Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1182 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Luogo dell'adempimento

Dispositivo dell'art. 1182 Codice Civile

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [1174] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono [159](1).

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta [1510, 1774].

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro(2) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza(3). Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [159](4).

Note

(1) Il primo periodo indica i criteri generali in base ai quali si determina il luogo di adempimento dell'obbligazione, cioè il "forum solutionis".
(2) Secondo la giurisprudenza, la norma fa qui riferimento solo ai debiti di valuta, aventi quale contenuto la consegna di denaro sin dal momento in cui sorgono e non ai debiti di valore, che hanno ad oggetto una diversa prestazione, convertita poi in obbligazione pecuniaria, qual è, ad esempio, quella del risarcimento da illecito aquiliano (2043 c.c.).
(3) Si tratta dell'obbligazione "portable", cioè eseguibile al domicilio del creditore.
(4) Quando il creditore deve chiedere l'adempimento si parla di obbligazione "quérable".

Ratio Legis

La norma indica come determinare il luogo dell'adempimento dell'obbligazione: se le parti non vi provvedono, soccorre la norma con una serie di criteri supplettivi, elencati in ordine gerarchico.

Brocardi

Contractus non utique in eo loco intelligitur quo negotium gestum sit, sed quo solvenda est pecunia
Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur, in quo, ut solveret se obligavit
Is qui certo loco dare promittit, nullo alio loco quam in quo promisit solvere, invito stipulatore, potest

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

67 Profonde innovazioni sono state apportate alle regole circa il luogo dei pagamento (art. 77).
Anzitutto si è affermato che la determinazione di codesto luogo può desumersi da elementi obiettivi che siano riconoscibili da entrambi le parti, come è la natura stessa della prestazione.
La regola secondo cui la prestazione deve eseguirsi al domicilio del debitore ha subito un'eccezione relativamente all'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro. In tal caso il pagamento deve essere fatto al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza; ma se tale domicilio è diverso da quello del tempo in cui sorse l'obbligazione e ciò rende molto più gravoso l'adempimento, questo dovrà essere eseguito al domicilio del debitore, previa opportuna comunicazione al creditore.
La giustificazione della trasformazione in portabili di tutti i debiti pecuniari che, di massima, per il codice del 1865 erano chiedibili, risiede anzitutto, nella generalizzazione del patto di pagamento al domicilio del creditore e, di poi, nella considerazione che, con i mezzi di trasmissione del danaro oggi a disposizione di tutti, diviene più agevole al debitore l'adempimento al domicilio del creditore, che non a questi di ottenere il pagamento al domicilio del debitore. La modifica progettata è siata già accolta dai codici moderni [...]
Appunto nel fine di contemperare l'interesse di entrambi i soggetti del vincolo obbligatorio è sembrato opportuno fare eccezione alla regola della portabilità quando il suo rispetto potrebbe riuscire gravoso al debitore. Le norme all'uopo dettate, che convertono in chiedibile il debito originariamente pagabile al domicilio del creditore, si applicano, come è naturale, anche quando le indagini compiute dal debitore con la necessaria diligenza non hanno fatto conoscere quale sia il nuovo domicilio del creditore; in tal caso riesce addirittura impossibile financo la comunicazione al creditore prevista alla fine dell'art. 77.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

