Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12691 del 19 maggio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale.

(massima n. 2)

Il regresso tra assicuratori che con indipendenti contratti abbiano coperto il medesimo rischio, previsto dall'art. 1910, terzo comma, c.c., costituisce un diritto autonomo, scaturente dal pagamento dell'indennizzo. È da tale momento, pertanto, che decorre la prescrizione del diritto in questione, e non dall'avverarsi del rischio dedotto in contratto.

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