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Articolo 1530 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pagamento contro documenti a mezzo di banca

Dispositivo dell'art. 1530 Codice Civile

Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca(1), il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.

La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito(2).

Note

(1) In tal caso il compratore affida l'incarico la banca mediante un contratto di mandato (v. 1703 ss. c.c.) ed il rapporto sottostante che sorge è qualificabile come delegazione di pagamento (v. 1269 c.c.).
(2) Tale comma configura la c.d. apertura di credito irrevocabile o confermata, in base alla quale la banca rimane impegnata verso il venditore a mantenere ferma la propria promessa. Essa può opporre solo le eccezioni reali, attinenti alla incompletezza o irregolarità del titolo, ovvero quelle relative alle modalità di pagamento, nonché quelle personali (v. 1271 c.c.).

Ratio Legis

Il primo comma si giustifica considerando che tra il compratore e la banca vi è una delegazione di pagamento (1269 c.c.), cioè un accordo in base al quale la banca è obbligata ad adempiere nei confronti del venditore per conto dell'acquirente.
Nel secondo comma, poiché vi è una apertura di credito irrevocabile, le eccezioni che la banca può opporre non possono riguardare il merito del rapporto.

Spiegazione dell'art. 1530 Codice Civile

Pagamento a mezzo di banca

Quando la banca ha accettato di pagare il prezzo, è come se su di lei avesse tratto il compratore e la banca avesse accettato la tratta.
In questa delegazione del debito del compratore, nell'accollarselo la banca, l'obbligazione della banca passa in prima linea, come nella cambiale tratta l'obbligazione principale è quella del trassato accettante, mentre è sussidiaria l'obbligazione del traente.
Questa è del resto l'interpretazione che all'obbligazione della banca si dà in commercio: perciò il venditore (non diversamente dal possessore di una tratta accettata) non può agire contro il compratore se non dopo aver fatto constatare della presentazione e del rifiuto dei documenti da parte della banca.


Eccezioni della banca

Anche nelle eccezioni consentite alla banca vi è un regime analogo al cambiario.
E si spiega, dal momento che nell'accollo del debito del prezzo la promessa della banca, se non astrae dalla causa materiale (contratto di compravendita) per lo meno in certo modo ne è indipendente, nel senso che la regolarità esterna dei documenti, essendo sufficiente ad autorizzare la banca ad agire contro il compratore, la obbliga al tempo stesso a non opporre altre eccezioni al venditore.
La banca gli può opporre solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o dall'irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito. La banca che ha confermato il credito al venditore il più delle volte non dovrà pagare al venditore ma ad un'altra banca alla quale il credito del venditore è stato trasferito.
Ed in questo trasferimento di crediti vi è un movimento analogo a quello della circolazione dei titoli di credito: di qui una certa autonomia (se non proprio tutta l'autonomia dei titoli di credito) del debito della banca rispetto al suo rapporto fondamentale: che è non tanto la conferma del credito quanto il debito del prezzo da parte del compratore.
Nel garantire il pagamento del prezzo da parte del compratore suo cliente, come nel pagare o nel riscuotere crediti, o nell'eseguirne altri incarichi, difficilmente la banca va oltre il fatto materiale e — se si potesse dire — superficiale, non approfondito, del pagare o dell'incassare, senza doverne troppo a fondo indagare e preoccuparsi del perché, che eccederebbe la funzione normale della banca di occuparsi solo di movimento di danaro, per lucrarvi con interventi celeri e a fior di pelle.

Già nel diritto romano i banchieri s'impegnavano a pagare in un giorno determinato il debito d'un cliente (receptum argentari) adempiendo così il mandato avutone. Più tardi, nel diritto bizantino il receptum si fonda con il constitutum. Il banchiere, obbligatosi a pagare un debito del cliente, non può eccepire il beneficio d'escussione (che è a favore del fideiussore) perché col receptum o col constitutum il banchiere assume il debito come proprio.
Sostanzialmente la funzione caratteristica della banca è rimasta immutata.
La banca utilizza il danaro di terzi o prestandolo ai clienti ovvero garantendone debiti: è il mezzo più celere e sicuro di ritrarne lucro mediante una massa ingente di prestiti e di garanzie.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

