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Articolo 1514 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Deposito della cosa venduta

Dispositivo dell'art. 1514 Codice Civile

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla(1), per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito [77], oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale(2) del luogo in cui la consegna doveva essere fatta [1510].

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito [1210](3).

Note

(1) Diversamente dalla previsione generale di cui all'art. 1210 del c.c. il deposito, qui, non deve essere preceduto dall'offerta solenne del bene. Inoltre, quando la vendita di bene mobile (1510 c.c.) ha ad oggetto un bene generico (1378 c.c.), il deposito è equiparato all'individuazione.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dall'art. 150, D. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
La parola "tribunale" è stata sostituita dalla parola "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021.
(3) Dalla data di questa comunicazione decorrono i termini di prescrizione (v. 2934, 2946 c.c.) per agire con le azioni previste dagli artt. 1495 e 1497 c.c..

Ratio Legis

Con il deposito il venditore è liberato dall'obbligo di custodia del bene (1177 c.c.) e, quindi, dalla connessa responsabilità (v. 1513 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1514 Codice Civile

Deposito della cosa venduta

Attesa la concatenazione delle vendite commerciali e la neces­sità dei venditori di aver spazio disponibile per le forniture di cui hanno bisogno di provvedersi con notevole anticipo, può essere di grave pregiudizio al venditore il ritardo del compratore nel ricevere la cosa acquistata. Perciò l'art. 1514 cod. civ. (che contempla un caso tipico di mora del creditore) autorizza il venditore a depositare la cosa venduta per conto e spese del compratore in un locale di pubblico deposito oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
II diritto illimitato del venditore di depositare non e subordinato ad autorizzazione del tribunale.
In un luogo di pubblico deposito, ad es. nei magazzini generali, il venditore può senz'altro depositare; altrove, invece, in altro locale di deposito può depositare se ve n'è determinazione del tribunale.
Tale determinazione libera senz'altro il venditore e fa passare nel compratore i rischi e pericoli.


Notizia del deposito

Deve il venditore dare al compratore notizia del deposito eseguito, abbia o no il compratore un rappresentante sul posto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1514 Codice Civile

Cass. civ. n. 12017/2004

Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art. 1514c.c. art. 1514 - Deposito della cosa venduta c.c., una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore.

Cass. civ. n. 2059/1980

Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art. 1514 c.c., una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore.

Cass. civ. n. 1108/1980

II procedimento previsto dall'art. 1514 c.c. dev'essere adottato dal venditore soltanto se egli intenda ottenere rapidamente la liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta e pertanto, ove non abbia interesse a detta liberazione, ma preferisca soltanto fare escludere la propria inadempienza, è sufficiente l'offerta da parte sua della propria prestazione a norma degli artt. 1206 e ss. c.c.; pertanto nel caso di mancata liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta per il mancato esperimento del predetto procedimento da parte del venditore resta impregiudicato il giudizio circa la qualità di parte adempiente o inadempiente del venditore medesimo.

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