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Articolo 1891 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Dispositivo dell'art. 1891 Codice Civile

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta [963](1), il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione [2756].

Note

(1) In entrambe tali ipotesi la stipula è fatta nell'interesse di un terzo (v. 1411 ss. c.c.) e si ha una scissione tra lo stipulante ed il beneficiario. Si ha la prima fattispecie quando, ad esempio, un imprenditore si avvale della collaborazione temporanea di lavoratori per un impiego rischioso e decide di assicurarli. Si ha la seconda quando, ad esempio, il trasportatore che esercita un pubblico servizio di linea conclude la stipula a favore di coloro che usufruiranno del servizio, dei quali non conosce in anticipo l'identità.

Ratio Legis

La possibilità che la stipula sia effettuata anche nell'interesse del terzo è prevista dal legislatore per rispondere ad esigenze pratiche.

Spiegazione dell'art. 1891 Codice Civile

Storia

Le norme contenute negli artt. 1890-1891 riguardano l'assi-curatore per conto altrui: l'assicurazione conclusa in nome altrui (dello stesso assicurato), l'art. 1890 ; l'assicurazione conclusa in nome proprio (dello stipulante), l'art. 1891 ; alle norme contenute nell'art. 1891 va connessa quella dell' art. 1894 del c.c. the riguarda la tutela dell'assicuratore in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con o senza dolo o colpa grave nell'assicurazione per conto di terzi.

Gli articoli citati costituiscono una novità nella nostra legislazione, giacche disciplinano istituti ben noti e frequenti nella pratica, dei quali il legislatore del 1882 non si era quasi per nulla occupato. L'art. 421 dell'abrogato codice del commercio si limitava infatti a stabilire la presunzione — che giustamente dottrina e giurisprudenza hanno qualificato iuris tantum — che se non è dichiarato nella polizza che l'assicurazione è contratta per conto altrui o per conto di chi spetta si reputa contratta per conto proprio di chi fa assicurare. Per l'una e per l'altra ipotesi, però, non è dettata alcuna disciplina.


Contenuto delle norme degli artt. 1890, 1891

Con il nuovo codice scompare del tutto la presunzione dell'articolo 421 a favore dell'assicurazione per conto proprio. Lo stabilire quando si avrà questa, e quando invece quella per conto altrui o di chi spetta, sarà compito dell'interprete del contratto, il quale dovrà indagare la volontà delle parti, tenendo conto non tanto della clausola espressa, quanto e soprattutto del complesso delle norme contrattuali e della titolarità dell'interesse assicurato.


L’assic. per conto altrui: in generale

Si ha assicurazione per conto altrui quando non vi ha coincidenza tra la persona che materialmente conclude il contratto di assicurazione e la persona nel cui interesse il contratto è concluso. In questa lata eccezione viene così compresa anche l'assicurazione conclusa in nome altrui, perché, quantunque in questa, soggetto del rapporto assicurativo sia colui nel cui nome il contratto è concluso e vi sia una coincidenza tra soggetto del rapporto e persona nel cui interesse il contratto è concluso, vi e sempre una non-coincidenza tra soggetto della volontà. (lo stipulante) e il soggetto del rapporto (l'assicurato). Non vi e compresa invece l'assic. sulla vita di un terzo perché il terzo assicurato e oggetto del rischio, ma non destinatario dell'azione, potendo questa essere lo stesso stipulante ; perché vi sia non-coincidenza occorre else la terza persona assicurata sia anche beneficiario.

L'assicurazione per conto altrui, nel senso lato sopra indicato, può realizzarsi in due modi nettamente distinti : mediante la conclusione del contratto direttamente in nome della persona nel cui interesse l'assicurazione e conclusa (assic. in nome altrui) o invece mediante la conclusione del contratto in nome di chi conclude il contratto (assic. in nome proprio).

A questi due modi corrispondono istituti nettamente diversi per natura e disciplina.


L'assicurazione per conto e in nome altrui

Come qualunque negozio che possa essere concluso da un rappresentante, l'assicurazione
può essere conclusa per conto e in nome altrui dallo stipulante o in base ad un potere rappresentativo ; ovvero senza potere rappresentativo (falsus procurator).

1) La prima ipotesi si ha quando lo stipulante e fornito di potere rappresentativo:
a) direttamente dalla legge (rappresentante legale) — come nel caso del genitore esercente la patria potesta., del tutore o protutore, del curatore speciale. Tra i vari casi contemplati dalla legge particolarmente interessante il caso del negotiorum gestor (art. 2028 e segg.) in base all' utiliter coeptum e sempre che la gestione non sia vietata dall'interessato o dalla legge, ordine pubblico, buon costume, ecc. (art. 2031 del c.c.), ovvero :
b) da dichiarazione di volontà. dell'interessato (procura : rappresentanza volontaria). In tale ipotesi si applicano i principi generali in tema di rappresentanza (art. 1387 e segg. cod. civ.). Diritti e obblighi del contratto di assicurazione sorgono direttamente in capo al rappresentato; i rapporti interno tra rappresentante e rappresentato sono disciplinati dalle norme relative alla fonte da cui il potere rappresentativo discende particolarmente interessanti tra queste le norme della negotiorum gestio (art. 2028 e segg. cod civ.) e quelle del mandato (art. 1703 e segg. cod. civ.).

2) La seconda ipotesi si ha quando chi conclude il contratto in nome altrui non è fornito di potere rappresentativo, né in base alla legge (e specialmente, in tal caso, non può essere considerato negotiorum gestor), né in base a procura. È questa l'ipotesi del falsus procurator, disciplinata in linea generale dagli artt. 1398, 1399 cod. civ. e, appositamente in tema di assicurazione, dall'art. 1890.

