(massima n. 1)
Il principio per cui il diritto al risarcimento dei danni, ovvero all'indennizzo assicurativo, in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizza, spetta a colui che č proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro si applica anche nei confronti di colui che č diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 2919 c.c., dovendo la vendita forzata essere equiparata alla vendita volontaria.