Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11501 del 1 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il luogo del pagamento e il forum destinatae solutionis si determinano non in base all'art. 1182 c.c., ma secondo le norme di contabilitā pubblica. Pertanto, č competente il tribunale del luogo in cui ha sede la tesoreria deputata al pagamento nella provincia in cui il creditore č domiciliato.

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