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Articolo 1512 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Garanzia di buon funzionamento

Dispositivo dell'art. 1512 Codice Civile

Se il venditore ha garantito [1490] per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta [1698], il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza(1). L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.

Il giudice, secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento(2), salvo il risarcimento dei danni.

Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso [174].

Note

(1) Se è stato convenuto il patto, deve ritenersi, alla luce della lettura che la giurisprudenza fa dell'art. 1218 del c.c. (Cass., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533), che l'acquirente possa limitarsi a dimostrare il titolo dal quale deriva la garanzia ed allegare l'inadempimento, mentre grava sull'alienante l'onere di dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
(2) Si noti che nel nostro ordinamento non esiste, secondo l'opinione prevalente, un'azione di esatto adempimento per l'ipotesi di bene viziato: l'acquirente, infatti, ha, al più, la possibilità di scegliere tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo (1492 c.c.) ma non quella di pretendere che l'alienante rimedi al vizio mediante la consegna di un nuovo bene non viziato. La garanzia in esame, dunque, costituisce un'eccezione e deve essere espressamente prevista dalle parti.

Ratio Legis

La garanzia di buon funzionamento è volta a rafforzare l'acquirente poiché gli dà una protezione ulteriore rispetto a quella disposta per il caso di vizi (1490 c.c.) o di mancanza di qualità (1497 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1512 Codice Civile

Garanzia di buon funzionamento

Qual è il valore di questa garanzia?
È una vera assunzione di rischio da parte del venditore, il quale in realtà allevia al compratore l' onere della prova: lo autorizza a ritenere dovuto a colpa del venditore ogni imperfezione di funzionamento che non derivi da guasti o danneggiamenti causati dal compratore medesimo.
La garanzia di buon funzionamento migliora così la posizione del compratore, il quale se non vi fosse la garanzia avrebbe l'onere di dimostrare la ragione del mancato o cattivo funzionamento.
Alleggerendogli tale onere, la clausola di garanzia lo mette in condizione di limitarsi a provare il solo fatto del mancato o difettoso funzionamento: restando così a carico del venditore la prova che invece il difettoso o mancato funzionamento è dovuto al fatto del compratore.


Garanzia espressa

La garanzia di buon funzionamento dev'essere espressa: ma gli usi possono anche stabilire che la garanzia di buon funzionamento è dovuta anche in mancanza di patto espresso.
Atteso il vantaggio che deriva al compratore dalla garanzia di buon funzionamento (comunque spontaneamente offertagli dal venditore proprio per ragioni di concorrenza) il venditore dev'essere immediatamente posto in condizione (analogamente nei vizi redibitori) di conoscere il difetto per porvi immediato riparo.
Perciò entro trenta giorni dalla scoperta il compratore, sotto pena di decadenza, deve denunziare il difetto al venditore. Ed entro sei mesi dalla scoperta si prescrive l'azione. Si riproduce qui il doppio termine di prescrizione e di decadenza (otto giorni ed un anno) dell'art. 1495 cod. civ. in terra di vizi.

Il difettoso o mancato funzionamento della cosa venduta può essere più o meno grave: corrispondentemente, secondo le circostanze, attesa principalmente la maggiore o minore gravità, la maggiore o minore difficoltà della riparazione, il giudice assegna al venditore un termine per sostituire (nei casi più gravi), per riparare (nei casi meno gravi) la cosa, in modo da assicurarne il buon funzionamento: salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.


Danni

Il risarcimento dei danni è dovuto anche indipendentemente da colpa del venditore, anche se non è dimostrata la sua negligenza, anche se egli può dimostrare che al collaudo in fabbrica la cosa venduta era apparsa priva di difetti.
Né questo sembri eccessivo rigore, perché con la garanzia di buon funzionamento il venditore si è accollato una responsabilità, anche indipendentemente da colpa. Una fideiussione per così dire per la bontà della cosa (se il concetto di fideiussione potesse trasportarsi dalle persone alle cose), ha voluto insomma il venditore garantire il compratore non solamente per il caso di colpa e negligenza nella costruzione (e probabilmente sarebbe stata inutile tale garanzia) ma anche e principalmente in caso di incolpevole mancato o difettoso funzionamento.

Il patto con cui il venditore garantisce per un certo periodo di tempo il funzionamento della macchina venduta ha per effetto di prorogare a tal periodo di tempo il termine per l'esercizio dell'azione redibitoria, ma non di far decorrere tale termine solo dopo che è scaduto il periodo di garanzia. Il patto di garanzia attribuisce al perfetto funzionamento della cosa venduta il carattere di requisito essenziale la cui mancanza dava luogo all'azione contrattuale quando essa era diversa dalla redibitoria.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

