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Articolo 1516 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

Dispositivo dell'art. 1516 Codice Civile

Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione [1476], il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore [83].

Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno [1518, 1536].

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 1515 c.c.) prevede uno strumento di autotutela, in tal caso per l'acquirente, per l'ipotesi in cui sia inadempiente il venditore.

Spiegazione dell'art. 1516 Codice Civile

Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore

Come nell'inadempimento del compratore, così nell'inadempimento del venditore l'acquisto delle cose deve farsi senza ritardo a mezzo di pubblico ufficiale autorizzato a tali atti.
Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Anche qui, come nell' art. 1515 cod. civ. la postuma notizia al venditore (cioè la vendita già eseguita) vale solo per le cose fungibili aventi un prezzo corrente: mentre se in danno si devono acquistare cose non aventi un prezzo corrente, il venditore dev'essere tempestivamente avvisato del giorno, del luogo e dell'ora in cui l'esecuzione coattiva sarà fatta e dell'ufficiale procedente.
Questa distinzione fra cose che hanno e che non hanno un prezzo corrente, questa minor protezione dell'inadempiente (avviso solo a cose fatte) quando le cose vendute hanno un prezzo corrente, logicamente puo spiegarsi perché solo per le cose che non hanno un prezzo corrente l'inadempiente corre il rischio di essere gravemente danneggiato da una esecuzione coattiva insincera, nella quale sarà contropartita novantanove volte su cento la stessa parte adempiente.
Ma poiché nella pratica, per tuziorismo, già è buona norma avvertire l'inadempiente anche prima che la vendita abbia luogo, perché egli possa premunirsi e guardare o far guardare i suoi interessi, sarebbe stato preferibile non distinguere, e prescrivere in ogni caso il previo avviso all'inadempiente perché nel giorno e nel luogo indicati, ed innanzi all'ufficiale procedente, possa l'inadempiente o far presentare oblatori, ovvero far guardare al meglio i suoi interessi.

Avvenuto l'acquisto in danno del venditore, questi deve la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre il risarcimento del maggior danno.


Danno

Quale può essere il maggior danno?
Deve trattarsi di un damnum commune, e non di un danno individuale.
Non per il solo fatto di non aver avuto in tempo la cosa, il compratore può aver diritto al maggior danno. Si doveva fornire grano ad un pastificio: oltre la differenza di prezzo non è dovuto il maggior danno dell'inattività del pastificio messo nell'impossibilità di lavorare, poiché il grano poteva procurarsi altrove. Solo se non fu possibile procurarsi grano altrove, questo maggior danno della chiusura del pastificio dovrà indennizzarlo il venditore.

In tema di risarcimento di danno è sempre fondamentale l'insegnamento del Dig. 19, I, 21, 3: non consegnato il grano, risponde il venditore del maggior prezzo, ma non se gli schiavi morirono di fame, poiché l'inadempiente non deve risarcire il danno oltre quanto è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1516 Codice Civile

Cass. civ. n. 22565/2015

In tema di società cooperativa edilizia, in caso di pretermissione del socio prenotatario e di assunzione dell'obbligo di cessione di un alloggio a terzi, l'estraneità del cessionario alla compagine sociale e l'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di "prenotazione", determina la radicale nullità della delibera di alienazione del bene a terzi, per illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 c.c., reso applicabile dall'art. 2516 c.c., potendo conseguirne, altresì, la nullità derivata del contratto preliminare stipulato con il terzo estraneo.

Cass. civ. n. 12272/2014

In tema di vendita di cose mobili, in caso di inadempimento od inesatto adempimento del venditore, il compratore, che non possa avvalersi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 1516 cod. civ. ed acquisti altrove le cose oggetto della vendita, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo convenuto, purché dimostri di avere acquistato le stesse cose o altre aventi le medesime caratteristiche qualitative.

Cass. civ. n. 2171/1997

Il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di procurarsi in danno del venditore l'acquisto della merce (art. 1516 c.c.) non incide sul diritto di chiedere il risarcimento del danno per l'inadempimento di questi, mentre l'esercizio di detta facoltà non esclude il risarcimento del danno derivato dal ritardo e dal maggior prezzo pagato per ottenere la medesima prestazione di quella ineseguita.

Cass. civ. n. 8840/1990

Il compratore di cose fungibili, il quale si avvalga della facoltà di procedere alla compera in danno del venditore disciplinata dall'art. 1516 c.c., può ottenere dall'inadempiente la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo convenuto, mentre, qualora non si avvalga di tale facoltà, come nel caso in cui acquisti direttamente da un terzo le cose non consegnategli, al di fuori dei modi e delle forme di cui alla citata norma, per limitare le conseguenze dell'altrui inadempimento, può esperire ordinaria azione risarcitoria, soggetta alle comuni regole operanti in materia (e quindi sottratta ai limiti di cui al terzo comma del medesimo art. 1516 c.c.).

Cass. civ. n. 5222/1983

L'autotutela concessa dall'art. 1516 c.c. al compratore che non ottiene la consegna della merce — acquisto senza ritardo delle cose, a spese del venditore, a mezzo di persona autorizzata, ovvero di ufficiale giudiziario o di commissario nominato dal pretore — è lasciata alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, quindi, una facoltà e non un obbligo, con la conseguente possibilità per la parte stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno la cui entità — da provarsi dal creditore secondo le consuete regole — va determinata dal giudice secondo gli ordinari criteri posti dall'art. 1223 c.c., senza che possa trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 1518 c.c. — secondo cui il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggiore danno — ove si tratti di cose non previste in tale norma di carattere eccezionale.

Cass. civ. n. 3963/1983

Il diritto alla differenza di prezzo, previsto dall'art. 1516, secondo comma, c.c. in favore dell'acquirente per la compera in danno, non attiene ad un mero rimborso di spese, così da costituire un titolo distinto dal risarcimento del maggior danno riconosciuto all'acquirente stesso da detta disposizione, ma ha anche esso (al pari dell'analoga diritto spettante al venditore, in base all'ultimo comma del precedente art. 1515, per la vendita in danno) contenuto risarcitorio, correlato alla perdita della maggior somma impiegata per procurarsi la cosa oggetto del contratto ineseguito. Consegue che il giudice non può liquidare tale differenza di prezzo e rinviare a separato giudizio la liquidazione del maggior danno, non essendo consentito scindere il giudizio sul quantum, di modo che la determinazione della quantità della prestazione risarcitoria dovuta abbia luogo per una parte in un processo e per l'altra in un secondo distinto processo.

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