Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31686 del 9 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'assicurazione per conto altrui la legittimazione all'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto assicurativo spetta all'assicurato e non al contraente, con la conseguenza che, nel caso in cui la compagnia assicurativa sia posta in l.c.a., č l'assicurato a dover far valere il diritto all'indennizzo attraverso l'insinuazione al passivo secondo la procedura concorsuale e, ove sia escluso dallo stato passivo ovvero l'attivo sia incapiente, poter attivare la polizza assicurativa "a secondo rischio".

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