Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20658 del 24 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, l'assicuratore non ha l'obbligo di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dal contraente circa l'adozione delle misure di sicurezza prescritte. L'assicuratore può legittimamente fare affidamento su tali dichiarazioni senza ulteriori adempimenti investigativi, e non è tenuto a riferire all'assicurato eventuali inadempimenti se ignora incolpevolmente la falsità delle dichiarazioni stesse.

(massima n. 2)

Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.

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