Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3494 del 7 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1182, co. 3, c.c., relativo all'adempimento delle obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro al domicilio del creditore, non opera nel caso di controversie tra professionisti e consumatori soggette alla disciplina del codice del consumo.

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