Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14993 del 21 luglio 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di assicurazione plurima contro i danni, è consentito all'assicuratore rinunciare ad avvalersi della facoltà di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, accordatagli dall'art. 1910, comma 2, c.c., quando l'assicurato sia stato reticente circa l'esistenza di altre polizze, senza che ciò comporti una violazione del principio indennitario (secondo cui, in caso di pluralità di assicurazioni, l'assicurato non può mai ottenere un'indennità superiore all'ammontare del danno), se non vi è prova che l'assicurato abbia già percepito indennizzi sufficienti a ristorarlo del pregiudizio subito.

(massima n. 2)

La ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ravvisato rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di reticenza dell'assicurato, e con essa tacita ricognizione di debito nei suoi confronti, nel comportamento dell'assicuratore contro i danni che si era limitata a far visitare da un medico legale l'assicurato).

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