Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11478 del 29 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio per cui il diritto al risarcimento dei danni, ovvero all'indennizzo assicurativo, in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizza, spetta a colui che č proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro si applica anche nei confronti di colui che č diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 2919 c.c., dovendo la vendita forzata essere equiparata alla vendita volontaria.

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