561 Nel sistema dell'art. 1182 del c.c. la determinazione del luogo di adempimento è affidata, in massima, alla convenzione o agli usi. Suppletivamente deve farsi capo alla natura della prestazione, o ad altre circostanze similmente obiettive. Se nemmeno a tali criteri suppletivi si può far ricorso, valgono quelli legali degli ultimi tre commi del predetto art. 1182 del c.c., che fissano nel domicilio del debitore il luogo di adempimento della prestazione, eccezion fatta per due soli casi: consegna di cosa certa e determinata, pagamento di somma di danaro. Vale per l'ipotesi compresa nella prima eccezione il luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione sorse (cfr. però art. 1510 del c.c. primo comma), sempre che (come aggiunge l'art. 1510 del c.c. primo comma suddetto) esso fosse noto alle parti; per le obbligazioni pecuniarie l'adempimento deve avvenire nel domicilio che il creditore ha al momento della scadenza, salvo che ciò renda più onerosa la prestazione del debitore, a causa del mutamento di domicilio del creditore (art. 1182 del c.c. terzo comma). Quest'ultima disposizione vuole essere una agevolazione fatta al creditore per la migliore tutela della sua posizione, e insieme un riflesso dell'unificata disciplina del diritto delle obbligazioni. Da un lato si è inteso eccitare l'iniziativa dell'adempimento evitando al creditore l'onere di andare a ricevere l'importo del debito, onere che è ancora più grave se i due soggetti del rapporto risiedano in città diverse. Dall'altro lato si è tenuto presente che la consuetudine commerciale è ormai generale nel senso che i debiti pecuniari devono pagarsi al domicilio del creditore, in modo che, per le necessità alle quali l'uso del commercio obbedisce, doveva estendersene l'applicazione, sia pure con temperamenti. Questi temperamenti hanno fatto posto alla considerazione delle giuste necessità del debitore, delle quali il codice ha voluto pure tener conto. L'organizzazione commerciale però è impostata quasi sempre sul presupposto che la consegna della cosa venduta debba essere eseguita o nella sede dell'impresa o, se trattasi di cosa che debba trasportarsi da un luogo ad un altro, rimettendola al vettore o allo spedizioniere; tale situazione è riconosciuta nell'art. 1510 del c.c., che limita in conseguenza la portata della vecchia regola generale dell'art. 1468 del c.c. del 1865. Norma particolare in tema di vendita è poi che il pagamento del prezzo, in mancanza di convenzione o di usi, deve essere eseguito nel luogo della consegna della cosa (art. 1498 del c.c.secondo comma) o dei documenti che la rappresentano (art. 1528 del c.c. primo comma;si ritorna alla regola del domicilio del creditore (venditore) nel solo caso in cui il pagamento è differito oltre il tempo della consegna (art. 1498 del c.c. terzo comma), rimanendo naturalmente salvo il diritto del debitore di pagare al proprio domicilio nell'ipotesi in cui ciò è consentito dall'art. 1182 del c.c..

Massime relative all'art. 1182 Codice Civile

Cass. civ. n. 656/2023

Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale.

Cass. civ. n. 30309/2022

La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura.

Cass. civ. n. 21514/2022

L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso; la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile.

Cass. civ. n. 39028/2021

In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum". (Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 08/02/2016).

Cass. civ. n. 34944/2021

Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.

Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.

Cass. civ. n. 33087/2021

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. La successiva indicazione unilaterale da parte del creditore di un luogo diverso consente al debitore soltanto di pagare efficacemente nel luogo indicato ma non incide sul criterio di collegamento previsto dall'art. 20. Ne consegue che il conferimento di una procura per il recupero dei crediti "anche mediante diretto incasso" non può determinare un esclusivo luogo di adempimento dell'obbligazione diverso da quello indicato dalla legge, se alla possibilità di pagamento al mandatario non si sia fatto riferimento nel contratto.

Cass. civ. n. 7687/2021

Il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., non può trovare applicazione per gli interessi corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la statuizione del giudice di merito che, in un caso di obbligazione avente per oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario, aveva fatto decorrere gli interessi, non già dall'atto di acquisizione del fondo - che rende liquido ed esigibile il debito della P.A.- ma dalla domanda di indennità aggiuntiva dovuta ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014).

Cass. civ. n. 6190/2021

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182c.c. art. 1182 - Luogo dell'adempimento, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/03/2016).

Cass. civ. n. 4792/2021

In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia "portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 18236/2020

Territorialmente competente a conoscere della domanda del preponente diretta ad ottenere le somme dovutegli dall'agente in forza della clausola dello star del credere, sugli affari non andati a buon fine, e il giudice del domicilio del preponente, presso il quale l'obbligazione dell'agente, stante il suo carattere originariamente pecuniario e l'agevole e aritmetica computabilità dell'importo monetario, deve essere adempiuta. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 722/2019

In tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, al fine di accertare se una vendita immobiliare effettuata "in blocco", in favore di società appartenente al medesimo gruppo, avesse scopi elusivi ovvero rispettasse le condizioni richieste per la conservazione delle agevolazioni fiscali dall'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa di cui all'allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/12/2011)

Cass. civ. n. 25716/2018

È compresa nella categoria delle obbligazioni cosiddette "portabili" quella concernente il trattamento di fine rapporto che configura, a carico del datore di lavoro, un debito liquido e determinato nel suo ammontare (ovvero agevolmente determinabile mediante criteri stringenti sulla base di prefissate operazioni di calcolo), da adempiere, ai sensi dell'art. 1182 c. c., presso il domicilio del creditore.

