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Articolo 1911 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Coassicurazione

Dispositivo dell'art. 1911 Codice Civile

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori [1910](1).

Note

(1) A differenza della c.d. assicurazione cumulativa o plurima (1910 c.c.) in tal caso si configura una obbligazione parziaria (v. 1292 c.c.). Di norma il contratto di assicurazione indica anche quale compagnia ha il potere di gestione e rappresentanza (1704 ss. c.c.).

Ratio Legis

La coassicurazione è prevista in modo da soddisfare un'esigenza specifica: quella di garantire copertura assicurativa a rischi elevati, tali che una singola compagnia non è in grado, da sola, di realizzare l'intera copertura.

Spiegazione dell'art. 1911 Codice Civile

Vecchio codice

Il vecchio codice non vedeva con particolare favore il ricorso dell'assicurando a più assicuratori contro lo stesso rischio, per lo stesso interesse e durante lo stesso tempo. Il nuovo codice, sulle orme quasi testuali del prog. 1940, non eredita la diffidenza del vecchio codice, e accoglie invece, come già il prog. 1925, il sistema delle polizze.Seguendo però l'esempio delle più notevoli leggi estere (e già prima al riguardo la 1. belga 1874) distingue l'ipotesi dell'assicurazione doppia da quella della coassicurazione.

a) Si ha assicurazione presso diversi assicuratori, ai sensi dell’ art. 1910 del c.c. (c. d. assic. doppia), quando vengono contratte nello stesso tempo o successivamente più assicurazioni contro lo stesso rischio per lo stesso interesse, per lo stesso tempo presso assicuratori diversi, senza che la somma assicurata da ciascun assicuratore venga determinata d'accordo con gli altri in relazione alle somme da essi assicurate, si che può accadere che il complesso delle somme assicurate superi il valore assicurabile.

Le assicurazioni presso diversi assicuratori si hanno spesso allo scopo di maggiore garanzia quando vi sono dubbi sulla solvibilità di un assicuratore, o più spesso quando vengono concluse da diversi contraenti, l'uno all'insaputa dell'altro (ad es. rappresentante ; proprietario delle merci e vettore o spedizioniere o depositario ecc.).

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, sull'assicurato (e nell'assicurazione per conto altrui, sul contraente) incombono i seguenti oneri di denunce speciali :
1) Dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le assicurazioni contratte, indicandone particolarmente la somma assicurata. L'inosservanza di tale onere importa: a) risarcimento del danno se determinata da buona fede, anche se per colpa grave; b) decadenza del diritto verso l'assicuratore in caso di dolo, cioè d'inosservanza allo scopo di lucrare, tenendo all'oscuro gli assicuratori dell'esistenza delle vane assicurazioni.

2) Dare avviso del sinistro ai sensi dell’ art. 1913 del c.c. a ciascun assicuratore, indicando il nome degli altri. L'inosservanza di tale onere viene sancita all’ art. 1913 del c.c.. Le obbligazioni assunte dai vari assicuratori nei limiti delle somme assicurate sono tra loro solidali. Infatti :
- L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta, secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessiva-mente pagate non superino l'ammontare del danno.
- L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore a insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.


Il nuovo codice: assicurazione plurima (art. 1910 del c.c.)

b) Si ha coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 quando l'assicurazione viene conclusa con la predeterminazione delle quote d' accordo tra i vari assicuratori sì che, se nel complesso, la somma assicurata supera il valore assicurabile, si ha soprassicurazione ai sensi e con gli effetti stabiliti dall’ art. 1909 del c.c..

Di solito viene emessa un' unica polizza, nella quale figurano tutti i partecipanti al consorzio : stabilire se si tratta di un contratto unico in cui da una parte c'è l'assicurato e dall'altra tutti i coassicuratori pro quota, ovvero di più contratti in un unico documento, è questione da risolversi caso per caso secondo il principio dell'unità di causa.

