Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13953 del 14 giugno 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Il grado di invaliditā di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integritā psicofisica, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacitā lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza, la quale č da escludersi quando non risulti che la persona danneggiata, a causa delle infermitā riscontrate, sia stata adibita a mansioni inferiori alle precedenti ovvero, nello svolgimento delle mansioni pregresse, abbia subito contrazioni del suo reddito.

(massima n. 2)

La disciplina prevista dall'art. 1910 c.c. regola l'ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente (anche da soggetti differenti) pių assicurazioni presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato e non si riferisce, invece, al caso in cui si intenda ricorrere all'operativitā della garanzia assicurativa per rischi distinti di due soggetti diversi.

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