Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10136 del 28 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il debitore di somma di denaro non si avvalga di una modalitą di pagamento pattuita che lo abiliti ad eseguire nel suo domicilio la prestazione dovuta, l'obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del creditore, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1182, comma 3; c.c., nel quale si radica di conseguenza il forum solutionis. (Nella specie le parti avevano pattuito per il pagamento del corrispettivo di un appalto il mezzo della ricevuta bancaria, che era stata tuttavia rifiutata dal committente).

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