In questo caso, sia o meno unico il contratto, non vi è solidarietà: ciascun assicuratore è tenuto a risarcire il danno pro-quota. In pratica, l’esercizio dei diritti dell’assicurato verso i singoli assicuratori è facilitato dall’esistenza del rappresentante che effettua la prestazione anche i nome e per conto degli altri assicuratori, sì che la rappresentanza sostituisce in parte gli effetti pratici della solidarietà.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1911 Codice Civile

Cass. civ. n. 21848/2019

Nel caso di coassicurazione, ciascun assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico. Pertanto, ove la domanda sia proposta nei confronti di un solo assicuratore, proprio per l'esistenza di separati rapporti assicurativi, deve escludersi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, come pure la possibilità per questi ultimi di avvalersi del giudicato intervenuto nei confronti dell'assicuratore convenuto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione sulla validità della clausola "claims made", adottata nei confronti di uno degli assicuratori, non potesse essere estesa agli altri, in ragione della parziarietà dell'obbligazione di ciascuno).

Cass. civ. n. 3958/2018

In materia di coassicurazione, la "clausola di delega" (o "di guida") - con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo - non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell'assunzione "pro quota" dell'obbligo di pagare l'indennità. Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'impresa delegata operi l'integrale pagamento del sinistro, non si realizzano le due ipotesi di cui all'art. 1203 n. 3 c.c. e dunque non ricorrono le condizioni per il riconoscimento in favore della delegata del privilegio di cui all'art. 78 del d.l.vo n. 175 del 1995 riservato solo agli aventi diritto all'indennizzo.

Cass. civ. n. 9961/2017

Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato; ove, pertanto, sia inserita nel contratto la cd. clausola di delega o di guida (relativa alla gestione diretta delle controversie e quindi comprendente anche la rappresentanza processuale degli altri coassicuratori), l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa, in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte.

In difetto del consenso dell'assicurato, l'accordo tra gli assicuratori circa la ripartizione tra loro del rischio non è opponibile all'assicurato stesso, che resta estraneo al patto e conserva il diritto di richiedere all'unico assicuratore con il quale ha concluso il contratto il pagamento dell'intera indennità assicurativa, vertendosi in ipotesi del tutto diversa da quella della coassicurazione disciplinata dall'art. 1911 c.c., nella quale il limite dell'obbligazione di ciascun assicuratore presuppone che della ripartizione del rischio tra più assicuratori il terzo contraente sia pienamente consapevole e che abbia aderito ad una tipologia contrattuale comportante gli effetti limitativi propri della coassicurazione disciplinata dal codice civile.

Cass. civ. n. 16862/2016

In tema di coassicurazione contro i danni, l'atto con cui l'assicurato denuncia il sinistro e richiede il pagamento dell'indennità nei confronti della compagnia "delegataria" è idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè sia contrattualmente previsto che tutti i rapporti inerenti al contratto siano "svolti" dall'assicuratore unicamente nei confronti della delegataria, tenuta ad informare le compagnie coassicuratrici.

In tema di coassicurazione contro i danni, l'atto di citazione diretto alla sola compagnia delegataria, priva del potere di rappresentanza processuale delle compagnie coassicuratrici, non determina l'interruzione della prescrizione con l'effetto permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943, comma 2, e 2945, comma 2, c.c., in quanto tale interruzione opera a favore ed in danno dei soggetti processuali, salvo che la legge disponga altrimenti; tuttavia, qualora l'atto di citazione abbia i requisiti dell'atto di costituzione in mora, esso è idoneo a determinare l'effetto interruttivo istantaneo a norma dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., anche nei confronti dei coassicuratori, in forza della rappresentanza sostanziale da questi ultimi conferita all'assicuratore delegatario.

Cass. civ. n. 16781/2014

Il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive relative al proprio rapporto con l'assicurato. Ne consegue che l'assunzione dell'obbligo di pagare l'indennità solo "pro quota" si riferisce al solo rapporto interno tra assicurato e coassicuratore e non trova applicazione nell'ipotesi in cui ad agire nei confronti del coassicuratore sia il danneggiato, con azione diretta ex art. 18, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), rilevando in tal caso il regime di maggior tutela del danneggiato e non la previsione dell'art. 1911 c. c.

Cass. civ. n. 13661/2013

In tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta "clausola di delega", la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia "delegataria" è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorché detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti.