Cass. civ. n. 9632/2018

Le obbligazioni da atto illecito costituiscono debiti di valore da adempiere al domicilio del debitore al tempo della scadenza, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., salvo il caso in cui il risarcimento del danno sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquidata in base a criteri prefissati, in tal caso operando il diverso criterio del domicilio del creditore, di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Cass. civ. n. 17989/2016

Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.

Cass. civ. n. 270/2015

Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 6882/2012

Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.l.vo n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi così a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario.

Cass. civ. n. 30572/2011

In tema di compravendita, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico), va adempiuto, ove non ne sia determinato il luogo dalla convenzione o dagli usi, tenendo conto della natura della prestazione, ai sensi dell'art. 1182, primo comma, cod.civ.; ne consegue che se, come nella specie, la prestazione consiste nell'eliminazione dei difetti di verniciatura di un'automobile, perfettamente marciante, il predetto obbligo va eseguito ove la riparazione dev'essere effettuata, ben potendo il debitore indicare al creditore anche un'officina terza, cioè una struttura idonea per locali ed attrezzature, così costituendo in mora il creditore, richiedendo invero l'obbligo di cooperazione gravante su quest'ultimo che egli si renda parte attiva per porre il bene nella disponibilità del debitore. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione della sentenza impugnata che, sul punto, aveva ritenuto doversi adempiere l'obbligazione della venditrice mediante ritiro della vettura danneggiata presso il domicilio del compratore e successiva restituzione al medesimo dopo la riparazione, finendo così con il far coincidere il luogo dell'adempimento con il domicilio del creditore).

Cass. civ. n. 21000/2011

Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, c.c., l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; qualora, invece, tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.

Cass. civ. n. 12455/2010

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.

Cass. civ. n. 18877/2008

L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto, ritenendo che alla data di intimazione dello sfratto, e, quindi, della domanda di risoluzione per inadempimento, la morosità nel pagamento della rata del canone di locazione era in atto e il bonifico bancario non era idoneo ad assicurare il tempestivo adempimento secondo gli obblighi contrattuali).

Cass. civ. n. 15019/2008

Il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il collaudo ; se, invece, le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore è qui che va ravvisato il luogo di adempimento dell'obbligazione, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario sia stato smontato per il trasferimento presso il compratore, ed ivi il venditore abbia prestato la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio.

Cass. civ. n. 15601/2007

La competenza per territorio, nel caso di domanda di pagamento di una somma di danaro nei confronti di una P.A., è attribuita — in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c., e delle norme in materia di contabilità pubblica di cui all'art. 54 del R.D. n. 2440 del 1923 e agli artt. 278 lett.d), 287 e 407 del R.D. n. 827 del 1924 — all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato.

Cass. civ. n. 24039/2006

La responsabilità dei liquidatori di società di capitali prevista dall'art. 2456, secondo comma, ult. parte, c.c. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6 ed ora corrispondente all'art. 2495 c.c. nel testo introdotto dall'art. 4 del medesimo D.L.vo) ha natura di responsabilità aquiliana conseguente a fatto illecito, e dunque la relativa obbligazione non è pecuniaria, bensì di valore; pertanto, non essendo applicabile il comma terzo dell'art. 1182 dello stesso codice, bensì il comma quarto, il forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ult. parte, c.p.c., coincide con il domicilio del debitore.

Cass. civ. n. 21625/2006

In presenza di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, occorre far riferimento, per la determinazione del foro competente, non già al luogo dove si è verificato l'inadempimento, ma al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo, anche se il convenuto contesti in radice l'esistenza dell'obbligazione stessa.

Cass. civ. n. 13252/2006

Una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti od espressi della fonte legislativa, in esecuzione od attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest'ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge. Ne consegue che, dovendo escludersi che la disciplina dell'art. 1182 c.c. abbia potuto abrogare tacitamente quella sui pagamenti dello Stato di cui al R.D. n. 2440 del 1923, tenuto conto che lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, deve escludersi che, per effetto dell'entrata in vigore del suddetto art. 1182, siano state tacitamente abrogate le disposizioni regolamentari costituenti esecuzione od attuazione del citato R.D. (R.D. n. 827 dei 1924 e R.D. n. 1759 del 1926) e le loro modifiche nel tempo, in punto di luogo del pagamento da parte dell'Amministrazione.