675 Delia vendita su documenti e con pagamento contro documenti. Nel disciplinare la vendita su documenti si è avuto riguardo alla sola funzione rappresentativa attribuita ai documenti medesimi, che si risolve nel farne ritenere la consegna giuridicamente equivalente alla consegna delle merci. Questa funzione è riconosciuta dagli art. 1527 del c.c. e art. 1528 del c.c.; cosicché, rimettendo i documenti rappresentativi, e quegli altri che il contratto prevede (ad esempio, polizza di assicurazione), il venditore resta liberato dall'obbligo della consegna delle merci nella loro materialità, e ha diritto al pagamento del prezzo e degli accessori. Ha diritto a tale pagamento però sempre che i titoli rappresentativi e i documenti annessi siano regolari e al completo, e qualora non risulti già dimostrato che le cose oggetto della vendita, per le loro qualità e per il loro stato, presentino anomalie rilevanti avuto riguardo agli obblighi incombenti sul venditore (art. 1528). I rischi del trasporto nella vendita di merci già in viaggio gravano sul compratore a partire dal momento della consegna al vettore, solo nel caso che le merci siano assicurate e che la polizza di assicurazione sia stata consegnata al compratore stesso (art. 1529 del c.c., primo comma): si prende in considerazione l'ipotesi di vendita successiva all'imbarco o alla spedizione, e si tiene conto del fatto che, anche quando, al momento della vendita, la cosa era già perita, la polizza di assicurazione ne rappresentava il valore, per cui non si profilerebbe mai l'ipotesi di vendita senza oggetto. La norma però non vale nel caso di malafede dell'alienante (art. 1529, secondo comma). L'art. 1530 del c.c. regola l'ipotesi in cui il pagamento del prezzo debba avvenire a mezzo banca contro presentazione di documenti. Allora (art. 1530, primo comma) il compratore è coperto, verso il venditore, dalla responsabilità della banca (obbligata principale) in ordine al pagamento del prezzo, e soltanto in via sussidiaria il compratore può essere chiamato a rispondere verso il venditore, beninteso previa constatazione, da effettuarsi nelle forme stabilite dagli usi, del rifiuto della banca di pagare il prezzo delle merci; la constatazione va fatta al momento della presentazione dei documenti da parte del venditore. Per quanto concerne la particolare forma che nella pratica è conosciuta sotto la denominazione di apertura di credito irrevocabile o confermata, e per la quale la banca resta impegnata verso il venditore a non revocare la sua promessa, il codice dispone (art. 1530, secondo comma) che le eccezioni opponibili dalla banca al venditore sono soltanto quelle dipendenti dall'incompiutezza o dall'irregolarità dei documenti e quelle relative alle condizioni alle quali essa banca si è obbligata verso il venditore. Resta cosi esclusa ogni diversa eccezione.

Massime relative all'art. 1530 Codice Civile

Cass. civ. n. 13658/2013

Il pagamento del credito confermato, eseguito dalla banca a norma dell'art. 1530, secondo comma cod. civ., non è configurabile, nei rapporti tra banca e accreditato, come bonifico accreditato su ordine del compratore, ma costituisce adempimento dell'autonoma obbligazione assunta dalla banca con la conferma del credito. Ne consegue che, ove l'accredito sia eseguito su un conto corrente scoperto esistente presso la medesima banca, tra il credito del venditore derivante dal rapporto di conferma ed il suo debito per scoperto di conto corrente si ha compensazione parziale, conforme alla previsione dell'art. 56, primo comma, legge fall., insuscettibile, quindi, di revocatoria fallimentare. (Fattispecie relativa ad una ipotesi di compravendita internazionale).