Cass. civ. n. 14590/2005

La coassicurazione, che può trovare la sua fonte anche in unico contratto dell'assicurato con i coassicuratori, può essere stipulata anche da uno solo degli assicuratori in nome e per conto degli altri, oltre che in proprio, qualora egli sia investito di un potere di rappresentanza a norma degli artt. 1387 ss. c.c. (cosiddetta clausola di delega o di guida). La sottoscrizione della polizza da parte di una sola impresa assicuratrice non esclude quindi di per sé la coassicurazione, in quanto la sottoscrizione degli assicuratori non intervenuti può essere sostituita dalla spendita, non necessariamente espressa ma inequivocabilmente desumibile dal contratto, del loro nome da parte della compagnia firmataria, e l'eventuale difetto del potere di rappresentanza non comporta la trasformazione del contratto stipulato come coassicurazione in un contratto di assicurazione con la sola compagnia stipulante, ma solo una responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1398 c.c. Costituisce inequivocabile manifestazione della spendita del nome degli altri assicuratori da parte della compagnia firmataria l'indicazione nel contratto delle quote di rischio assicurate da ciascuno degli assicuratori, mentre non è di per sé significativa la circostanza che l'impresa delegata abbia provveduto all'incasso del complesso dei premi, ben potendo la rappresentanza riferirsi anche alla riscossione degli stessi.

Cass. civ. n. 1754/2005

In materia di coassicurazione, la «clausola di delega» (o «di guida») con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo - non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell'assunzione pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità. Ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest'ultimo, salvo che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale (art. 77 c.p.c.) del delegante.

Cass. civ. n. 9469/2004

In tema di assicurazione contro i danni, l'atto scritto con cui rassicurato dà notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e reclama il pagamento dell'indennità è riconducibile alle comunicazioni inerenti al contratto, in quanto esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul presupposto del determinarsi delle relative condizioni. Pertanto, in ipotesi di coassicurazione, il conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con la «clausola di delega» anche della rappresentanza dell'altro assicuratore in ordine a tutte le «comunicazioni contrattuali» è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l'abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che il medesimo interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota dell'indennizzo a carico del coassicuratore «delegante».

Cass. civ. n. 3544/2004

In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nell'ipotesi di coesistenza di più contratti di assicurazione di un medesimo interesse e contro un medesimo rischio, stipulati presso diversi assicuratori (cosiddette assicurazioni cumulative), qualora non vi sia un accordo interno tra gli assicuratori volto a ripartire per quote la copertura del rischio, in applicazione dell'art. 1916 c.c., l' assicurato, anche se ha già riscosso parte dell'indennizzo spettategli da una assicurazione, può agire per ottenere il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione e senza che il giudice possa detrarre dalla somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno quanto già percepito da altro assicuratore.

Cass. civ. n. 9194/2003

In materia di coassicurazione, la clausola di delega — con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo — anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, non interferisce sulla caratteristica saliente della coassicurazione, cioè l'assunzione pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità; di conseguenza, la citazione del delegato in giudizio non interrompe la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti dei coassicuratori deleganti, salvo che questi abbiano conferito al delegato la rappresentanza con procura rilasciata a norma dell'art. 77 c.p.c.

Cass. civ. n. 6812/2002

In tema di coassicurazione, qualora il contratto contenga la clausola di delega, non è necessario che la società delegataria dichiari di agire per conto delle società deleganti affinché si producano in loro favore gli effetti interruttivi della prescrizione connessi alla richiesta di pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti, costituendo tali effetti conseguenza naturale della clausola.

Cass. civ. n. 4799/2001

La ricorrenza di un contratto di coassicurazione, nel quale cioè lo stesso rischio venga ripartito per quote fra più assicuratori (art. 1911 c.c.), non può essere esclusa per il solo fatto che la relativa polizza sia stata sottoscritta da uno soltanto di detti assicuratori, atteso che, vertendosi in tema di rapporto soggetto alla forma scritta ad probationem (non ad substantiam), a norma dell'art. 1888 c.c., deve riconoscersi la possibilità di dimostrare la suddetta coassicurazione anche mediante atti scritti diversi dalla medesima polizza. 

Nella coassicurazione l'effetto della clausola di delega è solo quella di conferire all'assicuratore un potere di rappresentanza. Consegue che l'assicuratore delegato nel sottoscrivere come tale un contratto di coassicurazione in nome degli assicuratori deleganti o nel sottoscrivere insieme agli altri assicuratori un contratto di assicurazione che lo indichi come delegato non si obbliga verso il contraente e l'assicurato a pagare l'intera indennità, essendo egli tenuto nei limiti della quota di sua pertinenza.

