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Articolo 1521 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Vendita a prova

Dispositivo dell'art. 1521 Codice Civile

(1)La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata.

La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi(2)(3).

Note

(1) Dal punto di vista della natura giuridica, la stessa norma è chiara nello stabilire che si tratta di una vendita sospensivamente condizionata (1353 c.c.) all'esito positivo della prova.
(2) Si noti che la vendita non è condizionata all'esperimento della prova ma al suo esito positivo per il compratore: questi, quindi, deve eseguirla con equo apprezzamento (1349 c.c.) e non in base al suo mero arbitrio poiché, altrimenti, si configurerebbe una condizione meramente potestativa (v. 1355 c.c.).
(3) Se la prova ha esito positivo è dubbio se, ad esempio per l'ipotesi di inidoneità all'uso, il compratore possa valersi, in un momento successivo, delle norme previste in via generale per la compravendita (1490 ss. c.c.).

Ratio Legis

Anche tale fattispecie (v. 1520 c.c.) è volta a favorire il compratore il quale può immediatamente verificare se il bene ha le qualità concordate e se è idoneo all'uso cui è destinato e, se del caso, determinarne l'inefficacia originaria senza dover ricorrere al più complesso meccanismo di cui alla disciplina generale sulla vendita (1490 ss. c.c.).

Spiegazione dell'art. 1521 Codice Civile

Vendita a prova

Mentre nella vendita con riserva di gradimento è insindacabile il criterio del compratore che può non gradire anche cosa di incontestabile bontà, nella vendita a prova le parti vogliono l'esistenza di determinati pregi: automobile da turismo che consuma non più di tanti litri di benzina per cento chilometri, che sviluppa tale velocità, il cui motore non è affaticato neanche da notevoli salite ecc.; ovvero vogliono che la cosa sia idonea all'uso cui è destinata: ad es. automobile da corsa.

Il compratore non ha una facoltà insindacabile: se sussistono le qualità pattuite o se vi è l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, il compratore non può non gradire: se non v'è suo gradimento, il compratore è ugualmente obbligato.
Egli deve starsene alla prova, e reciprocamente può pretendere dal venditore che la prova si esegua nel termine e secondo le moda­lità indicate dal contratto o dagli usi.

Il tempo è parte di prezzo: entrambi i contraenti hanno il diritto ed il dovere di decidersi nel più breve tempo possibile, perché ciascuno sappia se la prova dimostra che la cosa è quella voluta dai contraenti.
Non si può considerare la prova come condizione.
Il collaudo non è un avvenimento cui si condiziona la vendita: è l'identificazione della cosa, non è un fatto causale, né una volizione al di fuori del contratto, è l'accertamento stesso dell'adempimento del contratto da parte del venditore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

365 Nella vendita in prova il codice vigente (art. 1453) vede una vendita perfetta, sospensivamente condizionata ad un controllo della cosa venduta, da compiersi con arbitrio boni viri e non con arbitrio mero, come nel caso della vendita ad assaggio. In tali sensi è pure il progetto del 1936 (art. 327).
Il patto di prova viene però interpretato come condizione sospensiva in base ad una considerazione della presumibile volontà delle parti; e non è perciò vietata la prova di una diversa volontà delle parti. Per scolpire la ammissibilità di questa prova si è soppresso, nell'art. 393, la parola "sempre", contenuta nei corrispondenti articoli del codice e del progetto del 1936.

Massime relative all'art. 1521 Codice Civile

Cass. civ. n. 8491/2016

La vendita a prova è un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi ma sospensivamente condizionato all'esito positivo della prova, il cui accertamento attiene ad una verifica obiettiva circa le qualità pattuite del bene compravenduto o la sua idoneità all'uso cui è destinato, sicché, a tal fine, è sufficiente la dimostrazione che la prova sia stata oggettivamente superata, senza necessità di accertare, all'esito di valutazione comparativa, che solo quel bene possa assicurare il risultato programmato dalle parti.

Cass. civ. n. 1318/2003

La vendita a prova è caratterizzata dal fatto che le parti fanno dipendere l'efficacia del contratto dall'esito dell'accertamento, secondo le modalità stabilite dal contratto stesso o dagli usi, che la cosa abbia le qualità pattuite e sia esente da vizi ovvero sia idonea all'uso cui è destinata. Ne consegue che se l'esito è negativo la vendita si risolve automaticamente, senza necessità di fare ricorso alle norme sulla garanzia accordata al compratore per i vizi della cosa a lui venduta e con preclusione di qualsivoglia conservazione del contratto o riduzione del prezzo.

Cass. civ. n. 5311/1980

Mentre il patto di prova comporta un accertamento della corrispondenza della cosa venduta ai requisiti pattuiti nonché dell'esistenza delle qualità essenziali e dell'assenza di vizi, il patto di gradimento implica un semplice esame della cosa attraverso il quale sia possibile controllare se sussistano o no le caratteristiche la cui presenza è ritenuta dalla parte necessaria per esprimere il proprio apprezzamento.

Cass. civ. n. 2041/1971

Nella vendita a prova il contratto non si perfeziona che in caso di esito positivo della prova stessa, con la conseguenza che se l'esito è negativo il compratore può chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto e non già la risoluzione per colposo inadempimento. In tal caso il venditore non è tenuto al risarcimento neanche del solo interesse negativo, per cui non sono applicabili né gli artt. 1337 e 1338 c.c., non essendoci né malafede nelle trattative né nullità, né l'art. 1358 successivo, perché non è stato il comportamento del venditore a determinare l'esito negativo della prova.

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