In tema di assicurazione valgono i principi generali, ma, data la funzione di previdenza di alto valore sociale del contratto di assicurazione, il legislatore ha voluto nei limiti del possibile salvare ii contratto, stabilendo the la ratifica dell'interessato pub intervenire anche dopo la scadenza del contratto o il verificarsi del sinistro (art. 1890, 1 comma). In applicazione del principio della responsabilità del falsus procurator verso la controparte, quella è personalmente tenuta a pagare i premi stabiliti per il periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.


L’assicurazione per conto altrui e per conto di chi spetta in nome proprio

Maggiore interesse per il diritto assicurativo presenta l'assicurazione conclusa in nome proprio per conto altrui e quella per conto di chi spetta. Si ha la prima quando, pur non dichiarandolo in contratto, o, anche se la menziona, pur non costituendolo soggetto del rapporto (ad es. assic. vita a favore di terzo), lo stipulante sa chi sarà; al momento del sinistro, l'interessato, o comunque sa the interessato sarà, non lui, ma uno o più terzi anche se indeterminati. Si ha la seconda, quando invece l'interessato gli è ignoto ed anzi egli neppure conosce se l'interessato sarà lui stesso od altri. La forma per conto di chi spetta e di gran lunga più frequente nella pratica e presenta problemi degni di pia ampio esame.

Possiamo, innanzitutto, definire per conto di chi spetta quell'assicurazione the copre uno o più interessi subbiettivi di determinata natura su cose determinate, o in seguito determinabili, sebbene i titolari siano incerti al momento della conclusione del contratto o mutino durante la vita del rapporto. La clausola per conto di chi spetta non permette adunque l'indeterminatezza ne nella natura ne nelle cose oggetto dell’interesse assicurato, bensì soltanto dell'interessato, e rende quindi possibile l'assicurazione :quando è incerto chi sia il titolare dell'interesse assicurato al momento della conclusione del contratto (assic. di interesse a titolari incerti o alternativi : ad es. quando pende controversia sulla proprietà della cosa assicurata e specialmente quando it compratore rifiuta la merce perché difettosa o consegnata in ritardo) ; quando l'interesse (o gli interessi) assicurato spetta a pia titolari e non sia possibile determinare preventivamente la quota di ciascuno di essi (assicurazione di interesse a titolari cumulativi : condominio sulla stessa cosa proprietà di pù persone in una collettività di cose ecc.) ; y) quando l'interesse assicurato muti titolare durante la sua esposizione al rischio (assic. d'interesse a titolari successive vendita delle cose assicurate, specialmente contro documenti cif, fob, ecc. funzione circolatoria della clausola). Potendo dunque essere assicurato tanto lo stesso stipulante quanto uno o pia terzi, l'assicurazione per conto di chi spetta si distingue tanto dall'assicurazione per conto proprio, quanto da quella per conto di terzi ed anzi le comprende ambedue.


(segue) Nature giuridica

La natura giuridica dell' assicurazione per conto altrui e di quella per conto di chi spetta ha per lungo tempo lasciato perplesse dottrina e giurisprudenza.

Le teorie più antiche e autorevoli vedevano in questa assicurazione un negozio rappresentativo : diretto (cioè con rappresentanza) secondo alcune ; indiretto o mediato (cioè senza rappresentanza), secondo altre ; diretto per i diritti, indiretto per gli obblighi infine, secondo teorie eclettiche.

La dottrina ormai dominante afferma che l'assic. per conto altrui e quella per conto di chi spetta e un contratto a favore di terzi.

Questa tesi va accolta, anche e soprattutto sotto il regime del nuovo codice. Ma occorrono delle ulteriori precisazioni :
a) Innanzi tutto il contratto a favore di terzi non e un istituto ammesso incondizionatamente nel nostro ordinamento giuridico. 11 cod. civ. abrogato dichiarava the nessuno pub stipulare in proprio nome a favore di terzi salvo nei casi stabiliti dalla legge (art. 1130) tra i quali l'ipotesi the la stipulazione a favore del terzo formi condizione di una stipulazione che fa per se stesso o di una donazione the fa ad altri (articolo 1128). La dottrina ha quindi cercato di forzare l'assic. per conto altrui o per conto di chi spetta nel letto di Procuste della t condizione di una stipulazione fatta per se stesso » (art. 1128) ma invano.

Più saggia quindi è parsa la via di richiamarsi agli altri casi stabiliti dalla legge (art. 1130) invocando un principio generale inducibile dalla legge commerciale dalla validità dei contratti a favore di terzi in materia di commercio ovvero la disposizione dell'art. 421 che riconosce la validità dell'assic. per conto altrui o di chi spetta.

Nel dominio del nuovo codice il problema pub dirsi definitivamente risolto. Il principio generale della nullità del contratto a favore di terzi, a stento temperato da limitate eccezioni, del vecchio codice, viene dal nuovo codice capovolto nel principio generale della validità, purche alla stipulazione a favore del terzo lo stipulante abbia interesse (articolo 1411 e segg.).

Nel caso dell'assic. per conto di chi spetta, nessun dubbio che lo stipulante abbia interesse al contratto : non solo perché in tal modo l'assicurazione si estende anche a lui, qualora risulti in definitiva l'interessato, ma anche perché, essendo esso, per virtù di un rapporto interno di mandato o di cessione, tenuto ad assicurarsi, se non lo fa e responsabile dei danni eventuali. La nostra assicurazione e dunque valido contratto a favore di terzo ai sensi dell' art. 1411 del c.c..

