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Sezione II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della vendita di cose mobili

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
672 Disposizioni generali. La sistemazione organica di tutte le norme concernenti la vendita di cose mobili ha consentito di porre alcuni importanti principi generali. Alcuni di essi ci sono ottenuti generalizzando talune regole del codice di commercio; così nell'ari, 1510 circa la determinazione del luogo di consegna e la possibilità, nella vendita di cose da trasportarsi da un luogo ad un altro, di liberarsi dall'obbligo della consegna mediante rimessione della cosa al vettore o allo spedizioniere; così negli articoli 1513 a 1516 concernenti l'accertamento del vizi della cosa, il deposito di essa e l'esecuzione coattiva. Le altre regole generali riguardano la garanzia per il buon funzionamento della cosa venduta (art. 1512 del c.c.), la risoluzione di diritto (art. 1517 del c.c.), la determinazione in via normale dell'ammontare del risarcimento (art. 1518 del c.c.), la restituzione di cose non pagate (art. 1519 del c.c.). La garanzia per il buon funzionamento della cosa venduta, di frequente applicazione pratica per i macchinari e le altre cose simili, ha origine convenzionale o usuale (art. 1512 del c.c.). Essa opera, come la redibitoria per i vizi non riconoscibili e la risoluzione per i difetti di qualità, con il doppio giuoco di un termine di decadenza per la denuncia del difetto di funzionamento, e di un termine di prescrizione per l'esercizio della azione. Ma non è in potere del compratore di scegliere la via dell'azione in risoluzione, se è possibile la sostituzione o la riparazione della cosa. Questa sostituzione o questa riparazione sarà ordinata dal giudice entro un termine conveniente se il venditore la offra; e sempreché l'uno o l'altro provvedimento sia giustificato dalle circostanze, apprezzate anche con riferimento all'economia del contratto. La risoluzione di diritto (art. 1517 del c.c.) è regolata mercè la fusione dell'art. 67 cod. comm., a carattere generale, con l'art. 1512 cod. civ. del 1865, che considerava esclusivamente la risoluzione a favore del venditore. La determinazione del risarcimento è stata affidata ad un criterio normale solo nelle vendite di cose che hanno un prezzo corrente, allo scopo di conseguire un risultato pronto e sicuro (art. 1518 del c.c.). L'art. 1519 del c.c. segue la via tracciata dal vecchio codice civile nell'art. 1513, che è stato corretto in quanto qualificava azione di rivendicazione quella che è una vera e propria azione di restituzione. La proponibilità della relativa istanza ha trovato nuovo limite nel caso in cui le cose vendute siano state pignorate o sequestrate da creditori di buona fede.