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Articolo 1511 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Dispositivo dell'art. 1511 Codice Civile

Nella vendita [1470] di cose da trasportare da un luogo a un altro [1378, 1510], il termine per la denunzia [1495] dei vizi e dei difetti di qualità apparenti(1) decorre dal giorno del ricevimento [172](2).

Note

(1) Sono apparenti i vizi che il "bonus paterfamilias" (1176 c.c.) può rilevare venendo a contatto con il bene.
(2) La garanzia è però esclusa se ricorrono le condizioni di cui all'art. 1490 del c.c..

Ratio Legis

La previsione della norma è giustificata dal fatto che solo dal ricevimento del bene il compratore può avere contezza dei vizi apparenti, cioè quelli che possono essere rilevati con un contatto diretto con il bene usando la diligenza media (1176 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1511 Codice Civile

Consegna nella vendita delle cose da trasportare da un luogo ad un altro

Nelle cose da trasportare (molto spesso genus) la consegna effettiva al compratore si ha solo quando egli la riceve dal vettore.
Però nella vendita di genus la specificazione ha luogo sin dal momento della consegna al vettore o spedizioniere che pur non essendo un rappresentante del compratore destinatario (v'è consegna al rappresentante se il genus è consegnato allo spedizioniere abituale del compratore, ovvero allo spedizioniere o al vettore incaricato dal compratore) riceve la cosa obbligandosi a consegnarla al compratore nel luogo indicato dal contratto di trasporto: art. 1378 cod. civ..
Pur messa la cosa a rischio e pericolo (che significa a disposizione) del compratore sin dal momento della consegna al vettore oo allo spedizioniere, il compratore però non ha ancora la cosa e soprattutto non è in grado di esaminarla per vedere se abbia vizi apparenti o occulti.
Perciò, mentre la specificazione ha avuto luogo sin dal momento della consegna al vettore o allo spedizioniere (e sin da tal momento la cosa è a rischio e pericolo del compratore) solo in un momento successivo decorre il termine per la denunzia di vizi e di qualità apparenti: solo dal momento in cui il compratore l'ha ricevuta.


Ricevimento

Cosa significa ricevimento?
Ricevimento nei propri magazzini ovvero effettivo esame della cosa? Poiché è normale che all'atto stesso in cui la cosa entra nei magazzini del ricevente egli l'esamini per vedere se è in buone condizioni o se non ha subito avarie nel viaggio; poiché già il ricevimento senza riserve estingue ogni azione contro il vettore (art. 1698 cod. civ.); poiché è anormale che il destinatario non esamini le cose appena giunte, non ne tolga l'imballaggio e non ne indaghi le qualità apparenti, il termine decorre dal giorno del ricevimento anche se solo in un giorno successivo o solo vari giorni dopo il compratore esamina le cose ricevute dal vettore. Il compratore che (pur se oberato di lavoro) tardi in questo esame, imputi a se stesso se ha lasciato trascorrere gli otto giorni per la denunzia.

Solo in un caso potrebbe il compratore denunziare anche dopo gli otto giorni dal ricevimento: se ad es. per forza maggiore, questi non ha avuto possibilità di rilevare tempestivamente i vizi e i difetti di qualità apparenti.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

369 Alla vendita di cose da trasportare da un luogo all'altro si riferisce parimenti l'art. 397.
Esso intende stabilire in questo genere di vendite, come fa già l'art. 70 del codice di commercio, la garanzia del venditore anche per i vizi apparenti, subordinando l'esercizio dell'azione relativa alla denunzia dei vizi da farsi entro il termine di cinque giorni dall'arrivo.
Questo stesso termine si applica per le difformità apparenti delle cose, che danno luogo a risoluzione a norma dell'art. 382. Una volta stabilitosi che l'azione per l'inadempimento del venditore, fondata sul difetto di specifiche qualità, è soggetta, al pari della redibitoria, al termine di decadenza fissato per la denunzia delle difformità, è logico che per le difformità apparenti nelle merci trasportate da un luogo all'altro, il termine per la denunzia non deve decorrere dall'arrivo.
Se i vizi o le difformità non sono apparenti, il termine decorrerà dalla scoperta, a norma dell'art. 379.

Massime relative all'art. 1511 Codice Civile

Cass. civ. n. 1616/2021

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c., che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali, all'occorrenza anche con un'indagine a campione.

Cass. civ. n. 12465/2016

In tema di difetti di qualità apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del ricevimento è stabilita dall'art. 1511 c.c. solo per le qualità essenziali all'uso cui la cosa è destinata, mentre per le qualità promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché l'affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall'onere di verifica alla consegna.

Cass. civ. n. 4496/2000

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c. che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali all'occorrenza anche con un'indagine a campione.

Cass. civ. n. 49/1996

In tema di vendita di cose da trasportare, l'art. 1511 c.c. pone a carico del compratore un onere di diligenza consistente nel dovere di esaminare la cosa comprata per rilevarne vizi o difetti apparenti; cosicché il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno in cui il compratore è stato in grado di esaminare la merce, ossia del giorno in cui questa è stata posta nella sua disponibilità mediante la consegna. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva escluso l'apparenza del vizio della cosa venduta sul presupposto che la merce si trovava confezionata per la spedizione in una scatola non trasparente ed aveva, quindi, ritenuto che il termine per la denunzia dovesse decorrere non dal momento in cui il compratore aveva ricevuto la merce, bensì da quando aveva proceduto all'apertura della confezione).

Cass. civ. n. 1006/1982

Qualora il venditore abbia assunto l'obbligo di consegnare la cosa compravenduta al compratore, l'esecuzione del contratto non si esaurisce con l'avvenuto sdoganamento della merce alla frontiera ma solo con l'effettiva consegna al compratore.

Cass. civ. n. 669/1976

In relazione alla garanzia dovuta dal venditore, ai sensi dell'art. 1511 c.c., un vizio deve considerarsi occulto non solo quando non sia riconoscibile e apparente ad una diretta ispezione, ma anche quando per le caratteristiche del procedimento di fabbricazione della cosa venduta, per la sua consistenza o per le modalità della sua conservazione, ovvero per le circostanze della consegna, esso non possa essere rilevato ad un esame immediato, ma solo dopo che ne sia iniziata l'utilizzazione. A tale ipotesi va equiparata quella in cui, pur essendo in astratto possibile una verifica contestuale, essa tuttavia sarebbe talmente gravosa ed antieconomica da superare i criteri dell'ordinaria diligenza o il normale comportamento dei soggetti nei rapporti commerciali.

Cass. civ. n. 754/1971

Un vizio è apparente, agli effetti dell'art. 1511 c.c. in relazione all'art. 1495 dello stesso codice, quando è di facile percezione ed è sufficiente una normale diligenza per constatarlo, in rapporto alle particolari circostanze della vendita ed alla persona dell'acquirente.

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