Ma chi è terzo a favore del quale è concluso il contratto ? L'interessato (anche se indeterminato) al momento della conclusione del contratto, si the in caso di circolazione dell'interesse i successivi interessati sotto assicurati per trasmissione del diritto con l'opponibilità di tutte le eccezioni personali ai loro predecessori, ovvero il titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro ?

L’esatta impostazione del sinallagma del contratto di assicurazione fornisce l'esatta soluzione. Poiché obbligazione dell'assicuratore e, correlativamente, diritto dell'assicurato sono non già sopportazione del rischio e aspettativa bensì obbligazione e diritto al pagamento del risarcimento del danno al verificarsi del sinistro, questo — e non già l'aspettativa — sarà il diritto stipulato a favore del terzo. Perciò la stipulazione e fatta direttamente a favore di chi sarà il titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro. Ne consegue che, nei limiti del contratto, a questi spetterà un diritto, non già derivato dai suoi predecessori, bensì proprio ; vulnerabile quindi dalle eccezioni derivanti dal contratto o al terzo personali, ma non da quelle personali ai precedenti titolari.


(segue) Disciplina giuridica : il rapporto assicurativo: Conclusione del contratto

Dalla natura dell'assicurazione per conto altrui o di chi spetta, discendono i seguenti principi della sua disciplina, principi riconfermati dal nuovo codice.
1) Rapporto assicurativo : a) Conclusione del contratto. Parti contraenti sono soltanto l'assicuratore e lo stipulante: l'assicurato, quando sia per­sona diversa dallo stipulante, non interviene affatto al contratto ; anzi non sono necessari né un suo preventivo ordine ad assicurare, né una sua successiva accettazione. Se lo stipulante conclude il contratto a condizioni diverse da quelle che l'assicurato aveva indicato allo stipulante, quegli avrà tutt'al più azione di danni verso questi e non un'azione di impugnativa del contratto.

L'accordo tra stipulante e assicuratore deve vertere su tutti gli elementi e clausole del contratto: in particolare dovrà essere d'accordo sul fatto the l'assicurazione e contratta per conto altrui o per conto di chi spetta ; abolita la presunzione legale sia pure iuris tantum in favore dell'assic. per conto proprio, che l'assicurazione sia conclusa per conto altrui o per conto di chi spetta dovrà risultare o da clausola espressa o dal contenuto del contratto ovvero dalla indeterminatezza, al momento della conclusione del contratto, della titolarità dell'interesse assicurato, perché l'assicuratore ne sia a conoscenza.


(segue) Obbligazioni ed oneri verso l’assicuratore

L'obbligo del pagamento del premio incombe soltanto sullo stipulante, non potendo incombere neppure in via sussidiaria sull'assicurato, perché terzo, e per di pia spesso ignoto. Ciò non toglie naturalmente che l'assicurato possa effettuare il pagamento in caso di inadempimento, effettivo o tenuto da parte dello stipulante.

Il nuovo codice dichiara che « il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti se non dall'assicurato ».

Il giudicare quando l'onere (o obbligo secondario) possa dirsi personale all’assicurato dipende dallo scopo per il quale l’onere è stato imposto: per gli oneri di denuncia (aumento del rischio, sinistro) e di consegna di documenti basterà l’osservanza da parte dello stipulante, perché è sufficiente portare a conoscenza dell’assicuratore le circostanze da denunciarsi; per gli altri è invece in linea generale necessaria l’osservanza, anche da parte dell’assicurato, perché basta che questi non li osservi perché lo scopo dell’onere venga frustrato.


(segue) Diritto verso l'assicuratore

In base ai principi generali del contratto a favore di terzo, confermati dall'art. 1411 cod. civ. e per le ass. per conto altrui o di chi spetta dall'art. 1891 i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. Alcuni diritti secondari spettano pere, a mio avviso, allo stipulante: cosi il diritto alla consegna della polizza (spetterà poi ai rapporti interni decidere se lo stipulante la debba o meno consegnare all'assicurato) ; i diritti di disposizione nel contratto (risoluzione, storno per l'eccedenza ecc.) ; non però quelli di disposizione dell'indennità, che competono all'assicurato.

Il diritto al risarcimento del danno spetta direttamente al titolare dell'interesse assicurato nel momento del sinistro. Finché però questi non dichiara — anche prima che si verifichi il sinistro — nei confronti dell'assicuratore, di volerne profittare, lo stipulante può revocare la stipulazione a favore dell'assicurato (art. 1411). In tal caso, poiché, dato il principio indennitario che presiede all'assic. contro i danni, la prestazione non può rimanere a beneficio dello stipulante non interessato, l'assicuratore non sarà tenuto alla sua prestazione. L'ipotesi di revoca a sinistro avvenuto e pero meramente teorica. Come e revocabile, cosi il beneficio e rinunciabile da parte del terzo ; anche in tal caso la rinuncia profitta all'assicuratore.

Trovando il diritto del terzo la sua fonte del contratto concluso a suo favore e, d'altro canto, essendo autonomo rispetto al contraente e al precedente titolare dell'interesse assicurato, all'assicurato saranno
opponibili tutte le eccezioni a lui personali (ad. es. difetto di interesse), quelle relative al difetto di presupposti per il sorgere del diritto al risarcimento (mancanza di sinistro, violazione di oneri, ecc.) e anche la exceptio inadimpleti contractus e la compensazione per l'obbligo del pagamento del premio, perché l'assicuratore intende obbligarsi verso il terzo in quanto lo stipulante adempia il suo obbligo. Non saranno invece opponibili le eccezioni personali allo stipulante e quelle personali agli interessati precedenti (ad. es. compensazione con altri creditori)(arg ex art. 1891, 2 cpv.).


