Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21817 del 2 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, la competenza territoriale va determinata in base al foro erariale come previsto dall'art. 25 c.p.c. e dalle normative speciali di contabilitā pubblica. Il luogo del pagamento, e conseguentemente il forum destinatae solutionis, si stabilisce presso la Tesoreria Provinciale dello Stato nella provincia in cui č domiciliato il creditore, derogando a quanto disposto dall'art. 1182 c.c.

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