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Articolo 1513 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Accertamento dei difetti

Dispositivo dell'art. 1513 Codice Civile

In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa(1), il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito [77] o il sequestro della cosa stessa(2), nonché la vendita per conto di chi spetta [1515, 1516], determinandone le condizioni.

La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.

Note

(1) Tale ampia formulazione induce a ritenere che la norma si applichi in tutte le ipotesi in cui sia in discussione la qualità o condizione della cosa previsti dalle norme in tema di vendita in generale (1470 ss. c.c.), cioè bene gravato da garanzie reali o altri vincoli (1482 c.c.) o da oneri o diritti di godimento di terzi (1489 c.c.), vizi (1490 c.c.), mancanza di qualità (1497 c.c.).
(2) Ciò al fine sia di liberare la parte dal dovere di custodia del bene e dalla relativa responsabilità (1177 c.c.) sia di consentire di procedere all'accertamento degli eventuali difetti o della condizione del bene.

Ratio Legis

Il legislatore da alle parti la possibilità di avvalersi di un mezzo rapido per l'accertamento dei difetti del bene, in considerazione del fatto che la vendita di beni mobili è assai frequente nella pratica commerciale. In tal modo, quindi, egli ottiene anche il risultato di favorire i traffici giuridici e quello di non aggravare il carico giudiziario.
Lo scopo è importante per il legislatore, atteso che egli sanziona la parte che non si avvale dello strumento in esame con l'onere di provare, a prescindere dal fatto che sia il debitore o il creditore, lo stato e l'identità del bene.

Spiegazione dell'art. 1513 Codice Civile

Accertamento dei difetti

È una vera e propria perizia: perciò il perito deve astenersi e può essere ricusato per tutte le ragioni per cui deve astenersi e può essere ricusato il perito in un giudizio.


Vantaggio della disposizione

Il vantaggio che l'art. 1513 cod. civ. dà alle parti consiste nel non obbligarle ad attendere l'instaurazione di un giudizio o una sentenza interlocutoria: perciò la perizia preventiva può rientrare fra i provvedimenti cautelari.
In sostanza è una cautela che la legge consente autorizzando l'accertamento dei difetti.
E poiché il più delle volte occorre con urgenza far vendere la merce per conto di chi spetta poiché ogni ritardo potrebbe gravarla di insopportabili spese di deposito e potrebbe inoltre la merce deperire ed anche andare a male, il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa nonché la vendita per conto di chi spetta determinandone le condizioni.

La vendita per conto di chi spetta ricorda l'analogo istituto dell'assicurazione per conto di chi spetta.
L'assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 cod. civ.) profitterà a chi risulterà proprietario della cosa sinistrata, la vendita per conto di chi spetta sarà anch'essa un alleviamento del debito di chi risulterà debitore per inadempimento: o il venditore o il compratore.


Prova dell'entità e dello stato

Chi non ha chiesto la verifica della cosa deve in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato.
A chiedere la verifica è interessato di regola il compratore che afferma di aver ricevuto cosa difettosa, ma può esservi interessato anche il venditore il quale, avendo nei suoi magazzini le cose vendute (e di cui il compratore rifiuta il ritiro) ha interesse a farle risultare conformi a contratto.

Le spese della perizia, come ogni altra spesa, sono a carico del soccombente.
Non è facile ipotizzare una perizia inutilmente chiesta dal venditore se il compratore non si proponeva di opporre eccezione di vizi o difetti, invero, non appena il decreto di nomina del perito è notificato al compratore, questi ha un mezzo molto semplice per evitare l'accertamento peritale: dichiarare alla controparte di aver visitato le cose e di averle trovate di suo gradimento, ovvero chiederà una brevissima proroga onde visitare o far visitare le cose periziande.

Attesa l'ammissibilita della perizia anche in contratti diversi dalla vendita, solo nella vendita vi è la sanzione di dover provare rigorosamente se non si è chiesta la verifica della cosa. Questa sanzione è solo a carico del compratore e del venditore poichè l'accertamento dei difetti è una particolarità della vendita, e se si può estenderlo ad altri contratti e ad altri rapporti, si deve estenderlo solo nella parte che manifestamente si presta all'analogia e non in quanto ne risulta una eccezionale limitazione (della libertà di prova) che non si può anch'essa estendere per analogia. Ne è contro la logica estendere una norma solo in una parte e non nella sua integrità, poiché in altri rapporti non vi è ragione (come invece vi è solo nella vendita) di derogare al principio della libertà delle prove, né si può estendere ad altri rapporti la sanzione in danno del compratore e del venditore scritta nell'art. 1513 cod. civ..

