Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11373 del 29 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull'eventuale indennitą dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualitą di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli č l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento.

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