Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22809 del 28 ottobre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'assicurazione per conto di chi spetta, come nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente. (Nella specie, riguardante un contratto di assicurazione stipulato dall'Associazione Nazionale Libera Caccia in favore di un associato, la S.C., respingendo il ricorso, ha rilevato la correttezza della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta da quest'ultimo, ritenendo che la compagnia di assicurazioni fosse legittimata ad eccepire il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della suddetta associazione, sebbene a quest'ultima l'associato lo avesse regolarmente versato).

(massima n. 2)

Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo, il carattere autonomo del diritto acquistato da beneficiario, ai sensi dell'art. 1920, terzo comma, c.c., non implica che il medesimo diritto sia svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contemplate nel contratto, con la conseguenza che l'assicuratore, a norma dell'art. 1413 c.c., ben può opporre al beneficiario le eccezioni e le altre eventuali clausole limitative previste dal contratto.

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