c. una quota parte dell’indennità corrisposta;
- dall’altro lato, nel corpo dello stesso art. 2, si stabilisce che non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1910 c.c. “per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute”, espressione assolutamente poco chiara, in quanto non si riesce a comprendere a quali garanzie ci si possa riferire se non a quelle indennitarie.

Il contratto di “A” Assicurazioni, invece, è abbastanza chiaro e diretto in ordine all’applicazione dell’art. 1910 c.c., in quanto all’art. 14, dopo aver esonerato il contraente dal dare comunicazione di eventuali altre assicurazioni stipulate ed in corso per i medesimi rischi assicurati, impone all’assicurato, per il caso di sinistro, di darne avviso a tutti gli assicuratori, richiamando il predetto art. 1910 c.c.

In realtà, un esame coordinato dei due testi contrattuali induce a dove concludere che in entrambi i casi viene richiesto di rispettare la regola generale dettata dall’art. 1910 c.c., sulla quale a questo punto si ritiene sia indispensabile soffermarsi, al fine di analizzarne compiutamente l’esatta portata giuridica.

Tale disposizione consente a chiunque di stipulare una pluralità di assicurazioni per lo stesso interesse, contro lo stesso rischio e per lo stesso periodo di tempo, con il preciso limite che in ogni caso l’assicurato non potrà pretendere di ottenere un risarcimento superiore all’effettività del danno patito.

Ciò comporta, come è stato espressamente sostenuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14962/2006, che ciascun assicuratore sarà tenuto a corrispondere l’indennità fino al limite della somma assicurata e complessivamente fino all’ammontare totale del danno, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati.

Trattasi di una disposizione a cui è stata riconosciuta natura di norma di ordine pubblico, in quanto con essa il legislatore ha voluto evitare che la predisposizione di obbligazioni autonome e distinte, aventi il medesimo oggetto, possa costituire un agevole strumento per aggirare, violandolo, il principio indennitario, immanente nel sistema delle assicurazioni, le quali non possono costituire fonte e strumento di lucro per l’assicurato, consentendogli di conseguire un indebito arricchimento.

Ha precisato la Corte di Cassazione Sez. III (sentenza n. 14993/2016) che, anche se l’assicuratore si decidesse a pagare, volontariamente o per mero errore, un indennizzo all’assicurato, il quale a sua volta sia stato già esaustivamente indennizzato da altra compagnia, la somma pagata dal secondo assicuratore sarebbe da qualificare come un indebito, soggetto in quanto tale a ripetizione.

Va anche aggiunto che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la clausola del contratto assicurativo disciplinante una riduzione proporzionale dell’indennizzo per il caso di mancata comunicazione da parte dell’interessato dell’esistenza di analoghi contratti assicurativi, costituendo applicazione della regola dettata dall’art. 1910 c.c., non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto richiesta dall’art. 1341 del c.c., seppure risultasse inserita tra le condizioni generali predisposte dall’assicuratore.

Ritornando adesso al caso di specie, e applicando ad esso i principi sopra illustrati, possiamo dedurne che la “A” Assicurazioni ha in realtà fatto corretta applicazione del disposto di cui all’art. 1910 c.c. in quanto, al termine delle lunghe trattative intercorse a mezzo posta elettronica tra le diverse parti interessate, sembra essersi giustamente decisa a liquidare la differenza tra la somma già corrisposta da “B” (euro 9.600) e l’importo massimo liquidabile secondo i propri massimali, pari ad euro 15.000.

Null’altro si ritiene che potrebbe pretendersi, rischiandosi altrimenti di ricadere nel divieto posto dall’art. 1910 c.c., con obbligo eventualmente per l’assicurato di restituire quanto indebitamente locupletato.

Peraltro, si tenga anche conto del chiaro disposto di cui al secondo comma dell’art. 1910 c.c., il quale riconosce agli assicuratori il diritto di rifiutare il pagamento dell’indennità qualora l’assicurato ometta dolosamente di dare l’avviso.
Probabilmente la soluzione a cui alla fine è giunta la “A” assicurazioni (ossia pagare la differenza di indennizzo, dopo un suo iniziale rifiuto) è stata dettata proprio dall’essersi resa conto che difficilmente sarebbe riuscita a provare la sussistenza di un intento doloso nella reticenza dell’assicurato.

Per quanto concerne, infine, la formulazione poco chiara dell’art. 2 del contratto che lega l’assicurato a “B” Assicurazioni, va detto che, qualunque sia la formulazione di tale articolo, in ogni caso il suo contenuto non potrà mai contrastare con quanto previsto dall’art. 1910 c.c., in particolar modo nella parte in cui dispone che le somme complessivamente riscosse non possono superare l’ammontare del danno (ove per ammontare del danno deve intendersi la liquidazione massima che dalle assicurazioni coinvolte ne viene fatta e che in questo caso corrisponde alla liquidazione di “A”, determinata in euro 15.000).

Sono queste le motivazioni che rendono legittima ed incontestabile la decisione di “A” di procedere alla liquidazione per la sola differenza di euro 5.400,00, ritenendosi invece del tutto fuorviante il richiamo alle sentenze della Corte di Cassazione nn. 12565, 12566 e 12567 del 2018.
Dalla loro lettura, infatti, si desume che la Corte si riferisce ad una diversa ipotesi di divieto di cumulo, ossia quella tra indennizzo assicurativo e risarcimento conseguito da parte di colui che ha causato il danno, divieto desumibile dal disposto dell’art. 1916 del c.c., a cui qui non viene minimamente fatto cenno.