(segue) Rapporti interni

I rapporti tra stipulante e assicurato possono essere i pia vari e non interferiscono col rapporto assicurativo, essendo se mai da questo compressi, data la sua natura di con-tratto a favore di terzi. Tali rapporti assumono anche maggiore varietà quando la clausola adempie ad una funzione circolatoria: in tal caso, anzi, esistono anche rapporti interni tra i vari assicurati in collega-mento di trasmissione dell'interesse assicurato.

Nell'ipotesi in cui il terzo assicurato rimanga costante per tutta la durata del rapporto assicurativo, lo stipulante può avere concluso l'assicurazione o per obbligo discendente dalla legge o per negozio giuridico (contratto, specialmente di mandato, trasporto, deposito, spedizione o testamento), o per volontaria assunzione di affari altrui (gestione), ipotesi queste ultime più frequenti. La disciplina del rapporto interno dipenderà quindi dalla sua natura, tenendo però presente che manca il potere rappresentativo dello stipulante, ma che, d’altro canto, a differenza di quanto accade normalmente nel mandato (art. 1705 del c.c.) e nella gestione senza rappresentanza, a causa della stipulazione a favore di terzo, i diritti derivanti dal contratto concluso dal mandatario, gestore, ecc. sorgono non in capo a questo, ma direttamente in capo al terzo.

In ogni caso il nuovo codice stabilisce, quale che sia la nature e la disciplina del rapporto interno, che per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e le spese del contratto il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per le spese di conservazione (art. 1891 ult. cpv.) (confrontare in tema di mandato l’art. 1721 del c.c. e in tema di gestione l’ art. 2031 del c.c.).

In caso di circolazione non si ha un rapporto interno diretto tra stipulante e assicurato al momento del sinistro, bensì una serie di rapporti tra stipulante e primo assicurato, tra questo e il secondo assicurato, e cosi via. Il primo corrisponderà ad uno di quelli sopra ricordati; gli altri consisteranno di solito in rapporti di vendita della cosa assicurata con clausole accessorie rispetto all’assicurazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1891 Codice Civile

Cass. civ. n. 31345/2022

Il patto denominato "appendice di vincolo" - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato al pari della "surrogazione dell'indennità alla cosa", dalla quale differisce, sia perché prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo.

Cass. civ. n. 21863/2022

L'assicurazione sulla vita può essere stipulata per conto altrui, dal momento che la norma di cui all'art. 1891 c.c., in quanto inserita nelle disposizioni sull'assicurazione in generale, è applicabile anche a tale tipologia di contratto, e dovendosi intendere l'espressione "per conto altrui" non già come equivalente a "nell'interesse altrui", bensì nel senso di "a vantaggio altrui", con la conseguenza che è sufficiente che il terzo beneficiario acquisti, per effetto della stipula, una posizione di vantaggio, che può consistere anche nella liberazione da un debito.

Cass. civ. n. 4923/2018

Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l'indennizzo in luogo dell'avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente detta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, c.c, atteso che tale norma configura un'ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell'avente diritto che, quanto all'incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza.

Cass. civ. n. 30653/2017

Nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione dell'assicurato a proporre direttamente la domanda di pagamento dell'indennizzo in virtù di polizza stipulata dalla A.U.S.L. a garanzia degli infortuni, compresi quelli "in itinere", subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata da medici addetti al servizio di continuità assistenziale in convenzione con l'A.U.S.L.).

Cass. civ. n. 11124/2013

Nell'assicurazione per conto altrui è facoltà delle parti subordinare l'efficacia della polizza alla sottoscrizione, oltre che del contraente, anche del terzo beneficiario. Tuttavia, tale onere di forma, avente natura convenzionale, può essere revocato per volontà, anche implicita, delle parti stesse, come avviene nel caso in cui il beneficiario non sottoscrittore della polizza chieda - ed ottenga - un aumento della somma assicurata.

Cass. civ. n. 19983/2011

Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il venditore-mittente, che ha sottoscritto il contratto assicurativo quale proprietario delle merci assicurate, e non l'acquirente finale, qualora si sia convenuto che il trasferimento del diritto di proprietà della merce medesima debba avvenire al momento della consegna. (Nella specie, relativa a cagliata di latte trafugata durante il trasporto in autostrada, era stato convenuto che il passaggio di proprietà si sarebbe verificato con la consegna agli stabilimenti dell'impresa acquirente, sicchè, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che beneficiario dell'indennizzo fosse, in mancanza del perfezionamento della vendita, il sottoscrittore della polizza).

Cass. civ. n. 19735/2011

In relazione a polizza assicurativa inerente a merce da spedirsi, intesa ad ottenere copertura per tutti i rischi compresi "tra magazzino e magazzino", ovvero per tutti gli eventi prodottisi fino alla consegna della merce al destinatario finale, ivi compresa la giacenza in magazzino, l'ispezione, espletata dalla polizia doganale, sulla merce sbarcata e presa in deposito da un'impresa portuale, non costituisce fattispecie di consegna, né di liberazione dall'obbligo assicurativo; ne consegue che la copertura assicurativa deve ritenersi estesa "ipso facto" agli ammanchi verificatesi anche successivamente alla verifica doganale.

Cass. civ. n. 22809/2009

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, come nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente. (Nella specie, riguardante un contratto di assicurazione stipulato dall'Associazione Nazionale Libera Caccia in favore di un associato, la S.C., respingendo il ricorso, ha rilevato la correttezza della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta da quest'ultimo, ritenendo che la compagnia di assicurazioni fosse legittimata ad eccepire il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della suddetta associazione, sebbene a quest'ultima l'associato lo avesse regolarmente versato).

Cass. civ. n. 8670/2009

Nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui, il contraente ha l'obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l'assicurato sia dell'esistenza dell'assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti "ex contractu" all'esercizio del diritto al pagamento dell'indennizzo; la violazione di tale obbligo comporta l'inopponibilità all'assicurato delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza.