Cass. civ. n. 11228/2000

In materia di coassicurazione, la clausola di delega, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, abilita l'impresa delegata, quando sia previsto che solo con essa l'assicurato debba svolgere i rapporti inerenti al contratto, a ricevere l'atto con cui lo stesso assicurato dà notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell'indennità, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione anche in riferimento alla quota dell'indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti.

Cass. civ. n. 4005/2000

Poiché il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.), la ratifica di tale contratto deve risultare anch'essa da atti scritti. Pertanto con riferimento ad un contratto di coassicurazione stipulato da un coassicuratore che abbia dichiarato di agire in nome e per conto di altri coassicuratori, senza essere munito di procura, la ratifica, pur potendosi desumere da fatta concludentia e quindi non dovendo essere espressa, deve essere dimostrata attraverso atti scritti provenienti dai coassicuratori falsamente rappresentati.

Cass. civ. n. 1712/2000

Nella coassicurazione l'effetto della clausola di delega è solo quella di conferire all'assicuratore un potere di rappresentanza. Consegue che l'assicuratore delegato nel sottoscrivere come tale un contratto di coassicurazione in nome degli assicuratori deleganti o nel sottoscrivere insieme agli altri assicuratori un contratto di assicurazione che lo indichi come delegato non si obbliga verso il contraente e l'assicurato a pagare l'intera indennità, essendo egli tenuto nei limiti della quota di sua pertinenza.

Cass. civ. n. 1830/1999

La coassicurazione che ricorre, a norma dell'art. 1911 c.c., quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalità e per uno stesso periodo di tempo, da più assicuratori, che ripartiscono tra di loro la quota di rischio e la relativa quota d'indennità, ma senza vincolo solidale —può ben trovare la propria fonte in un unico contratto stipulato dall'assicurato con tutti gli assicuratori, i quali possono intervenire direttamente alla stipulazione, ma possono anche affidare ad uno solo di essi (cosiddetto delegatario) il potere di stipulare in nome e per conto degli altri coassicuratori (così come, eventualmente, di riscuotere in nome degli stessi i premi di assicurazione), attraverso l'attribuzione di un potere di rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387 e seguenti c.c. Ne consegue che la sottoscrizione del contratto (e così pure la riscossione di tutti i premi) da parte di una sola impresa assicuratrice non può essere assunta come elemento decisivo per escludere la sussistenza di una coassicurazione e, d'altra parte, neanche in caso di mancata prova dei poteri di rappresentanza da parte dell'impresa sottoscrittrice, può escludersi, senza esaminare il contenuto delle stipulazioni — una volontà contrattuale diretta alla conclusione di una coassicurazione e affermarsi invece la conclusione di un contratto di assicurazione per l'intero rischio con un'unica impresa, dato che di per sé la mancanza delle procure (e di successive ratifiche) comporta il diverso effetto giuridico della responsabilità del falsus procurator ex art. 1398 c.c.

Cass. civ. n. 9891/1994

La stipulazione tra coassicuratori della clausola di «guida» o di «delega» non vale a modificare la natura e gli effetti del contratto, con la creazione di un'obbligazione solidale, poiché detta clausola ha la funzione di conferire ad uno degli assicuratori l'incarico di gestire il contratto e di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina — nemmeno nel caso di rasala gestio del coassicuratore delegato — la caratteristica essenziale della coassicurazione — ossia l'assunzione pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità al verificarsi dell'evento previsto (art. 1911 c.c.).

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relative all'articolo 1911 Codice Civile

