(massima n. 2)
Nelle cause relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il forum destinatae solutionis non si determina in applicazione dell'art. 1182 c.c., bensė in base alle norme di contabilitā pubblica (art. 54 r.d. n. 2440 del 1923 e artt. 278, lettera d, 287 e 407 r.d. n. 827 del 1924), con la conseguenza che č competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che č quello della provincia in cui il creditore č domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.