Cass. civ. n. 8063/2008

Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso per effetto della consegna delle merce alla persona incaricata del trasporto si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 c.c. Quando, invece, il venditore provvede da sé a trasportare la merce al domicilio del compratore, non può trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 1510, con la conseguenza che, in caso di perimento della merce durante il trasporto e prima della consegna al compratore, legittimato a domandare il pagamento dell'indennizzo assicurativo è il venditore.

Cass. civ. n. 26253/2007

Nell'assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all'indennità chi al momento dell'evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l'indennità in luogo dell'avente diritto se quest'ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di assicurazione stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato la carenza di legittimazione del vettore ad agire contro l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, a seguito della rapina su un furgone portavalori, dal momento che i valori perduti non appartenevano al vettore, ma ad altro soggetto, e che non poteva ravvisarsi nel comportamento dell'assicurato, che non aveva profittato dell'assicurazione, il di lui «espresso consenso» a che il contraente esercitasse i diritti derivanti dalla polizza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1891 c.c.).

Cass. civ. n. 18514/2007

In tema di assicurazione per conto di chi spetta nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, il diritto all'indennizzo nell'ipotesi di perimento delle cose consegnate va riconosciuto non al mittente-venditore, bensì all'acquirente destinatario della merce in quanto titolare dell'interesse tutelato dalla garanzia assicurativa, dovendosi fare applicazione dell'art. 1510, secondo comma, c.c., per cui il venditore, rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita, non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che, a seguito di detta consegna, la qualità di assicurato si trasferisce dal venditore all'acquirente.

Cass. civ. n. 9053/2007

In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'art. 1891, secondo comma, c.c., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. Peraltro, la citata norma non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ed efficacia interruttiva della prescrizione. (Nella specie, relativa ad una controversia in cui il ricorrente aveva convenuto in giudizio l'azienda datrice di lavoro e la compagnia assicuratrice chiedendo la condanna di quest'ultima e in subordine anche della prima al pagamento degli indennizzi previsti dalla polizza assicuratrice contro gli infortuni stipulata dall'azienda per le lesioni subiti in un incidente occorso lungo il percorso per recarsi ad un incontro di lavoro, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata perché venisse deciso sulla questione dell'interruzione della prescrizione verificando la sussistenza o meno di fatti idonei a produrre l'interruzione stessa, in relazione ad una valida dichiarazione di consenso dell'assicurato all'esercizio da parte del contraente dei diritti derivanti dal contratto sulla base degli atti ritualmente acquisiti al processo, che avrebbero potuto essere esaminati anche d'ufficio dal giudice adito, che aveva invece omesso tale indagine).

Cass. civ. n. 9284/2005

L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, fattispecie contrattuale stipulata da un interposto a favore di un terzo onde far conseguire a quest'ultimo un servizio (quello, cioè, di assicurazione), si configura, sul piano morfologico, quale vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo (come dimostrato dalla tipicità della regolamentazione di cui all'art. 1891 c.c. e dalla considerazione che, in caso di piena identità tra le due fattispecie, non sarebbe sorta la necessità di una specifica normativa al riguardo), sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto ex art. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Ne consegue che, con specifico riferimento al requisito dell'«interesse» questo risulta, nell'assicurazione ex art. 1891, di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo esso venir valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell'assicurato-terzo, a norma dell'art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell'art. 1411 c.c:: sotto il primo profilo, l'interesse assicurativo sottende, nella sostanza, una relazione, economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l'effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto); sotto il secondo aspetto; ferma l'operatività del principio generale dell'art. 1411 c.c., l'interesse in discorso non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo; per converso, risolversi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine (nell'affermare il principio di diritto che precede, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la estensibilità ai medici non dipendenti da una casa di cura di un contratto di assicurazione stipulato dalla detta casa di cura, rilevando ancora che, attesa la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, quest'ultima ben avrebbe potuto essere chiamata a rispondere dell'inadempimento della prestazione medico-professionale del sanitario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultimo).

Cass. civ. n. 13456/2004

Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, dal comportamento dell'assicurato, che abbia preferito ricevere il risarcimento del danno dal vettore, non può trarsi il di lui «espresso consenso» a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma dell'art. 1891 c.c.,i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima.

Cass. civ. n. 18223/2003

In riferimento al contratto di assicurazione di cose, il cessionario dei diritti derivanti dal contratto viene a trovarsi nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato, nei confronti della società assicuratrice, il cedente, e quindi gli sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente; ne consegue che se il cedente si rende responsabile di negligenze tali da provocare l'inoperatività della garanzia assicurativa, nessun indennizzo assicurativo spetterà al cessionario. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo in capo alla ditta proprietaria di merci vendute «contro documenti» che le aveva assicurate dai rischi dei trasporto con assicurazione «per conto di chi spetta» per l'irregolarità del comportamento del destinatario della merce, che l'aveva lasciata a lungo nel luogo di destinazione, incustodita, prima di andarla a ritirare constatando l'avvenuto furto).

Cass. civ. n. 12024/2003

Nell'assicurazione stipulata dal datore di lavoro a favore dei lavoratori, come nel contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, secondo l'art. 1891, terzo comma, c.c., all'assicurato sono opponibili, a prescindere dalla conoscenza o meno che egli ne abbia avuta, le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto e, di conseguenza, anche quelle relative agli obblighi procedimentali da rispettare per non incorrere in decadenza.

