Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2676 del 14 dicembre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligazione del venditore di consegnare l'immobile all'acquirente č querable perché va eseguita nel luogo ove č sito l'immobile, se convenuta in maniera effettiva, o nel domicilio del debitore, se convenuta in maniera simbolica (consegna delle chiavi). Tale principio non ammette deroghe, neppure nel caso in cui il debitore, se richiesto della prestazione, sarebbe stato nell'impossibilitā temporanea di adempierla.

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