Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18483 del 7 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di inadempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, seguito da azione giudiziale del venditore, la competenza territoriale deve essere individuata presso il domicilio del venditore-creditore, in conformitą all'art. 1498, terzo comma, c.c., piuttosto che presso il foro del debitore - ai sensi dell'art. 1182 c.c. - conferendo pertanto competenza esclusiva al Tribunale in cui risiede il venditore-creditore.

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