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Articolo 1528 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pagamento del prezzo

Dispositivo dell'art. 1528 Codice Civile

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente(1).

Quando i documenti sono regolari(2), il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose [1490], a meno che queste risultino già dimostrate(3).

Note

(1) Si tratta del c.d. pagamento contro documenti.
(2) I documenti, cioè, devono essere formalmente regolari.
(3) Se non risultano dimostrate, l'acquirente deve attendere la consegna della merce per poter verificarne eventuali vizi. In ogni caso egli conserva il diritto di opporre le eccezioni derivanti dal contratto (v. 1462 c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che, in base alla funzione rappresentativa dei documenti, la loro consegna equivale a consegna della merce.

Spiegazione dell'art. 1528 Codice Civile

Luogo e tempo del pagamento

Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati nell'art. 1527 cod. civ..
Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste non risultino già dimostrate.
Perché il compratore possa opporre eccezioni circa la qualità o lo stato delle cose, occorre una prova precostituita: come talvolta la prova dev'essere tale da non lasciar luogo a dubbi.
Non richiede l'art. 1528 cod. civ. una prova schiacciante, incontestabile: la qualità e lo stato delle cose devono risultare già dimostrate, dimostrate ad es. in un precedente giudizio fra il venditore (o il vettore) ed altri, ovvero da un atto di imperio.
Potrebbero però gli usi modificare l'art. 1528 cod. civ. richiedendo una prova più rigorosa o più blanda. L'art. 1528 cod. civ. è norma dispositiva, non imperativa inderogabile, e la vendita su documenti, avendo per mercato il mondo intero, deve adattarsi alle variabili esigenze del commercio internazionale come vi si adattano gli usi dei porti marittimi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

675 Delia vendita su documenti e con pagamento contro documenti. Nel disciplinare la vendita su documenti si è avuto riguardo alla sola funzione rappresentativa attribuita ai documenti medesimi, che si risolve nel farne ritenere la consegna giuridicamente equivalente alla consegna delle merci. Questa funzione è riconosciuta dagli art. 1527 del c.c. e art. 1528 del c.c.; cosicché, rimettendo i documenti rappresentativi, e quegli altri che il contratto prevede (ad esempio, polizza di assicurazione), il venditore resta liberato dall'obbligo della consegna delle merci nella loro materialità, e ha diritto al pagamento del prezzo e degli accessori. Ha diritto a tale pagamento però sempre che i titoli rappresentativi e i documenti annessi siano regolari e al completo, e qualora non risulti già dimostrato che le cose oggetto della vendita, per le loro qualità e per il loro stato, presentino anomalie rilevanti avuto riguardo agli obblighi incombenti sul venditore (art. 1528). I rischi del trasporto nella vendita di merci già in viaggio gravano sul compratore a partire dal momento della consegna al vettore, solo nel caso che le merci siano assicurate e che la polizza di assicurazione sia stata consegnata al compratore stesso (art. 1529 del c.c., primo comma): si prende in considerazione l'ipotesi di vendita successiva all'imbarco o alla spedizione, e si tiene conto del fatto che, anche quando, al momento della vendita, la cosa era già perita, la polizza di assicurazione ne rappresentava il valore, per cui non si profilerebbe mai l'ipotesi di vendita senza oggetto. La norma però non vale nel caso di malafede dell'alienante (art. 1529, secondo comma). L'art. 1530 del c.c. regola l'ipotesi in cui il pagamento del prezzo debba avvenire a mezzo banca contro presentazione di documenti. Allora (art. 1530, primo comma) il compratore è coperto, verso il venditore, dalla responsabilità della banca (obbligata principale) in ordine al pagamento del prezzo, e soltanto in via sussidiaria il compratore può essere chiamato a rispondere verso il venditore, beninteso previa constatazione, da effettuarsi nelle forme stabilite dagli usi, del rifiuto della banca di pagare il prezzo delle merci; la constatazione va fatta al momento della presentazione dei documenti da parte del venditore. Per quanto concerne la particolare forma che nella pratica è conosciuta sotto la denominazione di apertura di credito irrevocabile o confermata, e per la quale la banca resta impegnata verso il venditore a non revocare la sua promessa, il codice dispone (art. 1530, secondo comma) che le eccezioni opponibili dalla banca al venditore sono soltanto quelle dipendenti dall'incompiutezza o dall'irregolarità dei documenti e quelle relative alle condizioni alle quali essa banca si è obbligata verso il venditore. Resta cosi esclusa ogni diversa eccezione.

Massime relative all'art. 1528 Codice Civile

Cass. civ. n. 2647/1975

Nella vendita contro documenti il venditore può rinunziare al diritto di ottenere il pagamento sulla base della semplice consegna dei documenti rappresentativi della merce, senza possibilità di eccezioni attinenti a vizi o mancanza della qualità di essa, riconoscendo alla controparte il diritto a preventiva campionatura per consentire il controllo della qualità pattuita (nella specie controllo sul limite di impurità e di acqua in una partita di olio) anche dopo l'inizio del ritiro della merce e la consegna dei documenti.

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