Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15849 del 15 dicembre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 39 del 1989, che disciplina la professione di mediatore (ed il cui art. 6 dispone che hanno diritto alla provvigione solo coloro che sono iscritti nei ruoli degli agenti di affari in mediazione), il contratto di mediazione stipulato con soggetti non iscritti negli appositi ruoli è affetto da nullità per contrarietà a norma integrativa, con conseguente obbligo, per il soggetto non iscritto, di restituzione della provvigione percepita. Tale obbligo di restituzione può essere, poi, legittimamente invocato da chiunque vi abbia interesse — e, pertanto, anche dal terzo che adempiuto a diverso titolo l'obbligazione di pagamento della provvigione —, alla luce dei principi generali in tema di azione di nullità.

(massima n. 2)

In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, terzo comma c.c. trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione in ordine al rapporto cui risulta collegata, rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere eseguito, a norma del terzo comma del citato art. 1182, presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti da titolo convenzionale o giudiziale.

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