Cass. civ. n. 2591/2006

In tema di cessione di crediti, la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, c.c., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.

Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. Conseguentemente, qualora il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento.

Cass. civ. n. 19958/2005

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1182, c.c. è sufficiente l'esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del corrispettivo dovuto, atteso che, quando tradizionalmente si ritiene che per l'applicazione della norma occorra che la misura della somma di danaro oggetto dell'obbligazione sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso, in modo che non siano necessarie speciali indagini, non ci si riferisce alla concreta modalità di applicazione del criterio di calcolo convenzionale e, quindi, non si esige la facilità del calcolo applicativo di tale criterio, bensì si vuole alludere alla riscontrabilità del criterio di calcolo senza che siano necessarie quelle indagini. Ne discende che, in sostanza, ciò che deve emergere dalla fonte convenzionale non è che il criterio di determinazione del corrispettivo sia di facile applicazione, ma solo che esso sia facilmente riscontrabile in tutti i suoi elementi, restando irrilevante che poi possano essere necessari in concreto accertamenti in corso di causa per stabilire non gli elementi astratti ma quelli concreti di applicazione del criterio convenzionale. (Sulla base di tale principio la S.C.. ha affermato l'applicabilità del terzo comma dell'art. 1182 c.c. in relazione a fattispecie di appalto, nella quale nell'apposito capitolo di un contatto si era fatto riferimento ad un «allegato computo metrico estimativo» e, riguardo ad altro contratto, era stato allegato un computo metrico).

Cass. civ. n. 12324/2005

Qualunque sia l'entità del debito pecuniario, non può prescindersi dal consenso espresso o presunto del creditore al fine di estinguere il debito in modo diverso dal pagamento in moneta; in particolare, non contrastano con questo principio nè la previsione contenuta nell'art. 1 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, che impone una modalità di trasferimento del denaro tramite intermediario autorizzato quando l'importo da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro, in quanto esso introduce solo una parziale deroga al principio di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., poiché in questi casi il contante non dovrà essere portato dall'intermediario presso il domicilio del creditore, ma questi avrà il diritto di ricevere il pagamento del denaro presso uno stabilimento bancario posto nella provincia ove ha il domicilio, né la previsione contenuta nell'art. 12 del D.P.R. n. 45 del 1981, in base alla quale l'assicuratore, se vi è il consenso del danneggiato sull'entità del risarcimento, provvede al pagamento inviandogli un vaglia postale o un assegno di pari importo, in quanto vi è un consenso tacito del danneggiato che, accettando l'offerta risarcitoria effettuatagli, accetta anche la peculiare modalità estintiva prevista dal predetto art. 12.

Cass. civ. n. 8879/2005

Al fine di determinare la competenza per territorio, con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 20 R.D. n. 407/1905 da titolare di farmacia nei confronti di una casa farmaceutica per la sostituzione dei farmaci scaduti o, in mancanza, per il pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso, il luogo d'adempimento dell'obbligazione va individuato nel domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182 quarto comma c.c., e non in quello del creditore previsto dal comma precedente di tale norma, atteso che l'obbligazione della società fornitrice di sostituire gratuitamente i farmaci il cui termine di validità sia scaduto ha ad oggetto, fin dall'origine, un facere e non una somma di denaro, sicché il forum destinatae solutionis va individuato nella sede della predetta società; né d'altra parte, ai fini dell'individuazione del giudice competente, può farsi riferimento al cosiddetto forum contractus, cioè al contratto di fornitura dei prodotti farmaceutici intercorso tra il farmacista e la società fornitrice, atteso che l'obbligazione in oggetto ha la sua fonte non nel contratto ma nella legge.

Cass. civ. n. 7674/2005

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.

Cass. civ. n. 7291/2005

Ai fini della competenza territoriale, per il pagamento di somme da parte di Province o Comuni, il forum destinatae solutionis si identifica con il luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente obbligato al pagamento; il foro così individuato non può considerarsi né esclusivo, né inderogabile anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D.L.vo n. 77 del 1995 (che ha abrogato l'art. 96 del R.D. n. 383 del 1934 e che all'art. 29 prevede che al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente locale in base a mandato di pagamento).