Cass. civ. n. 372/1999

La vendita con pagamento contro documenti a mezzo di banca, prevista dall'art. 1530 c.c., si conforma al modello della delegazione cumulativa passiva titolata, che configura un vincolo di solidarietà tra delegante e delegato. Ed infatti, in tale ipotesi, il venditore non può rivolgersi per il pagamento al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca: sicché, dalla conferma della banca delegata discende, a favore del delegante, il beneficio dell'ordine, che attribuisce al debito beneficiato il carattere di sussidiarietà rispetto all'altro debito (del delegato). Inoltre, secondo le regole della sussidiarietà, la estinzione della obbligazione del delegato ha effetto liberatorio anche per il delegante. Pertanto, ove il creditore abbia negoziato con la banca a sua volta delegata un finanziamento immediato per l'importo corrispondente al credito da soddisfare alle scadenze già pattuite, con espressa dichiarazione relativa all'autorizzazione alla stessa ad utilizzare gli importi accreditati dal debitore delegante in caso di mancata restituzione del finanziamento prima della scadenza del credito, tale negozio, che, a prescindere dal lessico adoperato dalle parti, ha il senso di una rinuncia al credito, sottoposta alla condizione risolutiva del rimborso dell'anticipazione, opera, in caso di mancata verificazione di tale condizione, anche nei confronti della banca delegante in virtù delle ricordate regole sulla solidarietà. Ne consegue che, in tale ipotesi, ove il creditore rinunciante sia dichiarato fallito, il credito di cui si tratta non potrà essere acquisito alla massa fallimentare per essere stata la predetta rinuncia al diritto di credito valida ed efficace fin dalla originaria dichiarazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha applicato i principi sopra esposti al caso di una società in accomandita semplice che aveva eseguito forniture di armi a favore di una società greca con contratto di vendita a consegne ripartite, che prevedeva il pagamento differito di ogni singola fornitura tramite apertura irrevocabile di credito documentario della «Commercial Bank of Greece», confermata dal «Credit Lyonnais», filiale di Milano, da cui la creditrice aveva poi ottenuto un finanziamento immediato per l'importo corrispondente al proprio credito, rilasciando una dichiarazione con la quale, a garanzia del rimborso dell'anticipazione, affermava di cedere all'istituto i crediti vantati nei confronti dello stesso, autorizzandolo ad utilizzare gli importi dei pagamenti da essi derivanti, alle scadenze pattuite, ad estinzione del suddetto finanziamento in caso di mancato rimborso dello stesso. Al di là delle espressioni usate nella citata dichiarazione, la corte di merito, con decisione poi confermata dalla S.C., aveva, in riforma della decisione del giudice di primo grado, qualificato quel negozio come una remissione del debito sottoposta a condizione risolutiva, non verificatasi, della restituzione delle anticipazioni, con la conseguenza che, una volta fallita la società, la rinuncia al credito, da essa effettuata in favore del debitore delegato, con effetti liberatori anche nei confronti del delegante, escludeva la possibilità che lo stesso credito potesse essere acquisito alla massa fallimentare).

Cass. civ. n. 975/1990

La banca, la quale riceva mandato dal compratore per il pagamento del prezzo della merce, dietro costituzione di adeguata provvista, e poi confermi il credito al venditore, assume la qualità di coobbligata nei confronti del venditore medesimo, per effetto di promessa di essa delegata nei riguardi del delegatario (ed in armonia con le regole di cui all'art. 1530 c.c., ove si tratti di pagamento contro documenti), senza possibilità di opporre in compensazione eventuali propri crediti verso il delegante.

Cass. civ. n. 3928/1989

Nella vendita di merci su documenti, con pagamento del prezzo mediante apertura di credito in favore del venditore presso una banca delegata dal compratore, la conferma di detta apertura di credito, da parte della banca, deve precedere la consegna dei documenti, sicché non è configurabile un inadempimento all'obbligo della consegna stessa fino a quando il venditore non abbia avuto notizia di quella conferma.

Cass. civ. n. 813/1983

Nella compravendita di merci regolata, quanto al pagamento del prezzo, con l'apertura di credito documentale, confermato o irrevocabile, ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto e, precisamente, da un rapporto delegante-delegatario (compratore-venditore) di compravendita, da un rapporto delegante-delegato (compratore-banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore; e da un rapporto delegato-delegatario (banca-venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre — attesa l'autonomia degli altri rapporti — se non le eccezioni che derivano dall'incompletezza o dall'irregolarità dei documenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito (artt. 1530, comma secondo, c.c.). Sussiste, pertanto, l'interesse e la legittimazione della banca ad intervenire nel giudizio di convalida del sequestro ottenuto dal compratore ed eseguito secondo le forme del pignoramento presso il debitore delle somme versate alla banca dallo stesso compratore a copertura dell'apertura di credito documentato confermato, disposto, dalla banca stessa, a favore del venditore per il pagamento del prezzo della merce venduta, e per tutelare la propria posizione patrimoniale da conseguenze pregiudizievoli, in relazione agli obblighi assunti verso, il venditore, da un'eventuale convalida fondata su ragioni diverse da quelle che avrebbero potuto esimerla dall'obbligo, direttamente assunto verso quest'ultimo.

Cass. civ. n. 2048/1978

In tema di vendita con pagamento del prezzo a mezzo banca, contro presentazione di documenti non suscettibili di trasferimento, l'indagine sulla legittimità o meno della revoca del mandato, conferito dal compratore alla banca, va condotta con esclusivo riguardo ai rapporti con l'intestatario di detti documenti, ed a prescindere, quindi, dalla circostanza che il beneficiario dei proventi del relativo credito sia altro soggetto, in qualità di cessionario. L'indicata intrasferibilità, infatti, osta a che tale cessione determini una successione del cessionario nella posizione creditoria inerente ai titoli.

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