Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2018 del 1 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle assicurazioni in nome altrui o per conto di chi spetta, tra le quali rientra anche l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di un veicolo di proprietà di soggetto diverso dallo stipulante, il contraente, anche se in possesso della polizza, può fare valere i diritti derivanti dal contratto solo con il consenso espresso dell'assicurato, al quale questi diritti spettano, ai sensi dell'art. 1891 c.c., e dal quale deve, conseguentemente, considerarsi derivata la legittimazione del contraente, senza che sia dato ricavare l'esistenza di detto consenso in via presuntiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.