370 Sulle tracce del progetto del 1936 (art. 374) si sono disciplinati gli effetti della clausola di buon funzionamento, molto frequente nelle vendite di macchine, strumenti e simili, con la quale il venditore garantisce il regolare funzionamento della cosa venduta per un tempo determinato (art. 398).
In forza di questa garanzia convenzionale il compratore che scopra un difetto di funzionamento deve denunziarlo al venditore entro un termine, che la Commissione reale aveva fissato in un mese dalla scoperta ma che io ho ridotto a cinque giorni dalla scoperta.
L'azione per la risoluzione si prescrive, in base all'art. 398 da me dettato, entro l'anno dalla scoperta stessa anziché entro un anno dalla denunzia come aveva proposto la Commissione reale, ma si dà facoltà al giudice (il che è conforme alla pratica commerciale), prima di risolvere il contratto, di assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa, salvo il risarcimento dei danni: questa possibilità è stata specificata in modo da non lasciare dubbi, riparandosi così dall'incerta dizione "se il venditore non esegue l'obbligazione relativa" dettata dalla Commissione reale.
E' intuitivo che il compratore può invocare la garanzia per quei difetti di funzionamento che si rivelino entro il tempo determinato nel contratto. Per quanto vi sia un certo parallelismo nei termini per l'esercizio dell'azione redibitoria e per l'esperimento di quella dipendente dalla clausola in esame (si noti che il termine di prescrizione, nella prima decorre dalla consegna, e nella seconda dalla scoperta), è certo che la garanzia di buon funzionamento non può ricollegarsi, nel sistema del progetto, alla garanzia per i vizi. La Commissione reale l'aveva illustrata come un tertium genus di garanzia, aggiuntesi a quella per evizione e a quella per i vizi. E tale mi è apparsa in effetti considerando i seguenti caratteri distintivi: la garanzia per vizi dà luogo a risarcimento di danni soltanto nel caso di conoscenza dei vizi da parte del venditore, invece la garanzia convenzionale di buon funzionamento dà luogo al risarcimento dei danni indipendentemente dallo stato soggettivo del venditore; il vizio deve essere preesistente alla vendita, mentre l'irregolare funzionamento, purché manifestatosi nel periodo di tempo convenuto, impegna sempre la responsabilità del venditore.

Massime relative all'art. 1512 Codice Civile

Cass. civ. n. 23060/2009

La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti c.c. differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 c.c. per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima - cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno - impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata; inoltre, la garanzia di cui all'art. 1512 c.c., che attua, con l'assicurazione di un determinato risultato - il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto - una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita.

Cass. civ. n. 2631/2007

La sostituzione dell'oggetto della compravendita, avvenuta con il consenso delle parti, ha gli stessi effetti della novazione oggettiva prevista dall'articolo 1230c.c. art. 1230 - Novazione oggettiva cod. civ., sussistendone entrambi i requisiti dell'"aliud novi" e dell'"animus novandi", con la conseguenza che le parti si ritrovano nelle identiche posizioni con i rispettivi oneri ed obblighi. (Nella fattispecie di compravendita di uno scanner, dopo la sostituzione del bene venduto perché affetto da vizi, il compratore aveva denunciato vizi afferenti anche allo scanner consegnato in sostituzione, dalla ditta fornitrice del venditore, ma con lettera successiva al decorso del termine decadenziale di otto giorni e anche di quello prescrizionale di un anno previsto dall'art. 1495 cod. civ.. La S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto decisivo il decorso dell'anno per l'esercizio dell'azione, atteso l'onere del compratore di comunicare al venditore il difetto dello scanner sostituito e di fornire la prova della conoscenza da parte del venditore della seconda sostituzione del bene acquistato). (Rigetta, App. Ancona, 29 Aprile 2002).

Cass. civ. n. 8153/2000

Nel contratto di compravendita sussiste per il venditore l'obbligazione di garantire il buon funzionamento della res vendita e, quindi, un determinato risultato che, nella fornitura congiunta di hardware e software consiste nell'idoneità del complesso a conseguire i risultati prefissisi dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura di un determinato elaboratore e di determinati programmi.

Cass. civ. n. 8126/2000

La garanzia del buon funzionamento delle cose vendute ex art. 1512 c.c. postula che si tratti di beni i quali anche non rientranti necessariamente nella categoria delle macchine, siano destinati a durare nel tempo ed abbiano una propria funzionalità strumentale suscettibile, ove venga meno, di essere eventualmente ripristinata mediante riparazione come prevede espressamente il secondo comma dell'articolo citato, sicché essa non si attaglia alla vendita di cose consumabili, come nel caso di animali vivi destinati alla macellazione.

Cass. civ. n. 6033/1995

La garanzia di buon funzionamento di cui all'art. 1512 c.c. non ha effetto se manca la determinazione del tempo della sua durata, salvo rimanendo l'ordinaria garanzia di legge, soggetta ai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c.

Cass. civ. n. 5740/1986

Il rivenditore, cui dal compratore sia stata riconsegnata per riparazioni la cosa venduta con (diretta) assunzione della garanzia del buon funzionamento, ove non sia in grado di restituirla (nella specie perché andata perduta, in seguito al suo invio alla casa produttrice), è tenuto a risarcire il compratore, e la relativa obbligazione integra un debito di valore, come tale soggetto a rivalutazione monetaria.