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Paolo D. M. chiede
domenica 09/01/2022 - Veneto
“Polizze Incendio fabbricato e contenuto con extended. Ancora con formula "Italia"(contratti vecchi di oltre 40 anni). Compagnia sottoscrittrice con coass diretta. Tre mesi fa la Compagnia "base" mi comunica che la Coass comunica estromissione dal contratto a scadenza annuale. Vengo contattato e mi si propone una modifica del premio e di alcune condizioni. Il contratto scade il primo di gennaio e telefono per avere conferma di potere effettuare il pagamento(in polizza ho la possibilità di effettuare il pagamento del rinnovo entro 30 gg dalla scadenza). Mi viene detto di non pagare in quanto mi devono comunicare il nuovo premio e le nuove condizioni. Io non credo che il contratto sia da considerarsi disdettato ma che la Compagnia "madre" abbia l'onere o di individuare altra compagnia Coass o di assumere in proprio tutto il rischio. E' corretto? Grazie”
Consulenza legale i 25/01/2022
Al fine di proporre una soluzione giuridica valida rispetto al quesito posto dal cliente, risulta necessaria una breve disamina dell’istituto della coassicurazione.
La coassicurazione è disciplinata all’articolo 1911 del Codice Civile: “Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”.
Tale istituto permette al beneficiario di dare copertura assicurativa ad eventi il cui verificarsi può condurre in astratto al pagamento di una ingente indennità, accedendo così a massimali di copertura elevati. Del resto, nel caso di specie, siamo dinanzi ad una polizza con “extended”, stipulata a copertura, quindi, anche di eventi catastrofici e/o imprevedibili che in genere vengono pattiziamente esclusi dalla copertura assicurativa. Con la coassicurazione, infatti, il beneficiario stipula vari contratti di assicurazione con diversi assicuratori, ognuno dei quali è obbligato parziariamente all’eventuale pagamento dell’indennità per il verificarsi dei rischi assicurati in favore del beneficiario.
La coassicurazione di distingue dall’assicurazione plurima, disciplinata dall’articolo 1910 c.c., attraverso la quale il beneficiario stipula diverse assicurazioni con diversi istituti a copertura degli stessi rischi. In questo caso, ciascun assicuratore è obbligato per l’intera indennità dovuta per il verificarsi dell’evento rischioso assicurato, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.
La coassicurazione può essere:
  • diretta, quando, come nel caso di specie, i contratti stipulati tra il beneficiario ed i singoli assicuratori, pur consistendo in rapporti giuridici autonomi, sono unitariamente disciplinati attraverso l’emissione di una singola polizza;
  • indiretta, nel caso in cui sono emesse tante polizze quanti sono i rapporti giuridici tra beneficiario e singolo coassicuratore, fermo restando che ciascun assicuratore è obbligato pro quota in relazione al medesimo rischio assicurato.
In caso di riassicurazione viene solitamente indicata, tra una delle compagnie coassicuratrici, quella che ha il potere gestorio e rappresentativo in virtù di un mandato con rappresentanza conferito dalle altre coassicuratrici. La compagnia coassicuratrice mandataria, nella prassi contrattuale, agisce in nome e per conte delle altre compagnie coassicuratrici ai fini della gestione e dell’esecuzione del contratto di coassicurazione.
Alla luce di ciò, assumeremo che la compagnia con potere di agire in nome e per conto della compagnia denominata dal cliente “Coass” sia la cd. “Compagnia Base”.
Pertanto, considerato che unica norma civilistica di riferimento per il contratto di coassicurazione è l’articolo 1911 c.c. e che, per quanto non previsto da suddetta disposizione, il negozio è regolato dalle norme generalmente rivolte a disciplinare il contratto di assicurazione, in relazione al caso di specie possiamo affermare conclusivamente quanto segue:
  • la “Compagnia Base”, in forza di mandato con rappresentanza appositamente conferito dalla Coass, ha comunicato in nome e per conto della Coass la volontà di quest’ultima presentare la disdetta del rinnovo del rapporto giuridico con il cliente, nei termini e nelle modalità previste dal contratto;
  • in virtù di tale comunicazione si è perfezionato il recesso della Coass dal contratto stipulato con il cliente, pertanto, resta attualmente pendente solamente il rapporto in essere tra quest’ultimo con la Compagnia Base, la quale, però, rimane obbligata all’eventuale pagamento dell’indennità solo per la quota originariamente stabilita nella polizza;
  • ai sensi di quanto esposto nel punto 2), la Compagnia Base sta debitamente provvedendo a ridurre il premio dell’assicurazione;
  • ove non sia specificamente previsto nella documentazione contrattuale uno specifico impegno della Compagnia Base, in qualità di mandataria, di individuare altra compagnia coassicuratrice ovvero assumere tutto il rischio originariamente assicurato, tale obbligo non può attribuirsi alla Compagnia Base ai sensi di legge.
Ovviamente, le presenti conclusioni valgono alla luce di quanto comunicato dal cliente e dell’analisi dalla normativa applicabile in materia, non avendo lo scrivente a disposizione la documentazione contrattuale relativa alla polizza.