Quando più non esiste la cosa da periziare (perché ad es. il cemento è stato già impiegato, ovvero la merce non vi è più, ma solo se ne hanno descrizioni in perizie precedenti o in altri documenti) pur non è escluso che il perito possa esprimere induttivamente il suo giudizio su dati desunti dagli atti e da ogni altra possibile fonte di conoscenza. È anche ammissibile la prova testimoniale di fatti avvenuti precedentemente e la cui traccia sia scomparsa, per dar modo al perito di esprimere il suo parere.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1513 Codice Civile

Cass. civ. n. 9425/1987

In tema di vendita di cose mobili, nell'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 1513 c.c. (che dispone che «la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato») la prova sull'identità e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudizio un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte, che è tenuta all'onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo.

Cass. civ. n. 6196/1986

La verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c., consentita al venditore e al compratore dall'art. 1513 c.c., in caso di divergenza sulla qualità e condizione della cosa, non richiede il requisito dell'urgenza, necessario per l'accertamento tecnico preventivo, sia perché il rinvio operato alla norma del codice di rito si riferisce alle sole modalità prescritte per il procedimento sommario, sia perché la prova rigorosa dell'identità della cosa che, a norma del secondo comma dell'art. 1513 c.c. deriva dal mancato esercizio di detta facoltà, sarebbe ingiustificata in rapporto a una omessa verifica esperibile soltanto in circostanze di urgenza.

Cass. civ. n. 582/1982

Il mancato ricorso del venditore o del compratore alla procedura prevista dall'art. 1513 c.c., per l'accertamento dei difetti della cosa, non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti medesimi.

Cass. civ. n. 4089/1978

Il ricorso alla procedura di verificazione dei difetti della cosa venduta, previsto dall'art. 1513 c.c., costituisce una mera facoltà e non un onere dell'acquirente; ne consegue che il mancato ricorso a detta procedura di verificazione non può giustificare il perentorio rifiuto delle prove addotte dall'acquirente e il ricorso alla prova presuntiva per escludere ogni difetto della cosa venduta.

Cass. civ. n. 2082/1976

La norma di cui all'art. 1513 c.c. — secondo cui, nel caso di divergenza sulla qualità e la condizione della cosa venduta, il venditore o il compratore che non abbiano chiesto la verifica della cosa medesima, debbono provarne rigorosamente l'identità e lo stato — si riferisce a qualsiasi ipotesi di controversia circa l'esistenza di requisiti della res vendita, la cui mancanza comporti l'inadempienza del venditore all'obbligo di consegnare la cosa pattuita o di garantire il compratore dai vizi o dai difetti di qualità o di funzionamento. Ne discende che la suddetta verifica è necessaria non solo per l'accertamento dei cennati vizi e difetti, ma anche per quello diretto a stabilire se la cosa consegnata costituisca, o meno, un aliud pro alio.

Cass. civ. n. 3470/1972

La disposizione dell'art. 1513, secondo comma, c.c. – in virtù del quale, in caso di divergenza sulla qualità della cosa venduta, l'identità e lo stato di essa devono essere provati rigorosamente qualora la parte interessata non abbia richiesto la verifica preventiva nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. – se non implica l'esclusione di altri mezzi di prova, importa che la parte deve subire le conseguenze delle difficoltà eventualmente insorte per successivi mutamenti dello stato della cosa ed assolvere normalmente, ad onta di esse, all'onere della prova.

Cass. civ. n. 708/1971

In tema di accertamento dei difetti della cosa mobile venduta, il rigore previsto dall'art. 1513, comma secondo c.c., il quale dispone che la parte che non ha chiesto la verifica della cosa deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato, attiene unicamente alla valutazione delle prove, nel senso che esse devono essere tali da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza riguardo alle difficoltà in cui la parte, tenuta all'obbligo probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo. Il rigore della valutazione della prova implica, peraltro, un apprezzamento di merito, incensurabile, come tale in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 1879/1970

In tema di accertamento dei difetti della cosa mobile venduta, la disposizione del secondo comma dell'art. 1513 c.c. non importa spostamento dell'onere della prova, onde spetta sempre al compratore di provare i dedotti vizi della merce.

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