Cass. civ. n. 3257/1983

La sostituzione della cosa venduta, che in via coattiva è ammissibile solo nel caso previsto dall'art. 1512 c.c., cioè dell'azione di garanzia per buon funzionamento della cosa venduta, può trovare applicazione in via facoltativa in ipotesi di ordinaria azione redibitoria, con la condanna del venditore a sostituire l'oggetto difettoso con altro esente da vizi o, in mancanza, a restituire il prezzo e risarcire il danno, poiché l'ordine di sostituzione impartito in tale forma (non coercitiva) non è incompatibile con lo schema dell'azione redibitoria, nulla vietando che il venditore possa trovare conveniente la facoltativa sostituzione della cosa, anziché la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno, coercibile in via esecutiva.

Cass. civ. n. 5155/1981

Qualora il compratore agisca, ai sensi dell'art. 1492 c.c., per la risoluzione del contratto, senza porre alcuna pretesa fondata sulla garanzia di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 c.c. — la quale attua una più energica tutela del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità — il giudice non può accogliere la richiesta, formulata dal venditore, di concessione di un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento.

Cass. civ. n. 3214/1977

Qualora il compratore, invocando la garanzia di buon funzionamento, chieda, in primo grado, la condanna del venditore ad eliminare i difetti che impediscono alla cosa venduta di funzionare normalmente, è inammissibile, a norma dell'art. 345 c.p.c., la domanda di risoluzione del contratto di vendita fondata sulla garanzia generale per vizi occulti di cui agli artt. 1490 c.c. e ss. Le due domande sono, infatti, fondate su diverse causae petendi, in quanto la garanzia di buon funzionamento, diversamente dalla garanzia per vizi occulti, trova il suo presupposto in uno specifico ed espresso impegno negoziale che ha ad oggetto l'obbligo di assicurare la durata della cosa venduta e può riguardare anche soltanto una parte di detta cosa ed, infine, è collegata al rispetto di termini e di formalità di denunzia ad essa peculiari. Né può invocarsi, in contrario, la norma di cui all'art. 1453 c.c. che consente di domandare anche in appello, la risoluzione del contratto nonostante che il giudizio sia stato promosso per chiedere l'adempimento, in quanto per tale norma è pur sempre necessaria la identità dei fatti e degli elementi concreti che concorrono a formare la causa petendi.

Cass. civ. n. 873/1977

L'obbligo derivante dalla garanzia di buon funzionamento non si esaurisce in una qualunque riparazione della cosa, che la faccia nuovamente funzionare, o in una qualunque sostituzione della cosa stessa, purché effettuata con altra funzionante, ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare la cosa nello stato di efficienza che avrebbe avuto, durante il periodo di garanzia, altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando alla cosa non funzionante ne venga sostituita altra dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quella originariamente acquistata (sicché, se si era acquistata cosa nuova, la sostituzione non potrà avvenire che con altra cosa nuova, salvo diverso accordo delle parti), dovendo essere assicurato al compratore il buon funzionamento per la durata e con le prestazioni che era lecito attendersi dalla cosa nuova acquistata o dalla cosa nello stato di uso in cui era stata acquistata. Tale risultato, specialmente quando si, tratti di motori nuovi, non può essere assicurato dalla sostituzione con un motore vetusto, di cui non è dato conoscere se e per quanto tempo sia stato già azionato.

Cass. civ. n. 208/1975

La garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta per un determinato periodo di tempo (art. 1512 c.c.), avente origine negoziale o eventualmente dagli usi, è un mezzo di rafforzamento della tutela del compratore, nel senso che si aggiunge alla garanzia, dovuta ex lege dal venditore, per vizi (art. 1490 c.c.) e alla responsabilità del venditore, stabilita dalla legge, per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.). Con la pattuizione della garanzia suddetta il venditore assicura al compratore il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta, e vi è tenuto indipendentemente dalla causa del cattivo funzionamento e qualunque essa sia, salvo che egli provi che il cattivo funzionamento dipenda da una causa sopravvenuta dopo la conclusione del contratto o da un fatto proprio del compratore. Nell'ambito della loro autonomia negoziale, le parti possono convenire che la garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta sia subordinata all'osservanza, da parte del compratore, dei modi e dei tempi stabiliti nel contratto per il pagamento del prezzo. In tal caso, il compratore, in conseguenza di un cattivo funzionamento della cosa, non può pretendere la garanzia qualora, invocando il disposto dell'art. 1460 c.c., abbia sospeso l'adempimento della sua obbligazione avente per contenuto il pagamento del prezzo nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto: ciò. è impedito sia dalla clausola suddetta, in certo senso analoga a quella limitativa della proponibilità delle eccezioni prevista dall'art. 1462 c.c., sia dal fatto che, stante l'ampia portata della garanzia in esame, dovuta per il solo fatto del cattivo funzionamento della cosa indipendentemente dalla sua causa, l'esistenza del cattivo funzionamento non significa di per sé inadempimento del venditore. Esclusa la garanzia (negoziale) di buon funzionamento per effetto di quella clausola, il compratore può far valere, qualora ne ricorrano le condizioni, soltanto la garanzia legale per vizi e la responsabilità legale del venditore per mancanza di qualità promesse od essenziali, osservando i relativi termini di decadenza e di prescrizione ed incombendo a lui il relativo onere probatorio.

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