Cass. civ. n. 3573/2005

In tema di competenza per territorio, in relazione all'obbligazione degli enti pubblici territoriali trova applicazione, in deroga all'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo il quale «l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza» il disposto dell'art. 185 del D.L.vo n. 267 del 2000, che indica nella sede della tesoreria comunale il luogo d'adempimento delle obbligazioni assunte dall'ente territoriale. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto il regolamento di competenza proposto contro la sentenza di merito, che aveva ritenuto ritualmente eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito, con la tempestiva indicazione, da parte del Comune, del luogo dove doveva essere adempiuta. l'obbligazione. Ad un tale riguardo la Corte ritenuto che non fosse necessario specificare la disposizione di legge che sosteneva l'eccezione, e ciò giusta il principio iura novit curia).

Cass. civ. n. 13100/2004

Con riguardo alle somme dovute dalle unità sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria è quello ove si trova l'ufficio di tesoreria delegato all'esecuzione del mandato, ai sensi dell'art. 420 del R.D. n. 827 del 1924, mentre non si applica la norma contenuta nell'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, né a diversa conclusione può pervenirsi per le fattispecie alle quali si applica la legge regionale 11 novembre 1980, n. 63 della Regione Campania, in quanto la previsione in essa contenuta che il mandato di pagamento possa contenere gli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori e del luogo dove debbano eseguirsi i pagamenti, e che i creditori possano chiedere che si proceda al versamento degli importi dovuti sul proprio conto corrente è dettata per facilitare il creditore, ma non modifica il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1219, n. 1, c.c., per la costituzione in mora della USL non è sufficiente che sia scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligo, ma è necessario che il creditore formuli una richiesta scritta di pagamento, e tale non può essere considerato l'invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l'onere di inoltrare entro il quattordicesimo giorno di ogni mese.

Cass. civ. n. 9170/2004

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, l'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel disporre che la relativa domanda si propone dinanzi alla Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, fa riferimento alla sola articolazione territoriale della giurisdizione ordinaria ed il carattere eccezionale della norma ne impedisce ogni interpretazione estensiva o applicazione analogica. Ne consegue che, caso in cui il giudizio del quale si lamenti l'eccessiva durata si sia svolto dinanzi ad una sezione giurisdizionale della Corte dei conti i cui magistrati non fanno parte di alcun distretto di Corte d'appello, al di là della coincidenza, di mero fatto, tra ambito del distretto ed ambito della circoscrizione della sezione, coincidente con il territorio regionale, il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta un'amministrazione dello Stato, dall'art. 25 del codice medesimo (nella fattispecie, riguardando l'obbligazione azionata dalla parte ricorrente un procedimento svoltosi davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con sede in Palermo, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza della Corte d'appello di Palermo, dovendosi ritenere sorta in Palermo l'obbligazione dedotta in giudizio, così come in Palermo deve ritenersi essa debba essere eseguita a norma dell'art. 1182, ultimo comma, c.c., perché, riguardando una somma di denaro non determinata, è esigibile al domicilio del debitore).

Cass. civ. n. 9092/2004

L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Ne consegue fra l'altro che, difettando il necessario presupposto della liquidità, in quest'ultimo caso non sono dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., e, trattandosi di obbligazioni chiedibili, la mora del debitore si determina non già (come invece per le obbligazioni portabili), ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito (mora ex re), bensì, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, mediante richiesta formulata per intimazione o atto scritto, solo da tale momento pertanto decorrendo gli interessi moratori.

Cass. civ. n. 6265/2004

In tema di competenza e di individuazione del forum destinatae solutionis quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti o, in loro sostituzione, dal giudice, e la sua determinazione richiede indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Cass. civ. n. 4235/2004

In tema di IVA e con riguardo alla disciplina dei rimborsi, l'adempimento della relativa obbligazione da parte dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi eseguito con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta mediante l'emissione dell'ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è poi affidata alla tesoreria), non essendo applicabile in materia tributaria la regola del pagamento al domicilio del creditore, stabilita dall'art. 1182 c.c. Ne consegue che anche alla luce del disposto dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, norma dettata in materia di imposte dirette, ma estensibile all'IVA, attesa l'analogia delle modalità di effettuazione dei rimborsi, il termine finale della decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare va individuato nella data in cui avviene la suddetta emissione del mandato di pagamento, restando irrilevanti, a tal fine, sia la data della comunicazione dell'emissione stessa al contribuente, sia quella dell'effettivo accredito della somma da rimborsare (il cui ritardo può, semmai, essere fonte di responsabilità per il tesoriere).

