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Articolo 2905 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

Dispositivo dell'art. 2905 Codice Civile

Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [671 c.p.c.](1).

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione(2).

Note

(1) Il giudice può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili del debitore nel momento in cui concorrano:
  • il cosiddetto fumus boni iuris, consistente in elementi che consentano di ritenere, con sufficiente probabilità, sussistente e fondato il diritto di credito di cui la parte ricorrente si proclama titolare;
  • il periculum in mora, cioè il rischio che, nel lasso di tempo occorrente al creditore per far valere le proprie ragioni in giudizio, il debitore depauperi il suo patrimonio, compromettendo in tal modo le prospettive di esecuzione su di esso.
(2) Il sequestro conservativo integra, rendendola concreta, la tutela offerta dall'azione mirante a far dichiarare inefficace una data alienazione o anche dalla stessa azione revocatoria: non priva il debitore del diritto di disporre del bene, ma determina l'inefficacia relativa di eventuali alienazioni, nei confronti del creditore sequestrante.

Ratio Legis

La norma so occupa del sequestro conservativo, al fine di predisporre un rimedio preventivo particolarmente efficace nell'ipotesi di beni mobili (v. art. 812), più facilmente sottraibili al patrimonio del debitore in danno dei creditori.

Spiegazione dell'art. 2905 Codice Civile

Fondamento giuridico. Regolamento normativo sostanziale e processuale. Rinvio

Come si è già accennato nelle osservazioni generali, il presente libro si limita a porre il principio della facoltà attribuita al creditore di chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore nei casi e se­condo le regole stabilite nel codice di procedura civile. Il richiamo assume valore come affermazione teorica e per la sua collocazione nel quadro dei mezzi concessi al creditore per la conservazione della garanzia pa­trimoniale; laddove resta precisato che l'istituto trova il suo fonda­mento giuridico nel principio informatore di quella garanzia, ed opera nel sistema della medesima, come mezzo tipico per conservarne l'effi­cienza quando si manifesti il pericolo di imminenti diminuzioni o di­spersioni. Del resto, tutto il regolamento funzionale dell'istituto resta rimandato alla sede tradizionale sua propria, che è il codice di rito, nel quale la importante materia è stata rielaborata con criteri moderni e con le essenziali innovazioni che sono state già, ricordate più sopra. Per cui non è il caso di ripeterci, né di approfondire una trattazione che appartiene ad altro ramo del diritto.


Operatività nei confronti del terzo acquirente

L'articolo in esame è tuttavia importante, come posizione propria di norme, in quanto, dopo aver messo in evidenza la figura del debitore come quella del soggetto passivo normale del provvedimento, — aggiunge, nel capoverso, che il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.

Trattasi di un logico coordinamento dell’istituto del sequestro coi principi e con le norme proprie dell’azione revocatoria, posta nel sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Laddove la revocatoria operi praticamente solo contro il terzo acquirente, come possessore dei beni alienati che si vogliono rendere suscettibili di espropriazione a favore del creditore ; e ciò non in forza di un .diritto reale, oggettivato ed operante direttamente sui beni, perseguibili come tali a malgrado ogni trapasso, ma con riferimento ad una responsabilità d'ordine contrattuale assunta anche dal terzo, col partecipare fraudolentemente all'atto illecito (in senso contrattuale) del debitore, o col trarne indebito profitto ; responsabilità che si concreta normalmente nel dovere sopportare l'espro­priazione dei beni acquistati per quel tanto che valga a soddisfare le ragioni del creditore, nonché nella restituzione dei frutti ; ma che può assumere anche carattere obbligatorio, come una comune responsabilità risarcitoria, per il caso che l'acquirente siasi spossessato a sua volta dei beni e questi non possano essere perseguiti presso il nuovo acqui­rente. Onde, in sostanza, anche il terzo diventa debitore del creditore.

Logico pertanto che il creditore, per la persecuzione di detta obbli­gazione e per assicurarne preventivamente l'efficacia, sia autorizzato a valersi, coordinatamente all'esercizio della revocatoria, anche di quello strumento tipicamente preventivo che è il sequestro, salvo a trasformare poi questo in pignoramento a sensi dell'art. 686 cod. proc. civ. quando ottenga — nel giudizio di revocatoria — sentenza di condanna esecu­tiva contro il terzo, per il pagamento dell'indennizzo di cui sopra. Ciò in quanto il sequestro si voglia estendere ai beni in genere del terzo, oltre od a prescindere da quelli che abbiano formato oggetto dell'acquisto ; facoltà che deve ritenersi ammessa nella comprensiva dizione del ca­poverso dell'articolo in esame, sempre quando ricorrano le condizioni generali, che nel caso particolare si concretano nella configurabilità di una obbligazione risarcitoria ai sensi di cui sopra e nel pericolo di per­dere le garanzie per la sua realizzazione. Ché, per la limitazione del se­questro ai soli beni alienati, basta in genere la proposizione della re­vocatoria, o meglio l'ottenimento della declaratoria di inefficacia, come risulta dall'art. 2902 prima parte, il quale prevede appunto, come pos­sibili sviluppi della declaratoria di inefficacia della alienazione, il promuovimento, sui beni formanti oggetto della alienazione impugnata, sia delle azioni esecutive che delle conservative, e cioè tipicamente del procedimento di sequestro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2905 Codice Civile

Cass. civ. n. 7214/2009

In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietā desumibile dall'art. 2784 cod. civ comporta la nullitā per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilitā della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto giā esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, č necessaria, ai fini della validitā del contratto, la determinazione o la determinabilitā del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validitā e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera determinabilitā del rapporto comporta l'inopponibilitā del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.

Cass. civ. n. 15605/2002

Le quote di partecipazione di una societā di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della societā.

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