Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13252 del 6 giugno 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

Allorquando venga proposta l'opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell'opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell'art. 647 c.p.c., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l'opposizione. Nelle suddette ipotesi, l'efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell'opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza (ferma la possibilità della concessione della provvisoria esecutività al decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.), in quanto l'opposizione dev'essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d'ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria.

(massima n. 2)

L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera domanda che ne costituisce l'oggetto, dev'essere definito con un'ordinanza che dichiari l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo, mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo. Viceversa, in difetto dell'istanza del creditore, il processo dev'essere deciso necessariamente con sentenza, la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace. Ciò, anche nell'ipotesi in cui, a seguito della rituale notificazione dell'ordinanza, il contumace si sia costituito tardivamente, poiché in questo caso valgono le ragioni che impediscono di applicare l'art. 647 all'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo tempestiva, seguita da una costituzione tardiva dell'ingiunto ed a quella di opposizione tardiva seguita dalla costituzione, e che esigono la definizione dell'opposizione con la cognizione ordinaria, ferma restando, tuttavia, la cosa giudicata sul decreto, della quale la sentenza deve prendere atto, dichiarando rispettivamente improcedibile ed inammissibile l'opposizione. Nel caso dell'ordinanza ingiuntiva il processo dev'essere, pertanto, definito, in tutto od in parte, con sentenza che darà atto della definitività dell'ordinanza.

(massima n. 3)

Una fonte di rango regolamentare di esecuzione ed attuazione di una fonte legislativa può essere abrogata tacitamente da una fonte legislativa soltanto in via riflessa, cioè se questa fonte successiva abbia effetti abrogativi taciti od espressi della fonte legislativa, in esecuzione od attuazione della quale quella regolamentare sia stata emanata, e sempre che quest'ultima abbia contenuti tali che la sua permanenza risulti incompatibile con la sopravvenuta vigenza della nuova legge. Ne consegue che, dovendo escludersi che la disciplina dell'art. 1182 c.c. abbia potuto abrogare tacitamente quella sui pagamenti dello Stato di cui al R.D. n. 2440 del 1923, tenuto conto che lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, deve escludersi che, per effetto dell'entrata in vigore del suddetto art. 1182, siano state tacitamente abrogate le disposizioni regolamentari costituenti esecuzione od attuazione del citato R.D. (R.D. n. 827 dei 1924 e R.D. n. 1759 del 1926) e le loro modifiche nel tempo, in punto di luogo del pagamento da parte dell'Amministrazione.

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