Cass. civ. n. 8157/2001

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, perché possa trovare applicazione la norma dell'art. 1182 c.p.c. (adempimento dell'obbligazione al domicilio del debitore) in relazione all'art. 20 c.c. occorre che l'obbligazione sia determinata in denaro in virtù di un titolo convenzionale, che ne abbia stabilito la misura, ovvero che sia determinabile in base ad elementi precostituiti nel titolo stesso in modo che non siano necessarie speciali indagini per determinarne l'ammontare.

Cass. civ. n. 4511/2001

Il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi un'obbligazione (art. 20 c.p.c.) deve essere individuato nel domicilio del debitore, a quel medesimo tempo, ai sensi del quarto comma dell'art. 1182 c.c., se oggetto della medesima è una somma di danaro determinata dalle parti nell'ammontare, ma né liquida né esigibile perché contestato l'avveramento dell'evento a cui era condizionata, sì che l'accertamento del giudice non è limitato ad un calcolo matematico.

Cass. civ. n. 15849/2000

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma c.c. trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione in ordine al rapporto cui risulta collegata, rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere eseguito, a norma del terzo comma del citato art. 1182, presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti da titolo convenzionale o giudiziale.

Cass. civ. n. 15465/2000

Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni il principio secondo cui il luogo del pagamento — e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis — si determinano non in applicazione all'art. 1182 c.c., ma in applicazione alle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D.L.vo n. 77 del 1995 in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base a mandato di pagamento (v. art. 29, D.L.vo n. 77 del 1995 cit.).

Cass. civ. n. 6652/2000

In tema di obbligazione pecuniaria per la quale, quanto al luogo di adempimento, è applicabile la regola del domicilio del creditore, dettata dal terzo comma dell'art. 1182 c.c., la previsione di cui all'ultimo comma della medesima norma ha carattere sussidiario e va applicata solo ove non soccorra alcuno dei criteri specifici che, pertanto, devono essere puntualmente e motivatamente contestati dalla parte che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito.

Cass. civ. n. 5596/1996

Con riguardo ai debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, c.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, la natura querable della obbligazione rimane ferma sia nel caso in cui lente abbia in precedenza effettuato i pagamenti a mezzo vaglia cambiario, giacché in tale comportamento può essere soltanto ravvisata un'agevolazione per il creditore, sia quando la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile costituisca oggetto di previsione di carattere generale, trattandosi di forme agevolative introdotte a favore dei creditori dell'ente pubblico per attenuare il disagio loro derivante dalla natura querable del credito. Ne deriva che il ritardo di pagamento non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3 c.c., in mancanza della richiesta fatta per iscritto ai sensi dell'art. 1219 cit. comma primo. (Nella specie era stato escluso che la distinta contabile presentata dal farmacista alla Usl ai sensi dell'Accordo nazionale vacanze la disciplina dei rapporti per l'assistenza farmaceutica, fosse idonea a determinare la costituzione in mora ex re della P.A.).

Cass. civ. n. 10480/1995

In conformità di un uso praticato in tutto il territorio dello Stato ed avente carattere di notorietà, il luogo di pagamento delle prestazioni dovute dal datore di lavoro ai lavoratori è quello in cui è posta l'azienda presso la quale essi lavorano, sicché la mora del datore di lavoro nel pagamento è configurabile solo quando il lavoratore si sia, vanamente, presentato nel luogo anzidetto per ritirare le proprie spettanze.

Cass. civ. n. 4057/1995

Nelle obbligazioni da atto illecito il luogo del pagamento non coincide necessariamente con quello ove è sorta l'obbligazione (forum delicti), in quanto l'obbligazione di risarcimento dei danni dipendenti da fatto illecito è debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, giusta le previsioni dell'art. 1182, comma 4, c.c.

Cass. civ. n. 10136/1994

Qualora il debitore di somma di denaro non si avvalga di una modalità di pagamento pattuita che lo abiliti ad eseguire nel suo domicilio la prestazione dovuta, l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del creditore, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1182, comma 3; c.c., nel quale si radica di conseguenza il forum solutionis. (Nella specie le parti avevano pattuito per il pagamento del corrispettivo di un appalto il mezzo della ricevuta bancaria, che era stata tuttavia rifiutata dal committente).

