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Articolo 1517 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Risoluzione di diritto

Dispositivo dell'art. 1517 Codice Civile

La risoluzione ha luogo di diritto(1) a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme d'uso [1214](2), la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine [1457]; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento [1453 ss.].

Note

(1) Pertanto, l'eventuale sentenza giudiziale ha natura meramente accertativa.
(2) La forma non deve essere solenne bensì adeguata all'oggetto del contratto cui si riferisce.

Ratio Legis

La risoluzione di diritto costituisce un'ipotesi di soluzione del contratto rapida e snella e, nel caso dei beni mobili (1510 c.c.), essa è volta a liberare entrambe le parti e, in special modo il venditore, dalla posizione assunta e a consentire loro di reperire altrove il bene ovvero il prezzo.

Spiegazione dell'art. 1517 Codice Civile

Risoluzione di diritto

Se un contraente prima della scadenza del termine stabilito ha offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, e l'altra parte non adempie, il contratto è risoluto di diritto.
Ugualmente la risoluzione di diritto ha luogo a favore del venditore se alla scadenza del termine stabilito per la consegna il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offertagli ovvero non l'accetta.


Comportamento dell'inadempiente

Qui la risoluzione di diritto è fondata sul comportamento dell'inadempiente il quale nella maniera più manifesta rifiuta di adempiere.
La risoluzione s'intende tacitamente stipulata a favore dell'adempiente e in danno dell'inadempiente. Perciò la risoluzione ha luogo di diritto: non occorre che la dichiari l'autorità giudiziaria.

In questo soltanto differisce il patto commissorio espresso (scritto nel contratto o, come qui, scritto nella legge) dal patto commissorio tacito che la legge sottintende nei contratti sinallagmatici.
Mentre la prima parte dell'art. 1517 cod. civ, concerne il venditore o compratore inadempienti nel caso in cui il prezzo sia dovuto alla consegna, la seconda parte dell'art. 1517 cod. civ. concerne il venditore il quale, pur avendo consentito dilazione, pur avendo cioè pattuito di consegnare a credito, ha interesse di far risolvere il contratto se il compratore non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.

La seconda parte dell'art. 1517 cod. civ. può considerarsi superflua; poiché, anche nel silenzio della legge, non vi poteva esser dubbio: il compratore che alla scadenza del termine stabilito per la consegna non vuol ritirare la cosa è inadempiente non per il fatto di non pagare il prezzo (che ha facoltà di pagare a termine), ma per il fatto di ingiustamente rifiutare la cosa offertagli.


Comunicazione all'altra parte

Attesa la più grave sanzione che la risoluzione di diritto commina rispetto al normale risarcimento del danno, il contraente che intende valersi della risoluzione di diritto deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine: in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento. L'inadempiente ha diritto di conoscere entro brevissimo tempo (otto giorni) se contro di lui si fa valere la risoluzione di diritto: decorsi gli otto giorni dalla scadenza, non e più passibile di tale grave sanzione.

Economicamente fra la risoluzione di diritto e la risoluzione per inadempimento non vi dovrebbe essere differenza, uno essendo il criterio nel determinare l' indennizzo: la differenza fra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al giorno in cui si doveva adempiere, ovvero al giorno in cui tempestivamente si procedette ad esecuzione coattiva.
Se esecuzione coattiva non vi è stata, l'indennizzo non può essere determinato dall'autorità giudiziaria in maniera diversa di come se si fosse avuta esecuzione coattiva.
Tuttavia la risoluzione di diritto importa questo: che l'autorità giudiziaria nonché risolvere il contratto, deve senz'altro ritenerlo come se mai fosse esistito e deve limitarsi a prender atto dell'avvenuta risoluzione.
Un'esecuzione tardiva l'autorità giudiziaria non potrebbe mai consentirla, nemmeno in caso di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento: ma nella risoluzione di diritto è piu ferma la posizione dell'adempiente sicché ad es. non vi potrà mai essere neanche parziale compensazione delle spese giudiziali.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

372 L'art. 400 prevede la risoluzione di diritto a favore del contraente; che prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme usuali, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.
Questa risoluzione presuppone una vendita con comune scadenza delle reciproche prestazioni, e cioè l'ipotesi già regolata nell'art, 67 cod. comm. Ma con l'art. 400 da me progettato ho assorbito anche l'art. 1512 cod. civ. (380 progetto del 1936), prevedendo altresì come causa di risoluzione di diritto, la mancata presentazione del compratore per ricevere la cosa offerta, anche quando l'obbligazione di pagare il prezzo non sia ancora scaduta.
Risulta, evidente che non vi è luogo a risoluzione per il mancato ritiro della merce da parte del compratore che abbia già pagato., In questo caso il venditore potrà liberarsi dall'obbligazione di custodire la cosa venduta, avvalendosi delle norme generali sulla mora credendi.

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