Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 30813 del 2 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili, la competenza territoriale si radica presso il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale che č legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne giudizialmente il pagamento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e dell'art. 1182, co. 3, cod. civ.

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