Cass. civ. n. 2653/1991

Con riguardo ai debiti pecuniari, quale quello inerente all'indennità assicurativa, che non siano liquidi o liquidabili mediante mero calcolo aritmetico, il luogo dell'adempimento, anche al fine dell'individuazione del forum destinatae solutionis, è il domicilio del debitore al tempo della scadenza (art. 1182 quarto comma c.c.), e, quindi, per la detta indennità, la sede dell'impresa assicuratrice, mentre non rileva che la polizza sia stata stipulata con un agente munito di potere rappresentativo ed altrove domiciliato, ove tale potere non includa la liquidazione dell'indennizzo.

Cass. civ. n. 33/1990

Tra i crediti liquidi ed esigibili, il cui pagamento deve essere eseguito a norma del terzo comma dell'art. 1182 c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza (con la conseguente configurabilità del forum solutionis ai termini dell'art. 20 c.p.c.) rientrano anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale, ma non i crediti il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico. In tale ultimo caso trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182 c.c., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

Cass. civ. n. 3870/1983

Il negozio con il quale l'acquirente di determinate cose mobili si obbliga alla restituzione dei relativi contenitori, versando, a tal fine, al venditore una somma a titolo di garanzia, non è riconducibile allo schema causale proprio del comodato — caratterizzato dalla finalità di consentire l'uso dell'oggetto da parte del comodatario — ma realizza un contratto atipico assimilabile al deposito, nel cui ambito l'obbligazione di restituzione va eseguita, ex art. 1182 secondo comma c.c. nel luogo in cui si trovava la cosa al momento dell'insorgere dell'obbligazione e che, per effetto della funzione strumentale ed accessoria di detto contratto atipico rispetto alla compravendita,
coincide con il luogo di conclusione di questa. Appartengono pertanto al giudice di tale luogo le controversie relative alla menzionata obbligazione restitutoria.

Cass. civ. n. 1/1974

L'obbligazione avente per oggetto la redazione di un rapporto circa il risultato di prove sperimentali da eseguirsi da un contraente nell'interesse dell'altro non configura un'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata (da adempiersi, ex art. 1182, comma secondo, c.c., nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta), sia perché la predisposizione del rapporto non può confondersi con il documento (come res) che lo contiene, sia perché la norma citata presuppone la preesistenza della cosa rispetto al sorgere dell'obbligazione. In applicazione del principio generale dettato dall'art. 1334 c.c. per gli atti unilaterali, l'atto di adempimento di tale obbligazione, avendo per contenuto date informazioni e per scopo quello di procurarne la conoscenza ad un determinato destinatario, può dirsi eseguito soltanto allorché sia pervenuto a conoscenza della persona alla quale è destinato o sia stato reso conoscibile a costei in quanto giunto al suo indirizzo. Conseguentemente, ove né la convenzione né gli usi normativi determinino il luogo nel quale l'obbligazione in questione deve essere adempiuta al domicilio del creditore — e, correlativamente, in tale luogo si determina, soccorre, ai fini della determinazione del locus solutionis, il criterio sussidiario, posto dal primo comma dell'art. 1182 c.c., del luogo desumibile dalla natura della prestazione ed, in concreto, identificabile nel domicilio del creditore.

Cass. civ. n. 2676/1970

L'obbligazione del venditore di consegnare l'immobile all'acquirente è querable perché va eseguita nel luogo ove è sito l'immobile, se convenuta in maniera effettiva, o nel domicilio del debitore, se convenuta in maniera simbolica (consegna delle chiavi). Tale principio non ammette deroghe, neppure nel caso in cui il debitore, se richiesto della prestazione, sarebbe stato nell'impossibilità temporanea di adempierla.

