Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5119 del 10 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, primo e secondo comma, c.c. il quale — imponendo, in caso di stipulazione di pił assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso, l'esonero degli assicuratori dal pagamento dell'indennitą — mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da pił assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento. Detta norma, invece, non trova applicazione in caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita.

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