(massima n. 1)
In tema di determinazione della competenza territoriale per controversie riguardanti il pagamento del prezzo della compravendita di beni mobili, qualora il pagamento non avvenga contestualmente alla consegna e non sia prevista una pattuizione diversa, il luogo del pagamento coincide con il domicilio del venditore-creditore, ai sensi dell'art. 1498, comma 3, c.c., in deroga all'art. 1182 c.c.