Cass. civ. n. 1539/1970

La sussistenza di una pattuizione in ordine al luogo del pagamento non può essere dedotta dalla sola circostanza che il debitore abbia eseguito, di propria iniziativa, in un dato luogo il versamento di acconti e che il creditore, per cortesia o per altri motivi, li abbia ricevuti in quello stesso luogo.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1182 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Filippo F. chiede
mercoledì 19/08/2015 - Emilia-Romagna
“Sono cittadino italiano ma già da diversi anni residente all'estero e sto per recedere da una Snc di famiglia a tempo indeterminato.
Gli altri soci hanno intenzione di versare la somma da liquidare su un conto corrente che ho cointestato con uno di essi (senza firma congiunta) e legato ad un mutuo chirografario (in comune tra me e l'altro socio ed utilizzato a suo tempo in gran parte per estinguere debiti preesistenti non di mia competenza). Conto corrente che nulla ha a che fare con l'snc. Sospetto inoltre che con tale somma ci sia l'intenzione di estinguere anticipatamente il mutuo.
Vivendo all'estero come posso tutelarmi contro questa ipotesi? Come posso esser certo che versino la somma sul mio conto estero e non quello o altro conto italiano? In quale momento, e come devo farne richiesta? In caso comunque procedano con le loro intenzioni come potrei agire? In specifico si potrebbe configurare il reato di appropriazione indebita?
Grazie”
Consulenza legale i 25/08/2015
In risposta al quesito proposto, va prima di tutto premesso che, poiché è diritto del socio recedente da una snc a tempo indeterminato ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della sua quota, qualsiasi atto che comporti l'omessa destinazione della somma a suo favore risulterà illecito, certamente sotto il profilo civile (si tratterebbe di un inadempimento), ma eventualmente anche sotto il profilo penale, se vi sono i presupposti di legge.

Scendiamo maggiormente nel dettaglio.
Supponendo che la fase di liquidazione della quota sia avvenuta senza dissapori tra i soci e che quindi si sia giunti a determinare la somma dovuta al socio uscente con reciproca soddisfazione, il passaggio successivo del pagamento è regolato dalle ordinarie regole che disciplinano il pagamento dei crediti (tecnicamente, l'adempimento dell'obbligazione).

La legge dice che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale (art. 1277, comma 1, c.c.). Naturalmente, come noto, sono imposti dei limiti all'utilizzo del denaro liquido, quindi ad oggi risulta vietata l'effettuazione di versamenti o il pagamento mediante denaro contante o altri titoli al portatore quando il valore dell'operazione, oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore all'importo di euro 1.000,00. In questi casi, si devono utilizzare altre modalità, tracciabili, come l'assegno circolare o il bonifico bancario. Va ricordato che il pagamento tramite intermediario abilitato (come un istituto di credito) libera il solvens ancor prima della consegna della somma nelle mani dell'accipiens: è sufficiente la comunicazione al destinatario del pagamento che la somma è stata posta a sua disposizione presso l'intermediario.

L'art. 1182 precisa che se non vi sono convenzioni tra le parti, usi particolari o norme che disciplinano quella particolare prestazione (es. il prezzo della vendita va pagato nel luogo di consegna della cosa, art. 1498 del c.c.), le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro vanno adempiute al domicilio del creditore al tempo della scadenza.
Nella pratica, è assolutamente normale che il creditore indichi "dove" effettuare il pagamento della somma riconosciuta come dovuta dal debitore: nel caso di somme superiori ai 1.000 euro, il versamento va effettuato di regola mediante intermediari bancari, e il creditore potrà indicare presso quale banca effettuare il pagamento. Del resto, anche nell'adempimento delle obbligazione è richiesto alle parti di comportarsi secondo buona fede, quindi, se il creditore chiede che il pagamento sia effettuato presso un determinato istituto bancario, e ciò non implica una maggiore onerosità per il debitore, questi è tenuto a soddisfare la richiesta del creditore.

Nel caso di specie, pertanto, è consigliabile comunicare per iscritto alla società le coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento del valore della quota. Se la società paga presso altro conto, non si può escludere che il pagamento sia da considerarsi a buon fine, a patto, però, che la somma versata sia effettivamente nella disponibilità del creditore! Se l'importo viene versato su un conto cointestato con altri e utilizzato per scopi del tutto ultronei alla sua ragion d'essere, è evidente che la società si pone in una situazione - dal punto di vista civilistico - di inadempimento nei confronti del socio recedente, il quale avrà tutto il diritto di insistere per ottenere che la somma gli sia messa a disposizione, anche agendo mediante decreto ingiuntivo.

Il reato di appropriazione indebita (art. 464 del c.p.) appare configurabile nella ipotesi prospettata nel quesito, nei confronti del solo socio che utilizzi le somme versate dalla società all'ex socio per il profitto proprio o di altri (la società stessa). Il fatto che il denaro sia confluito nel conto, infatti, consente di dire che il socio ne entri in possesso e possa quindi indebitamente appropriarsene nel senso inteso dalla norma penale. L'aspetto penale andrà, però, approfondito da un legale nel momento in cui dovesse verificarsi il fatto temuto.