Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 722 del 15 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'Amministrazione finanziaria, pur non essendo tenuta a conformarsi alla qualificazione attribuita dalle parti al contratto, non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l'atto risulta inquadrabile, salva la prova, da parte sua, sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali classici. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, al fine di accertare se una vendita immobiliare effettuata "in blocco", in favore di società appartenente al medesimo gruppo, avesse scopi elusivi ovvero rispettasse le condizioni richieste per la conservazione delle agevolazioni fiscali dall'art. 1, comma 1, sesto periodo, della Tariffa di cui all'allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 07/12/2011)

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