Cass. civ. n. 4917/2003

Nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui — la cui stipula impedisce al contraente l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l'assicurato, che li acquista direttamente, senza la preventiva dichiarazione di voler profittare del contratto — il contraente ha l'obbligo di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione, alla luce della peculiare configurazione della fattispecie contrattuale de qua, della conseguente estraneità del terzo beneficiario alla stipulazione, del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, tale obbligo rivestendo, per l'effetto, natura contrattuale.

Cass. civ. n. 10057/2002

La stipulazione da parte del datore di lavoro della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (secondo la previsione della contrattazione collettiva) non incide di per sé sulla individuazione del titolare (datore di lavoro o compagnia assicuratrice) della posizione debitoria nei confronti del lavoratore, o dei suoi aventi causa, in caso di infortunio, ciò dipendendo dalla configurazione che il contratto di polizza assicurativa può assumere, quale «assicurazione per conto di chi spetta» ai sensi dell'art. 1891 c.c. (per il quale l'assicurazione corrisponde direttamente al lavoratore interessato la prestazione in caso di infortunio), ovvero quale «assicurazione della responsabilità civile» ai sensi dell'art. 1917 c.c. (che obbliga l'assicuratore a tenere indenne il datore di lavoro di quanto questi, in conseguenza dell'infortunio, ha corrisposto o deve corrispondere al lavoratore).

Cass. civ. n. 5556/2002

All'assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 c.c., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l'art. 1411, terzo comma, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne; ne consegue che, nel, caso in cui il contratto di assicurazione non sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate; è da escludere che il primo possa beneficiare dell'indennità ancorché l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore. Né da tale comportamento dell'assicurato può trarsi il di lui «espresso consenso» a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima.

Cass. civ. n. 6644/1998

Nell'ipotesi di contratto di assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 c.c.) di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, presupposto per l'esercizio da parte dell'assicuratore dell'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c., è il versamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore al titolare dell'interesse tutelato dalla garanzia assicurativa. Tale titolarità, nell'ipotesi di perdita delle cose consegnate al vettore, va ravvisata in capo all'acquirente destinatario della merce e non in capo al mittente venditore, in applicazione dell'art. 1510 c.c., in forza del quale il venditore mittente rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che la qualità dell'assicurato con detta consegna si trasferisce dal venditore all'acquirente.

Cass. civ. n. 6482/1996

Nell'assicurazione per conto altrui, quali sono quelle stipulate dagli enti ospedalieri per dare esecuzione alla disposizione dell'art. 30 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, il contraente non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo indipendentemente dalla preventiva dichiarazione di volere utilizzare il rapporto, richiesta, invece, dall'art. 1411 c.c. per i contratti a favore di terzi, nella cui categoria rientrano, pur distinguendosi per la diversa disciplina a cui sono assoggettate, le assicurazioni a favore di terzo; ne consegue che il contraente, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell'interesse dell'assicurato, non è responsabile dei danni che quest'ultimo, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbia subito a causa della loro prescrizione.

Cass. civ. n. 8658/1995

Nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, prevista dall'art. 1891 c.c., il terzo acquista i diritti derivanti dal contratto di assicurazione nel momento in cui si verifica il fatto dannoso ed, allorché richieda l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, è sufficiente, secondo il generale principio vigente in materia contrattuale, che provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l'esistenza del contratto e, quindi, dell'obbligo che si assume adempiuto. Pertanto, nel caso in cui l'assicuratore eccepisca la prescrizione del diritto ad ottenere l'indennizzo, per essergli stata presentata la denuncia del sinistro dopo oltre un anno dal fatto, non incombe sul danneggiato l'ulteriore prova di non aver avuto precedentemente conoscenza dell'esistenza della polizza, né che la mancata conoscenza fosse dovuta a fatto e colpa dello stipulante.

Cass. civ. n. 2140/1995

Dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell'evento dannoso risulta essere proprietaria della merce, non può conseguire, in mancanza di apposita pattuizione, anche la copertura assicurativa del vettore che l'abbia stipulata. Pertanto, i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato ed il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l'espresso consenso dell'assicurato medesimo; né può considerarsi legittimato il contraente in base ad un mandato tacito ad una successiva ratifica dell'operato processuale, ovvero per il solo fatto di aver già risarcito il danneggiato in base ad un contratto diverso, qual è quello di trasporto o di spedizione, in quanto la stipulazione di un'assicurazione per conto di chi spetta, a copertura del rischio della perdita delle cose trasportate non esonera il vettore dalla responsabilità verso il proprietario della merce, il quale, pur potendo agire direttamente verso l'assicuratore ex art. 1891 c.c., abbia preferito agire contro il vettore in base al contratto di trasporto.

Cass. civ. n. 9584/1994

Nell'assicurazione per conto di chi spetta stipulata dal vettore per i danni alle cose trasportate, la qualità di assicurato, titolare dei diritti derivanti dal contratto, spetta al proprietario delle merci, e non al contraente vettore, la cui copertura per il pregiudizio derivante al suo patrimonio dalla responsabilità per la perdita o il deterioramento delle cose trasportate presuppone una distinta e specifica previsione del contratto assicurativo, non desumibile dalla eventuale rinunzia dell'assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l'indennizzo corrisposto, che ha il limitato scopo di consentire al vettore di resistere alla eventuale pretesa dell'assicuratore e non quello di estendere la copertura assicurativa, anche se l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito richiedere il risarcimento del danno al vettore, quest'ultimo non può, pertanto, agire contro l'assicuratore senza il consenso dell'assicurato perché l'art. 1891 c.c. espressamente esclude che i diritti derivanti dal contratto possano essere fatti valere dal contraente quando non vi sia stato espresso consenso dell'assicurato e tale norma rende inapplicabile all'assicurazione per conto di chi spetta il generale principio dell'art. 1411 c.c. che, in ipotesi di contratto a favore di terzo, stabilisce che la prestazione rimane al beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne solo se non risulti diversamente dalla natura del contratto.

