Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1387 del 15 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia gią determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (Nella specie la S.C., in un caso in cui era dedotto l'inadempimento della banca in relazione alla negoziazione di assegni bancari non trasferibili, ha ritenuto che il credito fosse determinabile mediante somma aritmetica della provvista degli assegni di traenza, pagati a soggetti diversi dall'avente diritto).

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