Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21817 del 2 agosto 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, la competenza territoriale va determinata in base al foro erariale come previsto dall'art. 25 c.p.c. e dalle normative speciali di contabilitā pubblica. Il luogo del pagamento, e conseguentemente il forum destinatae solutionis, si stabilisce presso la Tesoreria Provinciale dello Stato nella provincia in cui č domiciliato il creditore, derogando a quanto disposto dall'art. 1182 c.c.

(massima n. 2)

Nelle cause relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il forum destinatae solutionis non si determina in applicazione dell'art. 1182 c.c., bensė in base alle norme di contabilitā pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924), con la conseguenza che č competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che č quello della provincia in cui il creditore č domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.

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