Cass. civ. n. 2018/1994

Nelle assicurazioni in nome altrui o per conto di chi spetta, tra le quali rientra anche l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di un veicolo di proprietà di soggetto diverso dallo stipulante, il contraente, anche se in possesso della polizza, può fare valere i diritti derivanti dal contratto solo con il consenso espresso dell'assicurato, al quale questi diritti spettano, ai sensi dell'art. 1891 c.c., e dal quale deve, conseguentemente, considerarsi derivata la legittimazione del contraente, senza che sia dato ricavare l'esistenza di detto consenso in via presuntiva.

Cass. civ. n. 187/1993

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, che è diretta a garantire un bene determinato da qualsiasi danno che possa incidere sul suo valore economico, la persona dell'assicurato, avente diritto all'indennità in caso di danno, va individuata in colui che, al momento dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa (o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia su di esso costituito), mentre è da escludere, in mancanza di apposita pattuizione, che il vettore, lo spedizioniere o, in genere, chi ha una relazione di custodia con il bene, possa essere riconosciuto titolare di quell'interesse in conseguenza della responsabilità per la perdita o il deterioramento delle cose in custodia, che può trovare la sua copertura solo nell'altra forma di assicurazione sulla responsabilità civile; pertanto, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, il primo, anche se l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito richiedere il risarcimento del danno al vettore, non può agire contro l'assicuratore senza il consenso dell'assicurato, neppure invocando il principio del secondo comma dell'art. 1411 c.c. (che, in ipotesi di contratto a favore di terzi, stabilisce che la prestazione rimane a beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne) perché, facendo salve tale norma di carattere generale le ipotesi di cui sia diversamente disposto dalle parti o dalla natura del contratto, l'art. 1891 c.c., espressamente esclude, per i contratti di assicurazione per conto di chi spetta, che i diritti derivanti dal contratto possano essere fatti valere dal contraente se non vi sia l'espresso consenso dell'assicurato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1891 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Roberto L. chiede
martedì 28/06/2016 - Campania
“Nel contratto di assicurazione per conto altrui(art. 1891 CC),la richiesta di indennizzo effettuata dal contraente per adesione e' atto valido per interrompere la prescrizione eccepita dall'assicuratore all'assicurato ?”
Consulenza legale i 05/07/2016
La risposta è positiva nel caso in cui l'assicurato abbia prestato il proprio consenso al contraente, al fine di consentirgli di far valere i diritti derivanti dalla polizza.

Nel contratto di assicurazione per conto altrui, infatti, titolare dell’interesse esposto al rischio è esclusivamente il soggetto assicurato e non il soggetto che ha stipulato il contratto assicurativo (il contraente). Di regola, l’unico soggetto che può esercitare il diritto all'indennizzo è, quindi, l’assicurato: l’eventuale esercizio del diritto da parte del contraente non serve ad impedire il decorso della prescrizione (Cass. civ., sez. III, 13.7.2011, n. 15376/11: "In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell’articolo 2952 c.c. decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, vale a dire al soggetto assicurato ai sensi dell’articolo 1891 c.c.").

Tuttavia, è possibile che il consenso di cui al secondo comma dell'articolo in commento sia prestato, e quindi che anche il contraente possa compiere atti interruttivi della prescrizione. In tal senso, si legga Cass. civ. n. 9053/2007: "In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'art. 1891, secondo comma, c.c., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. Peraltro, la citata norma non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all'assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ed efficacia interruttiva della prescrizione. (Nella specie, relativa ad una controversia in cui i1 ricorrente aveva convenuto in giudizio l'azienda datrice di lavoro e la compagnia assicuratrice chiedendo la condanna di quest'ultima e in subordine anche della prima al pagamento degli indennizzi previsti dalla polizza assicuratrice contro gli infortuni stipulata dall'azienda per le lesioni subiti in un incidente occorso lungo il percorso per recarsi ad un incontro di lavoro, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata perché venisse deciso sulla questione dell'interruzione della prescrizione verificando la sussistenza o meno di fatti idonei a produrre l'interruzione stessa, in relazione ad una valida dichiarazione di consenso dell'assicurato all'esercizio da parte del contraente dei diritti derivanti dal contratto sulla base degli atti ritualmente acquisiti al processo, che avrebbero potuto essere esaminati anche d'ufficio dal giudice adito, che aveva invece omesso tale indagine)".

GABRIELE G. chiede
giovedì 29/01/2015 - Emilia-Romagna
“L'assicurazione per conto altrui è fattibile anche per la responsabilità civile terzi? ES. : il padre assicura l'immobile del figlio, può farlo comprendendo la responsabilità civile terzi derivante dalla proprietà dell'immobile?”
Consulenza legale i 05/02/2015
La risposta al quesito è positiva.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, come ben chiarisce l'art. 1917 del c.c., l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto: sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
Nell'assicurazione per conto altrui (art. 1891 del c.c.), la persona del soggetto assicurato è diversa rispetto a quella del contraente. Come sancito dalla disposizione in commento, è il contraente a dover adempiere gli obblighi derivanti dal contratto (su tutti, il pagamento del premio), salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano però all'assicurato: il contraente non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato, nemmeno se è lui ad essere in possesso della polizza.

In particolare, nel contratto di assicurazione per conto altrui per la responsabilità civile, titolare dell’interesse esposto al rischio è esclusivamente il soggetto assicurato (il responsabile civile) e non il soggetto che ha stipulato il contratto assicurativo (il contraente).

