Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui(1).
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti [83] o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [o da norme corporative](2), ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario(3) nominato dal tribunale(4). In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita(5).
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno [1518, 1536].
Note
La parola "tribunale" è stata sostituita dalla parola "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. lgs. 13 luglio 2017, n. 116 con decorrenza dal 31/10/2021. Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.