La Cassazione ha sottolineato che, in questo caso, l’unico soggetto che può esercitare il diritto all'indennizzo è l’assicurato: l’eventuale esercizio del diritto da parte del contraente non serve ad impedire il decorso della prescrizione.
Pertanto, risulta onere dell’assicurato e non del contraente comunicare all’assicuratore la richiesta di risarcimento ricevuta dal terzo danneggiato (in materia di prescrizione, la sentenza Cass. civ., sez. III, 13.7.2011, n. 15376/11 ha sancito: "In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell’articolo 2952 c.c. decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, vale a dire al soggetto assicurato ai sensi dell’articolo 1891 c.c.").

Lo schema negoziale dell'assicurazione per responsabilità civile per conto altrui è molto utilizzato nella prassi. Si pensi, ad esempio, nell'ambito dei trasporti, al vettore che stipula una polizza dove l’assicurato è il mittente o il destinatario della merce.
Quanto all'esempio specifico indicato nel quesito, come noto esistono le polizze "casa" di responsabilità civile, che possono essere stipulate per l'abitazione, ad esempio, per tutti i danni che l'immobile o le sue parti possano causare ad altri: nulla vieta che il contratto di assicurazione possa essere sottoscritto da un soggetto (es. il padre) per conto di un altro (es. il figlio).

s. sebastiano chiede
sabato 28/06/2014 - Sicilia
“Un ente pubblico o privato a seguito di finanziamento chiede al cliente la polizza assicurativa per anni dieci con relativo testo di vincolo a favore dell'ente. L'assicurazione mette il testo di vincolo con scadenza dopo dieci anni e la scadenza di tale vincolo viene messa in polizza. L'ente finanziatore vuole che l'assicurazione ometta di mettere la scadenza del vincolo nella polizza. Ovviamente l'assicurazione specifica che in presenza di vincolo occorre mettere in polizza una data certa sia di inizio che di fine vincolo. In questo caso l'ente finanziatore non viola la legge? In materia vogliate darmi una risposta legale a questa violazione. Grazie”
Consulenza legale i 02/07/2014
Quando si accende un finanziamento, è prassi che l'ente finanziatore chieda la stipulazione di una polizza a tutela del credito, avente come beneficiario delle prestazioni il soggetto erogante il mutuo/finanziamento, e con durata pari alla naturale scadenza del finanziamento. Tra i due contratti si instaura un rapporto di accessorietà.
Va ricordato che le polizze abbinate a mutui e prestiti non sono obbligatorie per legge o per contratto, ma sono di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente quale condizione per accedere al mutuo o al prestito.
Quando è accaduto che alcune banche abbiano presentato come facoltativa la sottoscrizione da parte di consumatori di coperture assicurative aventi quale beneficiario l’istituto erogante ma di fatto abbiano subordinato la concessione del finanziamento alla stipula, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta sanzionando gli istituti di credito, in quanto quella posta in essere è una pratica scorretta ai sensi del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005). Oggi esiste anche il terzo comma dell'art. 21 del Codice del Consumo che espressamente considera scorretta la predetta prassi.
La disciplina relativa alle polizze di assicurazione connesse ai contratti di mutuo e di prestito è stata oggetto di intervento normativo, sia del legislatore che in sede regolamentare da parte di Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo).
In particolare, con Regolamento numero 40 del 3 maggio 2012, l'Autorità di Vigilanza, in esecuzione di quanto previsto nel Decreto "Cresci-Italia", ha definito i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 28, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.
Tra le altre prescrizioni, troviamo all'art. 1, comma 1, lett. d): "durata del contratto: pari alla durata del mutuo immobiliare o del credito al consumo". E' fatta salva la possibilità di stabilire una durata differente solo laddove essa sia più rispondente alle esigenze dell’assicurato.
Si ritiene, quindi, che nel caso di specie l'ente finanziatore stia facendo una richiesta illegittima e che l'assicurazione debba indicare nella polizza la durata del finanzimento.

raf chiede
mercoledì 19/01/2011

“Il secondo comma dell'art. 1891 cc. espressamente prevede che i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente anche se in possesso della polizza non può farli valere senza il consenso dell'assicurato. Pertanto, può il terzo beneficiario acconsentire in corso di causa a che il contraente incassi l'indennizzo in caso di furto?”

Consulenza legale i 20/01/2011

Ai sensi della norma richiamata, il contraente potrà chiedere - con il consenso dell'assicurato - l'indennizzo, con effetti interruttivi della prescrizione.
Si configura così un'ipotesi di sostituzione, la quale trova titolo in uno specifico mandato che, quanto all'incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri (ma non una rinuncia, "per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza": v. Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2006 n. 4656).


Giulia chiede
martedì 21/12/2010

“Il primo comma dice chiaramente che gli obblighi (e perciò il pagamento dei premi) devono essere adempiuti dal contraente. Poi, all'ultimo comma, si dice che il contraente se li fa rimborsare, addirittura con privilegio. La mia domanda è: alla fine, il costo dei premi dovrà ricadere sul contraente o sull'assicurato/beneficiario? E nel caso ricadano sull'assicurato/beneficiario, a partire da quando deve essere egli stesso ad adempiere?”

Consulenza legale i 23/12/2010

Il quarto comma dell'art. 1891 del c.c. presuppone necessariamente un'interposizione gestoria per la quale il contraente acquista il diritto, nei confronti dell'assicurato, al rimborso dei premi versati e delle spese contrattuali: il privilegio sancito dalla disposizione in esame, però, è previsto solo sulle "somme dovute dall'assicuratore", quindi nel caso in cui l'assicuratore sia tenuto effettivamente a versarle (per essersi verificato un sinistro coperto dall'assicurazione).


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